Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0019

    Direttiva 96/19/CE della Commissione, del 13 marzo 1996, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni

    GU L 74 del 22.3.1996, p. 13–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/07/2003

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/19/oj

    31996L0019

    Direttiva 96/19/CE della Commissione, del 13 marzo 1996, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni

    Gazzetta ufficiale n. L 074 del 22/03/1996 pag. 0013 - 0024


    DIRETTIVA 96/19/CE DELLA COMMISSIONE del 13 marzo 1996 che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 90, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1) Ai sensi della direttiva 90/388/CEE della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazione (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/2/CE (2), i servizi di telecomunicazione, ad eccezione della telefonia vocale al pubblico e dei servizi specificamente esclusi dal campo di applicazione della direttiva devono essere aperti alla concorrenza. Trattasi del servizio telex, della radiotelefonia mobile e delle emissioni radiotelevisive destinate al pubblico. Le comunicazioni via satellite sono state inserite nel campo di applicazione della direttiva dalla direttiva 94/46/CE della Commissione (3). Le reti televisive via cavo sono state inserite nel campo di applicazione della direttiva grazie alla direttiva 95/51/CE della Commissione (4), e le comunicazioni mobili e personali sono state inserite in tale campo di applicazione dalla direttiva 96/2/CE. A norma della direttiva 90/388/CEE gli Stati membri devono prendere le misure necessarie per garantire che i gestori interessati siano autorizzati a prestare detti servizi.

    (2) In seguito alle consultazioni pubbliche organizzate dalla Commissione nel 1992 sulla situazione esistente nel settore dei servizi di telecomunicazione (relazione del 1992), il Consiglio, nella risoluzione del 22 luglio 1993 (5), ha chiesto all'unanimità la liberalizzazione di tutti i servizi di telefonia vocale al pubblico entro il 1° gennaio 1998, fatto salvo un periodo di transizione supplementare massimo di cinque anni per consentire agli Stati membri con reti meno sviluppate quali la Spagna, l'Irlanda, la Grecia e il Portogallo, di predisporre l'adeguamento necessario, in particolare quello delle tariffe. In seguito secondo il Consiglio, nella sua risoluzione del 22 dicembre 1994 (6), anche alle reti più piccole dovrebbe essere accordato, nei casi giustificati, un periodo di adeguamento massimo di due anni. Successivamente il Consiglio ha riconosciuto all'unanimità il principio secondo cui anche la fornitura delle infrastrutture di telecomunicazione dovrebbe essere liberalizzata entro il 1° gennaio 1998, fatti salvi gli stessi periodi di transizione convenuti per la liberalizzazione della telefonia vocale. Inoltre, nella risoluzione del 18 settembre 1995 (7), il Consiglio ha definito gli orientamenti di base per il futuro quadro normativo.

    (3) La direttiva 90/388/CEE stabilisce che la concessione di diritti speciali o esclusivi agli organismi di telecomunicazioni per i servizi di telecomunicazione costituisce una violazione dell'articolo 90, paragrafo 1 in combinato disposto con l'articolo 59 del trattato, in quanto detti diritti limitano la prestazione di servizi transfrontalieri. Per quanto riguarda i servizi e le reti di telecomunicazioni, i diritti speciali sono stati definiti in detta direttiva.

    A norma della direttiva 90/388/CEE anche i diritti esclusivi concessi per la prestazione di servizi di telecomunicazioni sono incompatibili con il combinato disposto dell'articolo 90, paragrafo 1, e dell'articolo 86 del trattato, laddove siano concessi ad organismi di telecomunicazioni che già godono di diritti esclusivi o speciali per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni in quanto hanno l'effetto di rafforzare o ampliare una posizione dominante o portano necessariamente ad altri abusi di posizione dominante.

    (4) Nel 1990 la Commissione aveva comunque concesso una deroga temporanea ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, nei confronti dei diritti esclusivi e/o speciali per la fornitura della telefonia vocale in quanto i mezzi finanziari per lo sviluppo della rete provenivano ancora prevalentemente dall'esercizio di telefonia e l'apertura di questo servizio alla concorrenza avrebbe potuto, in quel momento, minacciare l'equilibrio finanziario degli organismi di telecomunicazioni e costituire inoltre un ostacolo all'adempimento dei compiti loro affidati che consistono nell'installazione e nella gestione di una rete universale, vale a dire una rete avente un'estensione geografica generale fornita, su richiesta ed entro un limite di tempo ragionevole, ad ogni prestatore di servizi o utente. Nel frattempo il Parlamento europeo e il Consiglio hanno riconosciuto che esistono strumenti meno restrittivi della concessione di diritti speciali e/o esclusivi per garantire l'adempimento di detti compiti di interesse economico generale.

    Inoltre, al momento dell'adozione della direttiva 90/388/CEE, tutti gli organismi di telecomunicazioni stavano procedendo alla numerizzazione delle loro reti onde poter aumentare la gamma dei servizi potenzialmente offerti all'utente finale. Attualmente la copertura e la numerizzazione sono già state conseguite in numerosi Stati membri. Tenendo conto dei progressi fatti nelle applicazioni delle radiofrequenze e dei consistenti programmi di investimento in corso, la copertura delle reti a fibre ottiche e la penetrazione delle reti stesse dovrebbero migliorare notevolmente in futuro negli altri Stati membri.

