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Document 31996R0426

Regolamento (CE) n. 426/96 della Commissione, dell'8 marzo 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 2123/89 che stabilisce l'elenco dei mercati rappresentativi per il settore delle carni suine nella Comunità

GU L 60 del 9.3.1996, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/07/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/426/oj

31996R0426

Regolamento (CE) n. 426/96 della Commissione, dell'8 marzo 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 2123/89 che stabilisce l'elenco dei mercati rappresentativi per il settore delle carni suine nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 060 del 09/03/1996 pag. 0003 - 0003


REGOLAMENTO (CE) N. 426/96 DELLA COMMISSIONE dell'8 marzo 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 2123/89 che stabilisce l'elenco dei mercati rappresentativi per il settore delle carni suine nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2123/89 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1448/95 (4), ha fissato l'elenco dei mercati rappresentativi per il settore delle carni suine nella Comunità;

considerando che in Francia sono stati modificati i mercati rappresentativi; che è necessario quindi modificare in conformità l'elenco dei mercati rappresentativi per il settore delle carni suine nella Comunità figurante nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2123/89;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il punto dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2123/89 è sostituito dal testo seguente:

«5. L'insieme dei centri di quotazione seguenti: Rennes, Nantes, Metz, Lyon e Toulouse».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(3) GU n. L 203 del 15. 7. 1989, pag. 23.

(4) GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 47.

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