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Document 31996R0841

Regolamento (CE) n. 841/96 della Commissione, del 7 maggio 1996, recante modifica del regolamento (CE) n. 717/96 che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine in Belgio, in Francia e nei Paesi Bassi

GU L 114 del 8.5.1996, p. 18–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/841/oj

31996R0841

Regolamento (CE) n. 841/96 della Commissione, del 7 maggio 1996, recante modifica del regolamento (CE) n. 717/96 che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine in Belgio, in Francia e nei Paesi Bassi

Gazzetta ufficiale n. L 114 del 08/05/1996 pag. 0018 - 0018


REGOLAMENTO (CE) N. 841/96 DELLA COMMISSIONE del 7 maggio 1996 recante modifica del regolamento (CE) n. 717/96 che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine in Belgio, in Francia e nei Paesi Bassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 della Commissione (2), in particolare l'articolo 23,

considerando che il regolamento (CE) n. 717/96 della Commissione (3) ha istituito misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine in Belgio, in Francia e nei Paesi Bassi autorizzando tali Stati membri ad acquistare, con la partecipazione finanziaria della Comunità, bovini di età pari o inferiore a sei mesi al 20 marzo 1996;

considerando che si è constatato che non è possibile normalmente stabilire il giorno esatto del mese in cui un animale è nato; che occorre pertanto disporre che si possano effettuare pagamenti ai sensi del presente regolamento per gli animali nati nel mese di settembre 1995; che a tale scopo è sufficiente autorizzare l'acquisto di bovini di età pari o inferiore a sei mesi al 1° marzo 1996;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 717/96, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Le autorità competenti del Belgio, della Francia e dei Paesi Bassi sono autorizzate ad acquistare qualsiasi animale della specie bovina nato il 1° settembre 1995 o dopo tale data, il quale si trovi il 20 marzo 1996 presso un'azienda situata nel territorio del Belgio, della Francia o dei Paesi Bassi e che venga offerto da un produttore in grado di dimostrare che l'animale stesso è nato nel Regno Unito.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dall'11 aprile 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 248 del 14. 10. 1995, pag. 39.

(3) GU n. L 99 del 20. 4. 1996, pag. 16.

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