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Document 31997R0070

Regolamento (CE) n. 70/97 del Consiglio del 20 dicembre 1996 relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e alle importazioni di vini originari della Repubblica di Slovenia

GU L 16 del 18.1.1997, p. 1–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/70/oj

31997R0070

Regolamento (CE) n. 70/97 del Consiglio del 20 dicembre 1996 relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e alle importazioni di vini originari della Repubblica di Slovenia

Gazzetta ufficiale n. L 016 del 18/01/1997 pag. 0001 - 0054


REGOLAMENTO (CE) N. 70/97 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1996 relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e alle importazioni di vini originari della Repubblica di Slovenia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i regolamenti (CE) n. 3355/94 (1), (CE) n. 3356/94 (2) e (CE) n. 3357/94 (3), che definiscono il regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, di Croazia, di Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia scadono il 31 dicembre 1996;

considerando che tale regime dovrà essere sostituito, al momento opportuno, da accordi bilaterali che dovranno essere negoziati con i paesi in questione;

considerando che occorre tener conto del fatto che l'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, è stato firmato il 10 giugno 1996 e che l'accordo interinale sarà applicato il 1° gennaio 1997;

considerando che occorre tener conto del fatto che alla Repubblica di Slovenia si applicano ora le disposizioni dell'accordo bilaterale di cui sopra e non più il regime autonomo;

considerando che, pertanto, occorre adeguare opportunamente le concessioni commerciali previste per gli altri paesi dell'ex Iugoslavia, tenendo conto al tempo stesso dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea;

considerando che le concessioni commerciali preferenziali applicabili ai paesi dell'ex Iugoslavia si basano su quelle previste dall'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, firmato il 2 aprile 1980 e denunciato il 25 novembre 1991;

considerando che le concessioni preferenziali comportano l'esenzione dai dazi e la soppressione delle restrizioni quantitative per i prodotti industriali, tranne determinati prodotti soggetti a massimali tariffari, nonché concessioni specifiche (esenzione dai dazi, riduzione degli elementi agricoli e contingenti tariffari) per vari prodotti industriali;

considerando che si può instaurare una vigilanza comunitaria mediante un metodo di gestione consistente nell'imputare, a livello comunitario, le importazioni dei prodotti in questione sui massimali tariffari via via che i prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica; che tale metodo di gestione deve prevedere la possibilità di ripristinare i dazi doganali non appena i massimali in questione siano raggiunti su scala comunitaria;

considerando che questo metodo di gestione richiede una collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve poter controllare, fra l'altro, lo stato d'imputazione sui massimali;

considerando che il regime applicabile alle importazioni di prodotti tessili provenienti dalle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, di Croazia e dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è disciplinato dal regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio (4);

considerando che non si è ancora potuto concludere l'accordo sui vini e sulle bevande alcoliche previsto dall'accordo europeo tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia; che è opportuno prevedere determinate concessioni su base autonoma e transitoria in attesa della sua conclusione;

considerando le attuali difficoltà del mercato, è opportuno limitare le precedenti concessioni per il baby beef, fatto salvo il quadro di futuri negoziati bilaterali con i paesi in questione;

considerando che occorre, in particolare, garantire un accesso senza discriminazioni ai contingenti tariffari a tutti gli importatori della Comunità nonché l'applicazione ininterrotta delle aliquote fissate per questi contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti;

considerando che spetta alla Comunità decidere di aprire contingenti tariffari per adempiere ai propri obblighi internazionali; che tuttavia nulla impedisce, ai fini di un'efficace gestione comune dei contingenti, di autorizzare gli Stati membri a prelevare sui volumi contingentali i quantitativi necessari corrispondenti alle importazioni effettive; che, tuttavia, questo metodo di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve poter controllare, fra l'altro, il grado di esaurimento dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri;

considerando che, ai fini di razionalizzazione e di semplificazione, è preferibile autorizzare la Commissione ad introdurre, previo parere del comitato del codice doganale e fatte salve le procedure specifiche di cui all'articolo 10, le modifiche e gli adeguamenti tecnici necessari;

considerando che le intese di importazione sono rinnovate in base alle condizioni stabilite dal Consiglio tenuto conto dello sviluppo delle relazioni tra la Comunità e ciascuno dei paesi interessati, ivi compreso l'approccio regionale; che è opportuno, pertanto, limitare la durata di tali intese ad un anno per consentire di verificarne regolarmente l'osservanza, fatta salva la possibilità di modificare la copertura geografica del regolamento in qualsiasi momento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fatte salve le disposizioni specifiche di cui agli articoli da 2 a 8, i prodotti diversi da quelli elencati all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità europea e all'allegato A del presente regolamento, originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, sono ammessi all'importazione nella Comunità senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente e in esenzione dai dazi doganali e dalle tasse di effetto equivalente.

2. Le importazioni di vini originari della Repubblica di Slovenia beneficiano della concessione di cui all'articolo 7.

3. L'ammissione al beneficio di uno dei regimi preferenziali instaurati dal presente regolamento è subordinata al rispetto della definizione della nozione di «prodotti originari» di cui al titolo IV, capitolo 2, sezione 3 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario (5).