    Nel 1990 erano emerse anche preoccupazioni in merito all'introduzione immediata della concorrenza nella telefonia vocale, in quanto le strutture tariffarie degli organismi di telecomunicazioni erano sostanzialmente disgiunte dai costi giacché i gestori concorrenti potevano mirare alla prestazione di servizi alquanto remunerativi quali la telefonia internazionale, ottenendo quote di mercato esclusivamente in funzione delle strutture tariffarie esistenti basate su distorsioni sostanziali. Nel frattempo sono stati fatti sforzi per compensare le differenze esistenti nella tariffazione e nelle strutture di costo in preparazione alla liberalizzazione. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno nel frattempo riconosciuto che esistono mezzi meno restrittivi della concessione di diritti speciali o esclusivi per garantire tale missione di generale interesse economico.

    (5) Per tali motivi e in conformità delle risoluzioni del Consiglio del 22 luglio 1993 e del 22 dicembre 1994 non risulta più giustificata la deroga concessa nei confronti della telefonia vocale. È necessario sopprimere la deroga accordata dalla direttiva 90/388/CEE e modificare di conseguenza la direttiva stessa, ivi comprese le definizioni usate. Per consentire agli organismi di telecomunicazioni di completare la loro preparazione all'introduzione della concorrenza e provvedere in particolare al necessario riequilibrio delle tariffe, gli Stati membri possono garantire l'esercizio degli attuali diritti speciali e/o esclusivi per la fornitura della telefonia vocale fino al 1° gennaio 1998. Gli Stati membri con reti meno sviluppate o molto piccole devono aver diritto ad una deroga temporanea ove questa sia giustificata dall'esigenza di attuare gli adattamenti strutturali opportuni e resti rigorosamente nei limiti di tale esigenza. Tali Stati membri devono beneficiare, su richiesta, rispettivamente di un periodo di transizione supplementare massimo di cinque e due anni al fine di completare gli adeguamenti strutturali necessari. Gli Stati membri che possono chiedere tale deroga sono la Spagna, l'Irlanda, la Grecia e il Portogallo per quanto riguarda le reti meno sviluppate e il Lussemburgo per le reti più piccole. La possibilità di detti periodi di transizione è stata chiesta anche nelle citate risoluzioni del 22 luglio 1993 e del 22 dicembre 1994.

    (6) L'abolizione dei diritti esclusivi e/o speciali relativi alla fornitura di telefonia vocale consentirà in particolare agli attuali organismi di telecomunicazioni appartenenti a uno Stato membro di prestare direttamente i loro servizi in un altro Stato membro a partire dal 1° gennaio 1998. Tali organismi dispongono attualmente delle capacità e dell'esperienza richiesta per accedere ai mercati aperti alla concorrenza. Tuttavia in quasi tutti gli Stati membri saranno in concorrenza con gli organimi nazionali di telecomunicazioni che beneficiano del diritto esclusivo e/o speciale di fornire non soltanto servizi di telefonia vocale, ma anche di installare e fornire l'infrastruttura di base, inclusa l'acquisizione di diritti incondizionati d'uso nei circuiti internazionali. La flessibilità e le economie di scala consentite impediranno che l'esistente posizione dominante sia sottoposta alla pressione di una normale concorrenza una volta realizzata la liberalizzazione della telefonia vocale. Ciò consentirà agli organimi di telecomunicazione di mantenere la loro posizione dominante sui rispettivi mercati nazionali a meno che i nuovi gestori che accedono al mercato della telefonia vocale dispongano degli stessi diritti ed obblighi. In particolare se ai nuovi concorrenti non è garantita una libera scelta per quanto riguarda l'infrastruttura di base per fornire i loro servizi in concorrenza con l'organismo dominante, tale restrizione di fatto impedirebbe loro di entrare sul mercato della telefonia vocale, compresa la prestazione di servizi transfrontalieri. La conservazione di diritti speciali che limitano il numero di imprese autorizzate a installare e fornire l'infrastruttura limiterebbe quindi la libertà di prestazione dei servizi in contrasto con l'articolo 59 del trattato. Il fatto che la restrizione in materia di installazione della propria infrastruttura possa apparentemente venire applicata nello Stato membro interessato senza distinzione tra tutte le società che forniscono servizi di telefonia vocale diverse dagli organismi nazionali di telecomunicazioni non sarebbe sufficiente per eliminare il trattamento preferenziale di questi ultimi dal campo di applicazione dell'articolo 59 del trattato. Poiché è plausibile che la maggior parte dei nuovi gestori provenga da altri Stati membri, tale disposizione avrebbe in pratica maggiori ripercussioni sulle società straniere rispetto a quelle nazionali. D'altro canto, poiché non sembra esistere alcuna giustificazione per tali restrizioni, sarebbero comunque disponibili strumenti meno limitativi, quali le procedure di autorizzazione, per garantire interessi generali di natura non economica.

    (7) Inoltre l'abolizione dei diritti esclusivi e/o speciali per la fornitura di telefonia vocale avrebbe poca o nessuna efficacia qualora i nuovi gestori fossero obbligati ad usare la rete pubblica degli organismi dominanti di telecomunicazioni con i quali sono in concorrenza sul mercato della telefonia vocale. Il fatto di riservare ad un'impresa che commercializza servizi di telecomunicazioni il compito di fornire la materia prima indispensabile, ossia la capacità di trasmissione, a tutti i suoi concorrenti, equivarrebbe a conferire la facoltà di determinare a suo piacimento dove e quando i servizi possono essere offerti dai suoi concorrenti, a quali costi, nonché di controllare i clienti e il traffico prodotto dai concorrenti stessi, ponendo detta impresa in posizione tale da essere indotta ad abusare della propria posizione dominante. La direttiva 90/388/CEE non disciplinava esplicitamente l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni, visto che concedeva una deroga temporanea a norma dell'articolo 90, paragrafo 2 per i diritti speciali ed esclusivi per la telefonia vocale, servizio che è di gran lunga il più importante in termini economici tra quelli forniti tramite le reti di telecomunicazioni da effettuare dalla Commissione nel 1992.

