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Document 31996R1000

    Regolamento (CE) n. 1000/96 della Commissione del 4 giugno 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 1538/91 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame

    GU L 134 del 5.6.1996, p. 9–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; abrog. impl. da 32008R0543

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1000/oj

    31996R1000

    Regolamento (CE) n. 1000/96 della Commissione del 4 giugno 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 1538/91 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame

    Gazzetta ufficiale n. L 134 del 05/06/1996 pag. 0009 - 0009


    REGOLAMENTO (CE) N. 1000/96 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 1538/91 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3204/93 (2), in particolare l'articolo 9,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1538/91 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 205/96 (4), ha stabilito le modalità di applicazione delle norme di commercializzazione per le carni di pollame;

    considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita, è opportuno modificare la definizione relativa ai capponi, nonché i relativi criteri indicati nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 1538/91;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 1538/91 è modificato come segue:

    1) All'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), il testo del terzo trattino è sostituito dal seguente:

    «- cappone: animale di sesso maschile, castrato chirurgicamente prima che abbia raggiunto la maturità sessuale e macellato ad un'età di almeno 140 giorni; dopo la capponatura, i capponi devono essere stati ingrassati per un periodo di almeno 77 giorni.»

    2) L'allegato IV è modificato come segue:

    - al secondo trattino della lettera c), il testo del trattino è sostituito dal seguente:

    «- 2 m2 per anatra o per cappone.»;

    - all'ultimo trattino della lettera d), il testo del trattino è sostituito dal seguente:

    «- 4 settimane nel caso dei capponi».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 1996.

    Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

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