Articolo 2

Prodotti agricoli trasformati

I dazi all'importazione, vale a dire i dazi doganali e gli elementi agricoli, applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti elencati all'allegato B sono indicati a fronte di ciascun prodotto nel medesimo allegato.

Articolo 3

Prodotti tessili

1. I prodotti tessili originari dei paesi di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del presente regolamento e indicati nell'allegato III, punto B del regolamento (CE) n. 517/94 sono ammessi all'importazione nella Comunità entro i limiti quantitativi comunitari annui fissati nel regolamento (CE) n. 517/94.

2. Le reimportazioni successive ad un'operazione di perfezionamento passivo secondo il regolamento (CE) n. 3036/94 (6) sono ammesse entro i quantitativi comunitari annui fissati nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 517/94, per i paesi di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del presente regolamento. Ad essi, inoltre, non si applicano dazi doganali.

Articolo 4

Prodotti industriali - Massimali tariffari

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, le importazioni nella Comunità di taluni prodotti originari dei paesi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, elencati negli allegati C I, C II, C III e C IV, sono soggette a massimali tariffari e a vigilanza comunitaria.

Le designazioni dei prodotti di cui al paragrafo 1, i relativi codici della nomenclatura combinata e i livelli dei massimali sono riportati negli allegati suddetti. Gli importi dei massimali sono maggiorati ogni anno del 5 %.

2. Le imputazioni sui massimali sono effettuate via via che i prodotti sono presentati in dogana corredati da dichiarazioni di immissione in libera pratica e da un certificato di circolazione delle merci conforme alle norme di origine.

Una merce può essere imputata sul massimale soltanto se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data in cui è ripristinata la riscossione dei dazi doganali.

Il grado di utilizzazione dei massimali è constatato, a livello della Comunità, in base alle importazioni imputate alle condizioni sopra stabilite.

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni effettuate secondo le modalità sopra stabilite; tali informazioni sono fornite a norma del paragrafo 4.

3. Non appena i massimali sono raggiunti, la Commissione può ripristinare, mediante regolamento e sino al termine dell'anno civile, la riscossione dei dazi doganali effettivamente applicati ai paesi terzi.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 di ogni mese, gli estratti delle imputazioni effettuate nel corso del mese precedente. A richiesta della Commissione, essi comunicano tali estratti ogni dieci giorni, trasmettendoli entro cinque giorni liberi a decorrere dalla fine di ogni decade.

Articolo 5

Prodotti agricoli

I prodotti originari dei paesi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, elencati nell'allegato D, possono essere importati nella Comunità in applicazione delle concessioni tariffarie indicate in tale allegato.

Articolo 6

Ciliege acide

1. Le ciliege acide originarie dei paesi di cui all'articolo 1, paragrafo 1 possono essere importate nella Comunità in esenzione dai dazi doganali nei limiti indicati all'allegato D.

Qualora si superino i massimali fissati nell'allegato, può essere sospeso il rilascio dei certificati d'importazione previsti per tali prodotti.

2. Per le ciliege acide trasformate di cui ai codici NC ex 0811 90 19, ex 0811 90 39, 0811 90 75, 0812 10 00, 2008 60 51, 2008 60 61, 2008 60 71 e 2008 60 91, si applica il paragrafo 1, nel rispetto del prezzo minimo all'importazione determinato a norma dell'allegato I, punto B del regolamento (CEE) n. 426/86 (7), modificato dal regolamento (CE) n. 3290/94 (8). Qualora non sia rispettato il prezzo minimo, si applica una tassa compensativa.

Articolo 7

Prodotti agricoli - Contingenti tariffari

1. I dazi doganali all'importazione nella Comunità dei prodotti indicati nell'allegato E, originari dei paesi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono sospesi nei periodi, ai livelli ed entro i contingenti tariffari comunitari indicati a fronte di ciascuno di essi.

2. Le acquaviti di prugne e i tabacchi del tipo «Prilep» devono essere corredati, all'importazione, di certificati di autenticità conformi ai modelli che figurano all'allegato E, rilasciati dall'autorità competente dei paesi in questione.

3. I contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 sono gestiti dalla Commissione, che può prendere tutte le misure amministrative utili per garantirne una gestione efficace.

4. Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per uno dei prodotti di cui al paragrafo 1 accompagnato di certificato di origine e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di un quantitativo corrispondente al fabbisogno.

Le domande di prelievo devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni.

I prelievi sono concessi dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui lo permette il saldo disponibile.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa appena possibile nel volume contingentale corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingentale. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione sui prelievi effettuati.

5. Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione un accesso continuo e senza discriminazioni ai contingenti, fintantoché il saldo del volume contingentale corrispondente lo consente.

Articolo 8

1. Per i prodotti di «baby-beef» definiti all'allegato F si applicano i paragrafi 2 e 3.

2. Nei limiti di un primo contingente tariffario annuo di 11 725 tonnellate, espresse in peso carcasse ripartito fra i paesi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, i dazi doganali applicabili sono definiti a norma dell'allegato G.

