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Document 31997R0574

    Regolamento (CE) n. 574/97 della Commissione del 26 marzo 1997 relativo alla ridistribuzione dei diritti di importazione in virtù del regolamento (CE) n. 1382/96 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione per carni bovine congelate destinate alla trasformazione

    GU L 85 del 27.3.1997, p. 63–63 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1997

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/574/oj

    31997R0574

    Regolamento (CE) n. 574/97 della Commissione del 26 marzo 1997 relativo alla ridistribuzione dei diritti di importazione in virtù del regolamento (CE) n. 1382/96 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione per carni bovine congelate destinate alla trasformazione

    Gazzetta ufficiale n. L 085 del 27/03/1997 pag. 0063 - 0063


    REGOLAMENTO (CE) N. 574/97 DELLA COMMISSIONE del 26 marzo 1997 relativo alla ridistribuzione dei diritti di importazione in virtù del regolamento (CE) n. 1382/96 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione per carni bovine congelate destinate alla trasformazione

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1382/96 della Commissione, del 17 luglio 1996, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione per carni bovine congelate destinate alla trasformazione (1° luglio 1996-30 giugno 1997) (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 573/97 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

    considerando che il regolamento (CE) n. 1382/96 ha previsto l'apertura, per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997, di un contingente tariffario di 51 050 tonnellate di carni bovine congelate destinate alla trasformazione; che, a norma dell'articolo 6 di tale regolamento, i diritti di importazione non utilizzati vengono ridistribuiti tenendo conto dei diritti di importazione effettivamente utilizzati alla fine di febbraio 1997, indicando la ripartizione per i prodotti A e i prodotti B,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. I quantitativi di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1382/96 ammontano a 28 096 tonnellate.

    2. La ripartizione prevista dall'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1382/96 è la seguente:

    - 27 996 tonnellate per i prodotti A,

    - 100 tonnellate per i prodotti B.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1997.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 179 del 18. 7. 1996, pag. 12.

    (2) Vedi pagina 62 della presente Gazzetta ufficiale.

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