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Document 31997D0126

97/126/CE: Decisione del Consiglio del 6 dicembre 1996 relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra

GU L 53 del 22.2.1997, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/08/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/126/oj

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31997D0126

97/126/CE: Decisione del Consiglio del 6 dicembre 1996 relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra

Gazzetta ufficiale n. L 053 del 22/02/1997 pag. 0001 - 0001


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 6 dicembre 1996 relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra (97/126/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113 in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un nuovo accordo che sostituisce l'accordo tra la Comunità economica europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra, firmato il 2 dicembre 1991 (1), modificato dall'accordo (2), in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra, firmato l'8 marzo 1995,

considerando che è opportuno approvare il nuovo accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità e a procedere alla notifica di cui all'articolo 40 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. SPRING

(1) GU n. L 371 del 31. 12. 1991, pag. 1.

(2) GU n. L 54 del 10. 3. 1995, pag. 25.

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