    È vero che la direttiva 92/44/CEE del Consiglio, del 5 giugno 1992, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta alle linee affittate (8), modificata dalla decisione 94/439/CE della Commissione (9), armonizza i principi di base relativi alla fornitura di linee affittate, ma tale direttiva si limita esclusivamente alle condizioni di accesso ed uso delle linee affittate, giacché lo scopo di detta direttiva non è quello di ovviare al conflitto di interessi degli organismi di telecomunicazioni in quanto fornitori di infrastrutture e servizi. Essa non impone una separazione strutturale agli organismi di telecomunicazioni in quanto fornitori di linee affittate e prestatori di servizi. Dalle denunce pervenute si rileva che anche negli Stati membri che hanno attuato tale direttiva gli organismi di telecomunicazioni si avvalgono comunque del loro controllo sulle condizioni di accesso alla rete a scapito dei loro concorrenti sul mercato dei servizi; si deduce altresì che gli organismi di telecomunicazioni applicano tariffe elevate e utilizzano le informazioni acquisite nella loro veste di fornitori dell'infrastruttura in relazione ai servizi previsti dai loro concorrenti per mirare ad ottenere nuovi clienti sul mercato dei servizi. La direttiva 92/44/CEE prevede solo il principio di tariffe orientate sui costi e non impedisce agli organismi di telecomunicazioni di avvalersi delle informazioni acquisite in quanto fornitori di capacità di utenti, ed all'elasticità tariffaria della domanda in ogni segmento del mercato dei servizi e in ogni regione del paese, L'attuale contesto regolamentare non risolve il conflitto d'interessi menzionato in precedenza. La soluzione più adeguata a tale conflitto di interessi consiste pertanto nel consentire ai prestatori di servizi di usare la propria infrastruttura di telecomunicazioni o quella di terzi per la prestazione dei loro servizi agli utenti finali invece dell'infrastruttura del loro principale concorrente. Nella sua risoluzione del 22 dicembre 1994 il Consiglio ha approvato anche il principio della liberalizzazione in materia di fornitura delle infrastrutture.

    Gli Stati membri dovrebbero pertanto abolire i diritti esclusivi vigenti per la fornitura e l'impiego dell'infrastruttura in quanto contrari all'articolo 90, paragrafo 1 in combinato disposto con gli articoli 59 e 86 e consentire ai fornitori di telefonia vocale l'impiego di infrastrutture proprie e/o infrastrutture alternative di loro scelta.

    (8) La direttiva 90/388/CEE stabilisce che ai servizi telex si applicano le regole del trattato, comprese quelle di concorrenza. Nel contempo dichiara che la concessione di diritti speciali o esclusivi per i servizi di telecomunicazioni ad organismi di telecomunicazioni viola l'articolo 90, paragrafo 1 in combinato disposto con l'articolo 59 del trattato poiché essi limitano la prestazione di servizi transfrontalieri. Tuttavia si era considerato nella direttiva che un approccio individuale era adeguato, poiché ci si attendeva un declino rapido del servizio. Nel frattempo è emerso che il telex continuava a coesistere con i nuovi servizi come il telefax, poiché la rete dei telex resta la sola standardizzata a copertura mondiale e costituisce una prova legale accettata in giudizio. Pertanto l'approccio iniziale non è più giustificato.

    (9) Per quanto riguarda l'accesso di nuovi concorrenti ai mercati delle telecomunicazioni, solo obblighi di legge possono giustificare restrizioni alle libertà fondamentali previste dal trattato. Tali restrizioni dovrebbero essere limitate a quanto necessario per il conseguimento dell'obiettivo di natura non economica perseguito. Gli Stati membri possono pertanto introdurre esclusivamente procedure di autorizzazione o di dichiarazione ove indispensabile per garantire la conformità con le pertinenti esigenze fondamentali e, per quanto riguarda la fornitura di telefonia vocale e dell'infrastruttura di base, stabilire requisiti sotto forma di regolamentazioni commerciali, ove richiesto, al fine di garantire, in conformità dell'articolo 90, paragrafo 2, l'adempimento in un contesto concorrenziale dei compiti specifici di servizio pubblico assegnati all'impresa interessata nel campo delle telecomunicazioni e/o fornire un contributo al finanziamento del servizio universale. Gli Stati membri possono inserire altri obblighi di servizio pubblico in talune categorie di licenze, conformemente al principio di proporzionalità e agli articoli 56 e 66 del trattato.

    Le disposizioni della direttiva 90/388/CEE lasciano impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dettate a fini di protezione della pubblica sicurezza, in particolare l'intercettazione legale di comunicazioni.

    Nel quadro dell'adozione dei requisiti di autorizzazione ai sensi della direttiva 90/388/CEE è risultato che alcuni Stati membri imponevano ai nuovi concorrenti obblighi che non erano proporzionati agli obiettivi di interesse generale perseguiti. Per evitare che tali provvedimenti siano utilizzati per impedire che la posizione dominante degli organismi di telecomunicazioni fosse posta in questione dalla concorrenza una volta realizzata la liberalizzazione della telefonia vocale, permettendo così agli organismi di telecomunicazioni di mantenere la loro posizione dominante sui mercati della telefonia vocale e delle reti pubbliche di telecomunicazioni, rafforzando quindi la posizione dominante del gestore nazionale, è necessario che gli Stati membri notifichino alla Commissione i requisiti relativi alle licenze o alla dichiarazione prima della loro introduzione per consentire a quest'ultima di valutarne la compatibilità con il trattato e in particolare la proporzionalità degli obblighi imposti.

