Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R0205

    Regolamento (CE) n. 205/96 della Commissione, del 2 febbraio 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 1538/91 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame

    GU L 27 del 3.2.1996, p. 6–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; abrog. impl. da 32008R0543

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/205/oj

    31996R0205

    Regolamento (CE) n. 205/96 della Commissione, del 2 febbraio 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 1538/91 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame

    Gazzetta ufficiale n. L 027 del 03/02/1996 pag. 0006 - 0006


    REGOLAMENTO (CE) N. 205/96 DELLA COMMISSIONE del 2 febbraio 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 1538/91 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3204/93 (2), in particolare l'articolo 9,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1538/91 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2390/95 (4), stabilisce le modalità di applicazione per le norme di commercializzazione relative alle carni di pollame;

    considerando che è opportuno adattare le disposizioni in materia di controllo del tenore in acqua dei polli congelati e surgelati per quanto riguarda la frequenza dei controlli effettuati sotto la responsabilità delle competenti autorità, nonché per quanto riguarda l'imputazione dei costi all'industria, in determinati casi; che è opportuno che i risultati dei controlli siano messi a disposizione dei laboratori di riferimento nazionali e comunitari per ulteriori valutazioni e siano altresì esaminati dal comitato di gestione;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'articolo 14 bis del regolamento (CEE) n. 1538/91 è modificato come segue:

    1) al paragrafo 4, i termini « ogni due settimane » sono sostituiti dai termini « ogni due mesi »;

    2) al paragrafo 5 è aggiunto il seguente comma:

    « In tutti i casi in cui si ritenga che una partita di polli congelati o surgelati non soddisfi le disposizioni del presente regolamento, esse sono tenute a riprendere i controlli con la frequenza minima prevista al paragrafo 4, soltanto dopo che abbiano dato risultati negativi tre verifiche successive, effettuate conformemente agli allegati V o VI, su campioni prelevati in tre diversi giorni di produzione nell'arco di un periodo massimo di quattro settimane. I costi di tali verifiche sono a carico del macello interessato. »;

    3) dopo il paragrafo 12 è aggiunto il seguente paragrafo:

    « 12 bis Le competenti autorità degli Stati membri informano immediatamente i rispettivi laboratori nazionali di riferimento dei risultati dei controlli effettuati da esse o sotto la loro responsabilità.

    I laboratori nazionali di riferimento trasmettono questi dati ogni sei mesi al laboratorio di riferimento comunitario per un'ulteriore valutazione e discussione con i laboratori nazionali di riferimento, da tenersi almeno una volta all'anno. I risultati vengono presentati per esame al comitato di gestione a norma dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2777/75. »

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1996.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 1996.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 173 del 6. 7. 1990, pag. 1.

    (2) GU n. L 289 del 24. 11. 1993, pag. 3.

    (3) GU n. L 143 del 7. 6. 1991, pag. 11.

    (4) GU n. L 244 del 12. 10. 1995, pag. 60.

    Top