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Document 31997R1456

    Regolamento (CE) n. 1456/97 della Commissione del 25 luglio 1997 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1997/1998, l'importo dell'aiuto alla coltura di uve destinate alla produzione di alcune varietà di uve secche

    GU L 199 del 26.7.1997, p. 4–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1456/oj

    31997R1456

    Regolamento (CE) n. 1456/97 della Commissione del 25 luglio 1997 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1997/1998, l'importo dell'aiuto alla coltura di uve destinate alla produzione di alcune varietà di uve secche

    Gazzetta ufficiale n. L 199 del 26/07/1997 pag. 0004 - 0005


    REGOLAMENTO (CE) N. 1456/97 DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 1997 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1997/1998, l'importo dell'aiuto alla coltura di uve destinate alla produzione di alcune varietà di uve secche

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

    considerando che l'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 2201/96 definisce i criteri per la fissazione dell'aiuto per la coltura di uve destinate alla produzione di uve secche delle varietà uva sultanina e Moscatel e uve secche di Corinto;

    considerando che l'articolo 7, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (CE) n. 2201/96 prevede la possibilità di differenziare l'importo dell'aiuto in funzione delle varietà delle uve, nonché di altri fattori che possano incidere sulle rese; che è opportuno che tale differenziazione sia basta su un coefficiente che esprima la quota di ciascuna varietà nella resa media complessiva; che nel caso delle sultanine occorre prevedere inoltre una differenziazione tra le superfici colpite dalla fillossera o ripiantate da meno di cinque anni e le altre superfici;

    considerando che è tuttavia opportuno disporre che le superfici con una resa inferiore ad un valore minimo, differenziato a seconda delle varietà, non siano considerate come superfici specializzate ai fini dell'applicazione dell'aiuto; che le colture effettuate su tali superfici non possono pertanto beneficiare dell'aiuto;

    considerando che è opportuno fissare l'aiuto per i produttori che reimpiantano i loro vitigni per combattere la fillossera secondo quanto previsto all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2201/96;

    considerando che la verifica delle superfici adibite alla coltura delle uve di cui trattasi non ha evidenziato un superamento della superficie massima garantita fissata all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2911/90 della Commissione, del 9 ottobre 1990, che stabilisce le modalità dell'aiuto a favore della coltura di talune varietà di uve destinate all'essiccazione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2641/95 (3);

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Per la campagna 1997/1998, che inizia il 1° settembre 1997 e termina il 31 agosto 1998, l'aiuto per ettaro alla coltura di uve destinate alla produzione di uve secche delle varietà uva sultanina e Moscatel e uve secche di Corinto, di cui all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2201/96, è fissato secondo gli importi che figurano in allegato.

    2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2201/96, le superfici con una resa per ettaro inferiore a:

    - 1 800 kg di uve secche sultanine colpite dalla fillossera o ripiantate da meno di cinque anni,

    - 2 800 kg di uve secche per le altre sultanine,

    - 2 000 kg di uve secche di Corinto,

    - 500 kg di uve secche delle varietà Moscatel,

    non vengono considerate come superfici specializzate. La coltura delle succitate varietà su queste superfici non beneficia di alcun aiuto.

    3. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per il controllo della resa minima.

    Articolo 2

    In applicazione dell'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2201/96, l'aiuto per ettaro da erogare ai produttori che procedono al reimpianto dei vigneti per combattere la fillossera è fissato a 3 917 ECU/ha.

    Gli Stati membri interessati adottano le misure amministrative necessarie per la concessione dell'aiuto in causa.

    In tal caso non si applica il disposto dell'articolo 1, paragrafo 2.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1997.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1997.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 297 del 21. 11. 1996, pag. 29.

    (2) GU n. L 278 del 10. 10. 1990, pag. 35.

    (3) GU n. L 268 del 10. 11. 1995, pag. 7.

    ALLEGATO

    AIUTO ALLA COLTURA DI UVE SECCHE

    >SPAZIO PER TABELLA>

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