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Document 31997R1404

    Regolamento (CE) n. 1404/97 della Commissione del 22 luglio 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 3719/88 per quanto concerne l'utilizzo dei sistemi informatici per i titoli

    GU L 194 del 23.7.1997, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2000

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1404/oj

    31997R1404

    Regolamento (CE) n. 1404/97 della Commissione del 22 luglio 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 3719/88 per quanto concerne l'utilizzo dei sistemi informatici per i titoli

    Gazzetta ufficiale n. L 194 del 23/07/1997 pag. 0005 - 0006


    REGOLAMENTO (CE) N. 1404/97 DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 3719/88 per quanto concerne l'utilizzo dei sistemi informatici per i titoli

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2 e l'articolo 23, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli,

    considerando che l'utilizzo dei sistemi informatici nei diversi settori dell'attività amministrativa va sostituendo progressivamente l'acquisizione manuale dei dati; che è auspicabile poter utilizzare anche i sistemi informatici ed elettronici per il rilascio e la gestione dei titoli;

    considerando che l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 495/97 (4), stabilisce che le domande di rilascio dei titoli siano presentate per iscritto o mediante telecomunicazione scritta e che, tenuto conto dell'utilizzo sempre più diffuso dei sistemi informatici da parte delle amministrazioni, occorre prevedere la possibilità di autorizzare la presentazione delle domande di titoli anche per via elettronica;

    considerando che i titoli sono rilasciati su apposito formulario definito all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 3719/88; che l'utilizzo dei sistemi informatici consente il rilascio dei titoli per via elettronica, a condizione che sia assicurato il collegamento tra l'organismo che emette i titoli e gli uffici doganali;

    considerando che l'utilizzo dei sistemi informatici da parte degli Stati membri non deve mettere in discussione il carattere comunitario del titolo e in particolare il principio in base al quale esso è valido e utilizzabile in tutta la Comunità;

    considerando che i sistemi informatici devono essere affidabili e rispondere a criteri di sicurezza che ne garantiscano il buon funzionamento; che tali criteri implicano in particolare misure di controllo delle fonti e di protezione dei dati dall'accesso non autorizzato, da perdita, alterazione e distruzione degli stessi, nonché la possibilità di un controllo a posteriori; che per una gestione corretta del regime dei titoli è necessario che i sistemi informatici adottati dagli Stati membri siano reciprocamente compatibili e che la Commissione proceda a periodiche convalide di tali sistemi; che, qualora le circostanze lo impongano, la verifica di affidabilità e di sicurezza del sistema può essere ripetuta annualmente;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 3719/88 è così modificato:

    1) L'articolo 13 è sostituito dal testo seguente:

    «Articolo 13

    1. Le domande di titolo sono inviate o presentate all'organismo competente mediante formulari stampati e/o compilati in conformità dell'articolo 16, pena l'irricevibilità.

    Tuttavia, l'organismo competente può considerare ricevibile una domanda inviata mediante telecomunicazione scritta o messaggio elettronico, a condizione che vi figurino tutti i dati che avrebbero dovuto figurare nel formulario se questo fosse stato utilizzato. Gli Stati membri possono esigere che la telecomunicazione scritta e/o il messaggio elettronico siano seguiti dall'invio o dalla consegna diretta all'organismo competente di una domanda su formulario stampato o redatto in conformità dell'articolo 16. In tal caso è considerata come data di presentazione della domanda la data in cui la telecomunicazione scritta o il messaggio elettronico sono pervenuti all'organismo competente. Questa esigenza non inficia la validità della domanda presentata tramite telecomunicazione scritta o messaggio elettronico.

    2. La domanda di titolo può essere revocata soltanto mediante lettera, telecomunicazione scritta o messaggio elettronico pervenuti all'organismo competente, salvo casi di forza maggiore, entro le ore 13.00 del giorno in cui è stata depositata.»

    2) È aggiunto il seguente articolo 16 bis:

    «Articolo 16 bis

    1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 16, i titoli possono essere rilasciati utilizzando sistemi informatici secondo le modalità stabilite dalle autorità competenti e previo accordo della Commissione. Tali titoli sono denominati in appresso "titoli elettronici".

    Per quanto riguarda il suo contenuto, il titolo elettronico deve essere identico a quello su carta.

    L'accordo della Commissione su un sistema di rilascio dei titoli elettronici non ha alcuna ripercussione sulla responsabilità dello Stato membro circa i suoi obblighi di garantire la corretta gestione ed il controllo dei titoli così rilasciati e utilizzati.

    2. I titoli o i loro estratti devono essere emessi su carta qualora siano utilizzati in uno Stato membro non collegato al sistema informatico di rilascio degli stessi. Il titolo su carta viene rilasciato immediatamente e senza spese supplementari, su richiesta del titolare o del cessionario del titolo.

    Quest'ultimo viene rilasciato sull'apposito formulario definito all'articolo 16 e reca i visti e le imputazioni previste in caso di utilizzazione parziale del titolo elettronico. In tal caso è valido soltanto il titolo su carta.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1997.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

    (2) GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

    (3) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

    (4) GU n. L 77 del 19. 3. 1997, pag. 12.

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