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Document 31997R0535

    Regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari

    GU L 83 del 25.3.1997, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/03/2006; abrog. impl. da 32006R0510

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/535/oj

    31997R0535

    Regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari

    Gazzetta ufficiale n. L 083 del 25/03/1997 pag. 0003 - 0004


    REGOLAMENTO (CE) N. 535/97 DEL CONSIGLIO del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che l'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92 (4), prevede un periodo transitorio massimo di cinque anni dalla data di pubblicazione del regolamento, durante il quale gli Stati membri possono lasciare in vigore le misure nazionali che autorizzano l'impiego delle espressioni di cui alla lettera b) del paragrafo 1 dello stesso articolo, a determinate condizioni; che la data di pubblicazione di tale regolamento è il 24 luglio 1992; che, pertanto, il periodo transitorio scade il 25 luglio 1997;

    considerando che la prima proposta di registrazione di indicazioni geografiche e denominazioni di origine è stata presentata al Consiglio soltanto nel marzo 1996, allorquando la maggior parte del periodo transitorio di cinque anni era già trascorsa; che, per preservare l'utilità del periodo transitorio, è opportuno modificare il termine iniziale del periodo quinquennale, con decorrenza dalla data di registrazione delle denominazioni; che altresì è opportuno prevedere che il periodo transitorio si applichi anche al disposto della lettera a) del paragrafo 1 dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2081/92, poiché il divieto ivi previsto può sovrapporsi a quello di cui alla lettera b) dello stesso paragrafo;

    considerando che tale periodo transitorio deve applicarsi esclusivamente alle denominazioni registrate in virtù dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92, poiché trattandosi di denominazioni che già esistevano ed erano utilizzate dagli Stati membri, è opportuno, al fine di evitare di arrecare pregiudizio ai produttori, di concedere a questi ultimi un periodo di adattamento;

    considerando che l'istruzione di una domanda di registrazione di una denominazione come indicazione geografica protetta o denominazione d'origine protetta in virtù del regolamento (CEE) n. 2081/92 richiede un certo tempo; che, in attesa di una decisione comunitaria relativa alla registrazione della denominazione di cui sopra, occorre consentire allo Stato membro di concedere una protezione nazionale transitoria; che, al fine di risolvere eventuali conflitti tra i produttori di uno Stato membro, quest'ultimo può accordare, se del caso e a livello nazionale, un periodo transitorio che dev'essere ulteriormente confermato da una decisione comunitaria; che le conseguenze delle misure nazionali di cui sopra dovranno essere sostenute dallo Stato membro che le ha adottate; che, infine, tali disposizioni non possono ostacolare gli scambi intracomunitari;

    considerando che per le denominazioni la cui registrazione è richiesta a titolo dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 può essere previsto, in singoli casi, un periodo transitorio di cinque anni, ma solo nell'ambito dell'articolo 7, paragrafo 5, lettera b) di detto regolamento e per determinati motivi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 2081/92 è modificato come segue:

    1) All'articolo 1, paragrafo 1, il testo del terzo comma è sostituito dal seguente:

    «Gli allegati I e II possono essere modificati secondo la procedura prevista all'articolo 15.»

    2) All'articolo 5, paragrafo 5, è aggiunto dopo il primo comma il seguente testo:

    «Tale Stato membro può, a titolo transitorio, accordare alla denominazione così trasmessa una protezione ai sensi del presente regolamento a livello nazionale, nonché, se del caso, un periodo di adeguamento, solo in via transitoria a decorrere dalla data della trasmissione; la protezione nazionale e il periodo di adeguamento possono parimenti essere accordati in via transitoria alle stesse condizioni nell'ambito di una domanda di modifica del disciplinare.

    La protezione nazionale transitoria cessa di esistere a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione sulla registrazione in virtù del presente regolamento. Al momento di tale decisione può essere fissato un periodo di adeguamento non superiore a 5 anni, a condizione che le imprese interessate abbiano legalmente immesso in commercio i prodotti in questione utilizzando in modo continuativo tali denominazioni per almeno i cinque anni che precedono la data di pubblicazione prevista all'articolo 6, paragrafo 2.

    Le conseguenze di una tale protezione nazionale, nel caso in cui la denominazione non fosse registrata ai sensi del presente regolamento, sono responsabilità esclusiva dello Stato membro interessato.

    Le misure adottate dagli Stati membri in virtù del secondo comma hanno efficacia solo a livello nazionale e non devono ostacolare gli scambi intracomunitari».

    3) All'articolo 7, paragrafo 4, il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente:

    «- oppure dimostrare che la registrazione della denominazione proposta danneggerebbe l'esistenza di una denominazione totalmente o parzialmente omonima o di un marchio oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato durante almeno i cinque anni precedenti la data di pubblicazione prevista all'articolo 6, paragrafo 2.»

    4) All'articolo 13, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2. In deroga al paragrafo 1 lettere a) e b), gli Stati membri possono lasciare in vigore i sistemi nazionali che consentono l'impiego delle denominazioni registrate in virtù dell'articolo 17 per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione della registrazione, sempreché:

    - i prodotti siano stati legalmente immessi in commercio con tali denominazioni da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione del presente regolamento,

    - le imprese abbiano legalmente immesso in commercio i prodotti in questione utilizzando in modo continuativo le denominazioni durante il periodo di cui al primo trattino,

    - dalle etichette risulti chiaramente la vera origine dei prodotti.

    Questa deroga non può tuttavia condurre alla libera immissione in commercio dei prodotti nel territorio di uno Stato membro per il quale tali denominazioni erano vietate.»

    5) All'articolo 13 è aggiunto il seguente paragrafo:

    «4. Per quanto riguarda le denominazioni la cui registrazione è richiesta ai sensi dell'articolo 5, il periodo transitorio non superiore a cinque anni può essere previsto, nel quadro dell'articolo 7, paragrafo 5, lettera b), solo nel caso in cui un'opposizione sia stata dichiarata ricevibile in quanto la registrazione della denominazione proposta danneggerebbe l'esistenza di una denominazione totalmente o parzialmente omonima o l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno 5 anni prima della data di pubblicazione prevista all'articolo 6, paragrafo 2.

    Questo periodo transitorio può essere previsto solo a condizione che le imprese abbiano legalmente immesso in commercio i prodotti in questione utilizzando in modo continuativo tali denominazioni durante almeno i cinque anni che precedono la data di pubblicazione prevista all'articolo 6, paragrafo 2.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 1997.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. VAN AARTSEN

    (1) GU n. C 241 del 20. 8. 1996, pag. 7.

    (2) GU n. C 33 del 3. 2. 1997.

    (3) GU n. C 30 del 30. 1. 1997, pag. 39.

    (4) GU n. L 208 del 24. 7. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

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