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Document 31996R0841
Commission Regulation (EC) No 841/96 of 7 May 1996 amending Commission Regulation (EC) No 717/96 adopting exceptional support measures for the beef and veal market in Belgium, France and the Netherlands
Regolamento (CE) n. 841/96 della Commissione, del 7 maggio 1996, recante modifica del regolamento (CE) n. 717/96 che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine in Belgio, in Francia e nei Paesi Bassi
Regolamento (CE) n. 841/96 della Commissione, del 7 maggio 1996, recante modifica del regolamento (CE) n. 717/96 che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine in Belgio, in Francia e nei Paesi Bassi
GU L 114 del 8.5.1996, p. 18–18
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifies | 31996R0717 | sostituzione | articolo 1.1 | 11/04/1996 |
Regolamento (CE) n. 841/96 della Commissione, del 7 maggio 1996, recante modifica del regolamento (CE) n. 717/96 che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine in Belgio, in Francia e nei Paesi Bassi
Gazzetta ufficiale n. L 114 del 08/05/1996 pag. 0018 - 0018
REGOLAMENTO (CE) N. 841/96 DELLA COMMISSIONE del 7 maggio 1996 recante modifica del regolamento (CE) n. 717/96 che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine in Belgio, in Francia e nei Paesi Bassi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 della Commissione (2), in particolare l'articolo 23, considerando che il regolamento (CE) n. 717/96 della Commissione (3) ha istituito misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine in Belgio, in Francia e nei Paesi Bassi autorizzando tali Stati membri ad acquistare, con la partecipazione finanziaria della Comunità, bovini di età pari o inferiore a sei mesi al 20 marzo 1996; considerando che si è constatato che non è possibile normalmente stabilire il giorno esatto del mese in cui un animale è nato; che occorre pertanto disporre che si possano effettuare pagamenti ai sensi del presente regolamento per gli animali nati nel mese di settembre 1995; che a tale scopo è sufficiente autorizzare l'acquisto di bovini di età pari o inferiore a sei mesi al 1° marzo 1996; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 717/96, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: «1. Le autorità competenti del Belgio, della Francia e dei Paesi Bassi sono autorizzate ad acquistare qualsiasi animale della specie bovina nato il 1° settembre 1995 o dopo tale data, il quale si trovi il 20 marzo 1996 presso un'azienda situata nel territorio del Belgio, della Francia o dei Paesi Bassi e che venga offerto da un produttore in grado di dimostrare che l'animale stesso è nato nel Regno Unito.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dall'11 aprile 1996. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 248 del 14. 10. 1995, pag. 39. (3) GU n. L 99 del 20. 4. 1996, pag. 16.