3. Tutte le domande d'importazione nell'ambito del contingente di cui al paragrafo 2 devono essere corredate di un certificato di autenticità, rilasciato dagli organi competenti del paese esportatore, in cui si attesti che la merce è originaria e proveniente da tale paese e corrisponde alla definizione dell'allegato F. Il certificato è redatto dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 10.

Articolo 9

Disposizioni generali

I massimali, i quantitativi di riferimento e i contingenti previsti dal presente regolamento si applicano globalmente a tutti i paesi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, fatta eccezione per il contingente di cui all'articolo 8.

Articolo 10

Le modalità di applicazione delle disposizioni agricole previste dal presente regolamento sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (9), ispirandosi alle disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni dei mercati.

Articolo 11

Le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento diverse da quelle di cui all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 2 e all'articolo 10, e in particolare:

a) le modifiche e gli adeguamenti tecnici resi necessari da modifiche della nomenclatura combinata e dei codici Taric;

b) gli adeguamenti resi necessari dalla conclusione di altri accordi tra la Comunità e i paesi di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del presente regolamento

sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 12

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 11 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2913/92 (10).

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

- la Commissione differisce di tre mesi, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise;

- il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al primo trattino.

3. Il comitato può esaminare tutte le questioni inerenti all'applicazione del presente regolamento sollevate dal presidente di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

Articolo 13

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. BARRETT

(1) GU n. L 353 del 31. 12. 1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3032/95 (GU n. L 316 del 30. 12. 1995, pag. 4).

(2) GU n. L 353 del 31. 12. 1994, pag. 55. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3032/95 (GU n. L 316 del 30. 12. 1995, pag. 4).

(3) GU n. L 353 del 31. 12. 1994, pag. 63. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3032/95 (GU n. L 316 del 30. 12. 1995, pag. 4).

(4) GU n. L 67 del 10. 3. 1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1476/96 della Commissione (GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 4).

(5) GU n. L 253 dell'11. 10. 1993. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 12/97 della Commissione (GU n. L 9 del 13. 1. 1997, pag. 1).

(6) GU n. L 322 del 15. 12. 1994, pag. 1.

(7) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2314/95 (GU n. L 233 del 30. 9. 1995, pag. 69).

(8) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(9) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 (GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37).

(10) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

ALLEGATO A

Prodotti esclusi (Articolo 1, paragrafo 1)

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO B

Regime tariffario e modalità da applicare a certi merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli contemplati all'articolo 2

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO C I (1a) (2b)

>SPAZIO PER TABELLA>

(1a) Nonostante le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la descrizione dei prodotti devono essere considerati come indicativi, essendo lo schema preferenziale determinato, nel contesto di questo allegato, dall'applicazione dei codici NC. Dove sono indicate posizioni di codice ex, lo schema preferenziale viene determinato applicando il codice NC e la corrispondente descrizione presi congiuntamente.

(2b) Vedi codici Taric nell'allegato C V.

ALLEGATO C II

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO C III (1a)

>SPAZIO PER TABELLA>

(1a) Nonostante le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la descrizione dei prodotti devono essere considerati come indicativi, essendo lo schema preferenziale determinato, nel contesto di questo allegato, dall'applicazione dei codici NC. Dove sono indicate posizioni di codice ex, lo schema preferenziale viene determinato applicando il codice NC e la corrispondente descrizione presi congiuntamente.

ALLEGATO C IV (1a)

>SPAZIO PER TABELLA>

(1a) Nonostante le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la descrizione dei prodotti devono essere considerati come indicativi, essendo lo schema preferenziale determinato, nel contesto di questo allegato, dall'applicazione dei codici NC. Dove sono indicate posizioni di codice ex, lo schema preferenziale viene determinato applicando il codice NC e la corrispondente descrizione presi congiuntamente.

ALLEGATO C V

Suddivisioni Taric

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO D

Prodotti agricoli di cui agli articoli 5 e 6

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO E

Prodotti agricoli di cui all'articolo 7

>SPAZIO PER TABELLA>

SUDDIVISIONI TARIC

>SPAZIO PER TABELLA>

ANEXO - BILAG - ANHANG - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE - ANEXO - LIITE - BILAGA

>RIFERIMENTO A UN FILM>

DEFINITION

Plum spirit with an alcoholic strength of 40 % vol or more, marketed under the name OSLJIVOVICA, corresponding to the specifications laid down in the Regulation relating to the quality of spirituous beverages, in force in the Republics and territory referred to in this Regulation.

DÉFINITION

Eau-de-vie de prunes ayant un titre alcoométrique égal ou supérieur à 40 % vol, commercialisée sous la dénomination OSLJIVOVICA correspondant à la spécification reprise dans la réglementation relative à la qualité des boissons alcooliques en vigueur dans les républiques et territoire visés par le présent règlement.

>RIFERIMENTO A UN FILM>

ALLEGATO F

Definizione dei prodotti «baby beef» di cui all'articolo 8

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO G

Il «baby beef» contingente tariffario di cui all'articolo 8, paragrafo 2

>

SPAZIO PER TABELLA>

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