    (10) In base al principio di proporzionalità il numero delle licenze può essere limitato esclusivamente qualora ciò sia inevitabile per garantire il rispetto delle esigenze fondamentali relative all'impiego di risorse scarse. Come precisato dalla Commissione nella sua comunicazione sulla consultazione relativa al Libro verde sulla liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e delle reti televisive via cavo, l'unica giustificazione a tale proposito dovrebbe essere l'esistenza di limitazioni fisiche imposte dalle carenze in materia di spettro delle frequenze richieste.

    Per quanto riguarda la fornitura della telefonia vocale, le reti pubbliche fisse di telecomunicazioni e le altre reti di telecomunicazioni che comportano l'impiego di radiofrequenze, le esigenze fondamentali giustificherebbero l'introduzione o il mantenimento di licenze individuali. In tutti gli altri casi sarebbe sufficiente un sistema di autorizzazione generale o di dichiarazione per garantire la conformità con le esigenze fondamentali. La concessione di licenze non è giustificata quando una semplice dichiarazione basterebbe a raggiungere l'obiettivo perseguito.

    Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito, la direttiva 90/388/CEE consentiva agli Stati membri di adottare in forza dell'articolo 90, paragrafo 2 del trattato un capitolato d'oneri di servizio pubblico sotto forma di regolamentazioni commerciali finalizzate a salvaguardare gli obblighi di servizio pubblico. Nel corso del 1994 la Commissione ha valutato gli effetti delle misure adottate in base a tale disposizione. I risultati di tale riesame sono stati pubblicati nella sua comunicazione sulla situazione attuale e sull'attuazione della direttiva 90/388/CEE. Sulla base di detto riesame, che tiene anche conto delle esperienze accumulate nella maggior parte degli Stati membri nei quali gli obiettivi di servizio pubblico in questione sono stati raggiunti senza dare applicazione a tali regimi, non esiste alcuna giustificazione per il mantenimento di detto regime specifico e di conseguenza i regimi in corso dovrebbero essere aboliti. Tuttavia gli Stati membri possono sostituirli con un sistema di dichiarazione o di autorizzazione generale.

    (11) I nuovi fornitori autorizzati di telefonia vocale saranno in grado di competere efficacemente con gli organismi di telecomunicazioni esistenti soltanto se potranno disporre di un'adeguata numerazione da assegnare ai propri abbonati. Inoltre qualora i numeri fossero attribuiti dagli attuali organismi di telecomunicazioni, questi ultimi si riserveranno con ogni probabilità i numeri migliori lasciando ai concorrenti numeri insufficienti o numeri meno attraenti sotto il profilo commerciale, per esempio a causa della loro lunghezza. Conservando tale facoltà agli organismi di telecomunicazioni, gli Stati membri indurrebbero detti organismi ad abusare della loro posizione sul mercato della telefonia vocale, comportandosi quindi in maniera contraria al combinato disposto dell'articolo 90 e dell'articolo 86 del trattato.

    Di conseguenza la definizione e la gestione del piano nazionale di numerazione dovrebbero essere affidate ad un ente indipendente dall'organismo di telecomunicazioni e sarebbe necessario predisporre una procedura di assegnazione dei numeri, ove richiesto, basata su criteri di obiettività, trasparenza e senza effetti discriminatori. Quando l'abbonato si rivolgesse ad un altro prestatore di servizi, gli organismi di telecomunicazione dovrebbero comunicare per un periodo di tempo sufficiente e con modalità e nella misura prescritta dall'articolo 86 del trattato il suo nuovo numero alle persone che cercano di contattarlo al vecchio numero. L'abbonato che cambia prestatore di servizi dovrebbe anche avere la possibilità di conservare il proprio numero a fronte di un ragionevole contributo al costo di trasferimento del numero.

    (12) Poiché gli Stati membri sono tenuti in forza della presente direttiva a revocare i diritti speciali ed esclusivi per la fornitura ed esercizio di reti fisse pubbliche di telecomunicazioni, è necessario adeguare di conseguenza l'obbligo prescritto dalla direttiva 90/388/CEE di prendere le misure necessarie a garantire condizioni di accesso obiettive, non discriminatorie e rese pubbliche.

    (13) Purché equamente remunerato, il diritto dei nuovi fornitori di telefonia vocale, ai fini del completamento delle chiamate, di collegare il loro servizio alla rete pubblica esistente di telecomunicazioni ai punti di interconnessione richiesti, compreso l'accesso alle basi dei dati degli abbonati necessario alla fornitura di informazioni relative agli elenchi telefonici, risulta di cruciale importanza nel periodo iniziale successivo all'abolizione dei diritti speciali e/o esclusivi relativi alla fornitura di telefonia vocale e di infrastruttura di telecomunicazioni. L'interconnessione dovrebbe, in linea di massima, essere oggetto di trattative tra le parti, fatta salva l'applicazione delle regole di concorrenza destinate alle imprese. Dato lo squilibrio esistente nel potere di contrattazione dei nuovi gestori rispetto agli organismi di telecomunicazioni la cui posizione monopolistica deriva dai loro diritti speciali ed esclusivi, è probabile che fino a quando non sia stata decisa una regolamentazione armonizzata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, l'interconnessione sia ritardata da controversie in merito alle condizioni da applicare. Detti ritardi potrebbero compromettere l'entrata sul mercato di nuovi concorrenti e quindi impedire una effettiva realizzazione dell'abolizione dei diritti speciali ed esclusivi. Qualora gli Stati membri non riuscissero ad adottare le misure necessarie per impedire il verificarsi di tale situazione, verrebbe de facto proseguito l'esercizio dei diritti speciali e/o esclusivi vigenti che, come indicato in precedenza, sono considerati incompatibili con l'articolo 90, paragrafo 1 in combinato disposto con gli articoli 59 e 86 del trattato.

