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Document 31997D0284

    97/284/CE: Decisione della Commissione del 25 aprile 1997 che sostituisce la decisione 96/536/CE che stabilisce l'elenco dei prodotti a base di latte per i quali gli Stati membri sono autorizzati a concedere deroghe individuali o generali ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 92/46/CEE, nonché la natura delle deroghe applicabili alla fabbricazione di tali prodotti

    GU L 114 del 1.5.1997, p. 45–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/01/2006; abrog. impl. da 32006D0765

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/284/oj

    31997D0284

    97/284/CE: Decisione della Commissione del 25 aprile 1997 che sostituisce la decisione 96/536/CE che stabilisce l'elenco dei prodotti a base di latte per i quali gli Stati membri sono autorizzati a concedere deroghe individuali o generali ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 92/46/CEE, nonché la natura delle deroghe applicabili alla fabbricazione di tali prodotti

    Gazzetta ufficiale n. L 114 del 01/05/1997 pag. 0045 - 0046


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 25 aprile 1997 che sostituisce la decisione 96/536/CE che stabilisce l'elenco dei prodotti a base di latte per i quali gli Stati membri sono autorizzati a concedere deroghe individuali o generali ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 92/46/CEE, nonché la natura delle deroghe applicabili alla fabbricazione di tali prodotti (97/284/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/23/CE (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

    considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, primo comma della direttiva 92/46/CEE, gli Stati membri possono essere autorizzati a concedere deroghe individuali o generali a talune disposizioni da essa previste;

    considerando che, con la decisione 96/536/CE (3), la Commissione ha autorizzato gli Stati membri a concedere deroghe ad alcune disposizioni dell'articolo 7, parte A, punti da 1 a 4 della direttiva 92/46/CEE e ne ha definito la natura;

    considerando che il testo della decisione suddetta deve essere formulato con maggiore chiarezza e che non è necessario pubblicare un elenco di prodotti a base di latte per i quali gli Stati membri concedono le deroghe individuali o generali in virtù dell'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 92/46/CEE;

    considerando che il fatto che gli Stati membri concedano una deroga in virtù della decisione 96/536/CE non conferisce ai produttori il diritto di commercializzare i prodotti in esame avvalendosi di una denominazione riservata in virtù del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 535/97 (5).

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il testo della decisione 96/536/CE è sostituito dal seguente:

    «Articolo 1

    Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 92/46/CEE e ai fini della presente decisione, si intende per prodotti a base di latte che presentano caratteristiche tradizionali, i prodotti a base di latte:

    - storicamente riconosciuti,

    oppure

    - fabbricati secondo criteri tecnici o metodi di fabbricazione codificati o registrati nello Stato membro in cui il prodotto viene tradizionalmente fabbricato.

    oppure

    - protetti da una legge nazionale, regionale o locale nello Stato membro in cui il prodotto viene tradizionalmente fabbricato.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono autorizzati a concedere deroghe, a titolo individuale o generale, agli stabilimenti che fabbricano taluni prodotti a base di latte aventi le caratteristiche tradizionali definite all'articolo 1, per quanto riguarda i seguenti requisiti:

    a) i requisiti di cui all'allegato B, capitolo I, punto 6 all'allegato C, capitolo III, punto 2 della direttiva 92/46/CEE per quanto riguarda la natura dei materiali che compongono le attrezzature specifiche per la preparazione, il condizionamento o l'imballaggio dei prodotti;

    tali attrezzature, tuttavia, dovranno essere mantenute costantemente in uno stato di pulizia soddisfacente ed essere regolarmente lavate e disinfettate;

    b) i requisiti di cui all'allegato B, capitolo I, punto 2, lettere a), b), c) e d) della stessa direttiva per quanto riguarda i magazzini di stagionatura o i locali di maturazione di tali prodotti;

    i magazzini di stagionatura o i locali di maturazione potranno comprendere pareti geologicamente naturali, muri, pavimenti, soffitti e/o porte non lisci, non impermeabili, non resistenti, senza rivestimento chiaro o non composti di materiali inalterabili. Per tener conto della flora locale specifica, il ritmo e la natura delle operazioni di pulizia e di disinfezione dei locali saranno adattati al tipo di attività.»

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 1997.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 1.

    (2) GU n. L 125 del 23. 5. 1996, pag. 10.

    (3) GU n. L 230 dell'11. 9. 1996, pag. 12.

    (4) GU n. L 208 del 24. 7. 1992, pag. 1.

    (5) GU n. L 83 del 25. 3. 1997, pag. 3.

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