    Per garantire un effettivo ingresso sul mercato ed evitare il persistere de facto di diritti speciali ed esclusivi in contrasto con l'articolo 90, paragrafo 1 in combinato disposto con gli articoli 59 e 86, gli Stati membri dovrebbero garantire che nel periodo di tempo necessario all'ingresso di concorrenti sul mercato gli organismi di telecomunicazioni pubblichino condizioni uniformi di interconnessione alle loro reti di telefonia vocale a disposizione del pubblico, compresi i listini prezzi e i punti di accesso per l'interconnessione, entro i sei mesi precedenti all'effettiva data di liberalizzazione della telefonia vocale e della capacità di trasmissione per le telecomunicazioni. Tale offerta uniforme dovrebbe escludere qualsiasi discriminazione ed essere sufficientemente suddivisa in singole voci per consentire ai nuovi gestori di acquistare soltanto quegli elementi dell'offerta di cui hanno effettivamente bisogno. Inoltre non dovrebbe contenere discriminazioni sulla base dell'origine delle chiamate e/o delle reti.

    (14) Per consentire poi il controllo degli obblighi di interconnessione a norma del diritto in materia di concorrenza, il sistema di contabilità applicato nei confronti della fornitura della telefonia vocale e delle reti pubbliche di telecomunicazioni nel periodo di tempo necessario per consentire un effettivo ingresso sul mercato dovrebbe identificare chiaramente gli elementi di costo relativi ai prezzi di offerta dell'interconnessione e, in particolare, per ogni elemento dell'interconnessione offerta, precisare la base di detto elemento di costo al fine di garantire specificamente che le tariffe comprendano solo elementi pertinenti, cioè le spese di primo allacciamento, di trasmissione, la quota dei costi sostenuti per dare parità di accesso e numeri portatili e per garantire le esigenze fondamentali nonché, se del caso, oneri aggiuntivi volti a ripartire il costo netto del servizio universale e, a titolo previsionale, eventuali squilibri nelle tariffe della telefonia vocale. Tale contabilità dovrebbe consentire inoltre di scoprire quando un organismo di telecomunicazioni applica ai suoi grandi abbonati tariffe inferiori a quelle dei fornitori di reti di telefonia vocale.

    L'assenza di una procedura rapida, poco onerosa ed efficace per risolvere le vertenze in materia di interconnessione e di una procedura atta ad impedire agli organismi di telecomunicazioni di provocare ritardi o usare le loro risorse finanziarie per gonfiare il costo dei rimedi giuridici del diritto interno applicabile o del diritto comunitario, darebbe modo agli organismi di telecomunicazioni di conservare la loro posizione dominante. Gli Stati membri dovrebbero quindi prevedere una procedura specifica di ricorso per le vertenze in materia di interconnessione.

    (15) L'obbligo di pubblicare costi e condizioni d'interconnessione uniformi non osta all'obbligo imposto dall'articolo 86 del trattato alle imprese in posizione dominante di negoziare accordi speciali o personalizzati per un insieme specifico o per l'impiego di componenti separati della rete telefonica pubblica commutata e/o di concedere sconti per determinati prestatori di servizi o grandi abbonati, laddove tali sconti siano giustificati e non discriminatori. Qualsiasi sconto relativo all'interconnessione andrebbe motivato obiettivamente e dovrebbe essere trasparente.

    (16) L'obbligo di pubblicare le condizioni standard di interconnessione lascia anche impregiudicato l'obbligo delle imprese in posizione dominante, conformemente all'articolo 86 del trattato, di consentire che gli operatori interconnessi dalla cui rete parte una chiamata restino responsabili della fissazione della tariffa applicata al cliente tra l'abbonato che chiama e quello che è chiamato e dell'istradamento del traffico della clientela al punto di interconnessione di loro scelta.

    (17) Un certo numero di Stati membri conserva ancora diritti esclusivi per la predisposizione e la prestazione dei servizi in materia di elenchi telefonici e di ricerca nei medesimi. Questi diritti esclusivi sono concessi di norma agli organismi che già godono di una posizione dominante per la fornitura della telefonia vocale oppure a una delle loro controllate. In tale situazione detti diritti hanno l'effetto di ampliare la posizione dominante detenuta da questi organismi e quindi di rafforzarla; secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, ciò rappresenta un abuso di posizione dominante contrario al disposto dell'articolo 86. I diritti esclusivi concessi nel settore dei servizi in materia di elenchi telefonici sono pertanto incompatibili con il combinato disposto dell'articolo 90 e dell'articolo 86 del trattato. Di conseguenza detti diritti esclusivi devono essere aboliti.

    (18) Le informazioni contenute negli elenchi rappresentano uno strumento essenziale per l'accesso ai servizi telefonici. Onde garantire la disponibilità di dette informazioni agli abbonati a tutti i servizi di telefonia vocale, gli Stati membri possono includere nelle licenze individuali e nelle autorizzazioni generali obblighi di fornitura a tutto il pubblico di informazioni relative agli elenchi.

    Questo obbligo non deve tuttavia limitare la fornitura di dette informazioni attraverso nuovi strumenti tecnologici né la fornitura di elenchi specializzati e/o regionali e locali in contrasto con il combinato disposto dell'articolo 90, paragrafo 1 e dell'articolo 86, secondo comma, lettera b) del trattato.

    (19) Qualora il servizio universale possa essere prestato esclusivamente in perdita o a costi che non rientrano nelle normali condizioni commerciali, possono essere previsti diversi regimi di finanziamento per garantire detto servizio universale. L'introduzione di una concorrenza efficace alle date previste per la sua piena liberalizzazione sarebbe tuttavia notevolmente ritardata se gli Stati membri dovessero attuare un regime di finanziamento tale da assegnare una quota troppo elevata degli oneri ai nuovi gestori o dovessero determinare una partecipazione agli oneri superiore a quanto ritenuto necessario per finanziare il servizio universale.

    I regimi di finanziamento che gravano in maniera sproporzionata sui nuovi gestori e pertanto impediscono che la posizione dominante degli organismi di telecomunicazioni sia sottoposta alla pressione della concorrenza una volta liberalizzata la telefonia vocale, dando così modo agli organismi di telecomunicazioni di rafforzare la loro posizione dominante, risulterebbero contrari all'articolo 90 in combinato disposto con l'articolo 86 del trattato. Indipendentemente dal regime di finanziamento che gli Stati membri decidono di attuare, essi devono garantire che solo i fornitori di reti pubbliche di telecomunicazioni contribuiscano alla prestazione e/o al finanziamento degli obblighi di servizio universale armonizzati nel quadro della fornitura di una rete aperta (ONP) e che il metodo di ripartizione tra di loro sia basato su criteri di obiettività e non discriminazione e risulti conforme al principio di proporzionalità. Tale principio non osta alla possibilità per gli Stati membri di esonerare i nuovi gestori che non abbiano ancora ottenuto un'importante presenza sul mercato.

    Inoltre i meccanismi di finanziamento adottati dovrebbero mirare esclusivamente a garantire che gli operatori di mercato contribuiscano al finanziamento del servizio universale e non di altre attività non direttamente connesse con la fornitura del servizio universale.

    (20) Per quanto riguarda la struttura dei costi della telefonia vocale va fatta distinzione tra primo allacciamento, canone mensile, chiamate locali, regionali e a lunga distanza. Attualmente la struttura tariffaria della telefonia vocale prevista dagli organismi di telecomunicazioni in certi Stati membri è ancora disgiunta dai costi. Alcune categorie di chiamate sono eseguite in perdita e beneficiano di compensazioni interne derivanti dai proventi tratti da altre categorie. I prezzi artificiosamente bassi impediscono tuttavia la concorrenza in quanto i concorrenti potenziali non sono motivati ad entrare nel segmento in questione del mercato della telefonia vocale e risultano pertanto contrari al disposto dell'articolo 86 del trattato a meno che non siano giustificati a norma dell'articolo 90, paragrafo 2, in relazione a utenti finali o gruppi di utenti finali specifici ed identificati. Gli Stati membri dovrebbero eliminare con la massima rapidità possibile tutte le restrizioni ingiustificate in relazione al progressivo riequilibrio tariffario da parte degli organismi di telecomunicazioni e in particolare quelle che impediscono l'adeguamento delle tariffe non in linea con i costi ed aumentano l'onere della prestazione del servizio universale. Ove risulti giustificato, la quota dei costi netti non adeguatamente coperta dalle tariffe andrebbe suddivisa equamente tra tutte le parti interessate con modalità non discriminatorie e trasparenti.

    (21) Poiché per effetto del riequilibrio taluni servizi telefonici potrebbero risultare più onerosi nel breve periodo per taluni gruppi di abbonati, gli Stati membri possono prevedere disposizioni speciali al fine di attenuare l'impatto del riequilibrio. In tal modo i servizi telefonici rimarrebbero nel periodo transitorio alla portata economica degli utenti mentre gli operatori di telecomunicazioni sarebbero comunque in grado di mantenere il processo di riequilibrio. Ciò è conforme alla dichiarazione della Commissione relativa alla risoluzione del Consiglio sul servizio universale (10) secondo la quale occorrerebbero prezzi ragionevoli ed accessibili su tutto il territorio per il primo allacciamento, l'abbonamento, il canone periodico, l'accesso e l'uso del servizio.

    (22) Qualora gli Stati membri affidino l'applicazione del regime di finanziamento degli obblighi di servizio universale ai propri organismi di telecomunicazioni con la facoltà di recuperarne una parte dai propri concorrenti, tali organismi saranno indotti ad addebitare importi più elevati di quanto giustificato se gli Stati membri non garantissero che l'importo addebitato per finanziare il servizio universale è tenuto separato ed individuato esplicitamente rispetto agli oneri di interconnessione (allacciamento e trasmissione). Inoltre il meccanismo dovrebbe essere strettamente sorvegliato e si dovrebbero prevedere procedure efficaci di ricorso tempestivo ad un ente indipendente per risolvere le controversie in merito all'importo da corrispondere, fatti salvi altri strumenti di ricorso disponibili in virtù del diritto interno o del diritto comunitario.

    La Commissione deve esaminare la situazione esistente negli Stati membri cinque anni dopo l'introduzione della piena concorrenza per accertare se questi regimi di finanziamento non creino situazioni incompatibili con la normativa comunitaria.

    (23) I fornitori delle reti pubbliche di telecomunicazioni devono avere accesso ai passaggi che attraversano le proprietà pubbliche e private per poter installare le infrastrutture necessarie a raggiungere gli utenti finali. In molti Stati membri gli organismi di telecomunicazioni godono di privilegi a norma di legge che consentono loro di installare la propria rete su terreni pubblici o privati sia gratuitamente sia sulla base di oneri limitati al recupero dei costi sostenuti. Se gli Stati membri non concedono possibilità analoghe ai nuovi gestori autorizzati onde permettere l'installazione delle loro reti, ne verrebbe ritardata la realizzazione e in alcuni casi ciò corrisponderebbe alla conservazione dei diritti esclusivi a favore degli organismi di telecomunicazioni.

    Inoltre il combinato disposto dell'articolo 90 e dell'articolo 59 impone agli Stati membri di non effettuare discriminazioni nei confronti dei nuovi gestori che in genere provengono da altri Stati membri rispetto ai propri organismi nazionali di telecomunicazioni e ad altre imprese nazionali alle quali sono stati accordati diritti di passaggio per facilitare l'installazione delle loro reti di telecomunicazioni.

    Qualora le esigenze fondamentali, specie quelle relative alla tutela dell'ambiente o agli obiettivi di programmazione urbanistica e del territorio, impedissero la concessione di diritti analoghi a nuovi gestori che non dispongono già della propria infrastruttura, gli Stati membri dovrebbero almeno garantire a questi ultimi, ove possibile sotto il profilo tecnico, di accedere, a condizioni eque, alle canalette o ai poli esistenti installati grazie a diritti di passaggio degli organismi di telecomunicazioni laddove tali infrastrutture risultassero necessarie per l'installazione della loro rete. In assenza di tali disposizioni gli organismi di telecomunicazioni sarebbero indotti a limitare l'accesso dei propri concorrenti a queste infrastrutture essenziali, abusando quindi della propria posizione dominante. La mancata adozione di tali disposizioni risulterebbe pertanto contraria al combinato disposto dell'articolo 90, paragrafo 1 e dell'articolo 86.

    Inoltre, in conformità dell'articolo 86 del trattato tutti gli operatori di reti pubbliche di telecomunicazioni che dispongono di risorse essenziali per le quali i concorrenti non hanno alternative economiche sono tenuti a concedere un accesso aperto e non discriminatorio alle predette risorse.

    (24) L'abolizione dei diritti speciali ed esclusivi sui mercati delle telecomunicazioni consentirà alle imprese che godono di tali diritti in settori diversi da quello delle telecomunicazioni di accedere ai mercati di cui trattasi. Per consentire il controllo a norma delle regole contenute nel trattato di eventuali compensazioni interne dei costi, contrarie alla concorrenza, da un lato tra i settori nei quali i prestatori di servizi o di infrastrutture di telecomunicazioni beneficiano di diritti speciali e/o esclusivi e, dall'altro, la loro attività come fornitori di telecomunicazioni gli Stati membri dovrebbero prendere misure adeguate al fine di ottenere una certa trasparenza per quanto riguarda l'impiego di risorse provenienti da tali attività protette per poter accedere al mercato liberalizzato delle telecomunicazioni. Gli Stati membri dovrebbero quanto meno chiedere a dette imprese, in presenza di un fatturato significativo nel mercato dei servizi di telecomunicazioni e/o della fornitura di infrastrutture, di tenere registrazioni contabili separate onde fare distinzione, tra l'altro, tra i costi e i ricavi associati alla fornitura di servizi in base a diritti speciali e/o esclusivi e quelli prestati in condizioni di concorrenza. Attualmente potrebbe essere considerato significativo un fatturato superiore a 50 Mio di ECU.

    (25) La maggior parte degli Stati membri conserva attualmente diritti esclusivi anche per la fornitura dell'infrastruttura di telecomunicazioni necessaria per la prestazione dei servizi di telecomunicazioni diversi dalla telefonia vocale.

    A norma della direttiva 92/44/CEE gli Stati membri devono garantire che gli organismi di telecomunicazioni mettano alcuni tipi di linee affittate a disposizione di tutti i prestatori dei servizi di telecomunicazioni. Tuttavia detta direttiva prevede solo l'offerta di una serie armonizzata di linee affittate fino ad una certa larghezza di banda. Le società che necessitano di una più ampia larghezza di banda per fornire servizi basati sulle nuove tecnologie ad alta velocità quali la SDH (Synchronous Digital Hierarchy - gerarchia sincrona digitale) si sono lamentate del fatto che gli organismi di telecomunicazioni interessati non sono in grado di rispondere a tale domanda che, in assenza degli attuali diritti esclusivi, potrebbe invece essere soddisfatta dalle reti a fibre ottiche di altri fornitori potenziali di infrastrutture di telecomunicazioni. Di conseguenza, il fatto di conservare detti diritti ritarda la comparsa di nuovi servizi avanzati di telecomunicazioni e limita così il progresso tecnico a danno dei consumatori in contrasto con il combinato disposto dell'articolo 90, paragrafo 1 e dell'articolo 86, secondo comma, lettera b) del trattato.

    (26) Poiché l'abolizione di tali diritti riguarda essenzialmente servizi non ancora forniti e non si riferisce alla telefonia vocale che rappresenta oggi la fonte principale di reddito di detti organismi, essa non potrà minacciare l'equilibrio finanziario degli organismi di telecomunicazioni. Non esiste pertanto alcuna giustificazione per conservare i diritti esclusivi per l'installazione e l'uso dell'infrastruttura di rete per servizi diversi dalla telefonia vocale. In particolare gli Stati membri dovrebbero garantire l'abolizione a decorrere dal 1° luglio 1996 di tutte le restrizioni sulla prestazione di servizi di telecomunicazioni diversi dalla telefonia vocale per quanto riguarda l'uso di reti installate dal fornitore del servizio di telecomunicazioni, l'uso delle infrastrutture fornite da terzi e la condivisione delle reti, delle altre infrastrutture e dei siti.

    Per tener conto della situazione specifica degli Stati membri con reti meno sviluppate la Commissione concederà, su richiesta, periodi transitori supplementari.

    (27) Benché la direttiva 95/51/CE abbia soppresso tutte le restrizioni per quanto riguarda la fornitura di servizi liberalizzati di telecomunicazioni tramite reti televisive via cavo, alcuni Stati membri continuano a conservare restrizioni all'uso di reti pubbliche di telecomunicazioni per la fornitura di capacità di servizi televisivi via cavo. La Commissione dovrebbe valutare la situazione sotto il profilo delle predette restrizioni alla luce degli obiettivi di detta direttiva non appena i mercati delle telecomunicazioni saranno pienamente liberalizzati.

    (28) L'abolizione di tutti i diritti speciali ed esclusivi che limitano la prestazione di servizi di telecomunicazione e di reti di base da parte di imprese stabilite nella Comunità fa astrazione dalla destinazione o dall'origine delle comunicazioni in oggetto.

    Tuttavia, la direttiva 90/388/CEE non osta a che vengano adottati provvedimenti relativi alle imprese non stabilite nella Comunità, nell'osservanza del diritto comunitario e dei vigenti obblighi internazionali, onde garantire che i cittadini degli Stati membri ricevano un effettivo trattamento analogo nei paesi terzi. Le imprese comunitarie dovrebbero beneficiare nei paesi terzi di un trattamento e di un accesso effettivo al mercato analogo al trattamento e all'accesso al mercato che le norme comunitarie prevedono per le imprese detenute o effettivamente controllate da cittadini di detti paesi terzi. I negoziati in materia di telecomunicazioni nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio dovrebbero sfociare su un accordo multilaterale equilibrato che garantisca agli operatori della Comunità un effettivo accesso analogo al mercato nei paesi terzi.

    (29) Il processo di attuazione della piena concorrenza nei mercati delle telecomunicazioni suscita problemi di rilievo in campo sociale e sotto il profilo dell'occupazione, problemi che vengono menzionati nella comunicazione della Commissione intitolata «La consultazione sul Libro verde sulla liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e delle reti televisive via cavo» del 3 maggio 1995.

    Sempre in armonia con un approccio orizzontale, occorre attualmente operare a favore del processo di transizione verso un contesto pienamente liberalizzato del settore delle telecomunicazioni; la responsabilità delle misure di questo tipo incombe principalmente agli Stati membri, benché anche le strutture comunitarie, ad esempio il Fondo sociale europeo, possano svolgere un loro ruolo. In aderenza alle iniziative in corso, la Comunità deve contribuire a facilitare la riqualificazione e la nuova formazione di colore la cui attività tradizionale potrebbe scomparire nel processo di ristrutturazione industriale.

    (30) La definizione a livello nazionale di procedure in materia di licenze, interconnessione, servizio universale, numerazione e diritti di passaggio non osta all'armonizzazione di dette procedure mediante idonei strumenti legislativi del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare nel quadro della fornitura di una rete aperta (ONP). La Commissione deve prendere i provvedimenti che riterrà idonei a garantire la coerenza dei predetti strumenti e la direttiva 90/388/CEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La direttiva 90/388/CEE è così modificata:

    1) L'articolo 1 è così modificato:

    a) il paragrafo 1 è così modificato:

    i) il quarto trattino è sostituito dal seguente:

    «- "rete pubblica di telecomunicazioni", una rete di telecomunicazioni usata tra l'altro per la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni;

    - "servizio pubblico di telecomunicazioni", un servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico.»;

    ii) il quindicesimo trattino è sostituito dal seguente:

    «- "esigenze fondamentali", i motivi di interesse generale e di natura non economica che possono indurre uno Stato membro ad imporre condizioni relative all'installazione e/o all'esercizio di reti di telecomunicazioni o alla fornitura di servizi di telecomunicazioni. Tali motivi sono la sicurezza di funzionamento della rete, il mantenimento della sua integrità, e, in casi motivati, l'interoperabilità dei servizi, la protezione dei dati, la tutela dell'ambiente e gli obiettivi di pianificazione urbanistica e territoriale nonché l'impiego effettivo dello spettro di frequenze e l'astensione da interferenze dannose fra i sistemi di telecomunicazione via radio e altri sistemi basati sulla tecnologia delle trasmissioni spaziali o terrestri.

    La protezione dei dati può comprendere la tutela dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate nonché la tutela della sfera privata;»;

    iii) Sono aggiunti i seguenti trattini:

    «- "rete di telecomunicazioni", le apparecchiature di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione e altre risorse che permettono la trasmissione di segnali tra punti terminali definiti mediante filo, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

    - "interconnessione", il collegamento fisico e logico delle infrastrutture di telecomunicazioni degli organismi che forniscono reti e/o servizi di telecomunicazioni onde consentire agli utenti di un organismo di comunicare con gli utenti dello stesso organismo o di un altro o di accedere ai servizi prestati da organismi terzi;»;

    b) il paragrafo 2 è soppresso;

    2) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 2

    1. Gli Stati membri aboliscono tutte le misure che concedono:

    a) diritti esclusivi per la prestazione di servizi di telecomunicazioni, compresa l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni necessarie alla prestazione di detti servizi, o

    b) diritti speciali che limitano, a due o più, il numero di imprese autorizzate a fornire tali servizi o a installare tali reti di telecomunicazioni, non conformandosi a criteri di obiettività, proporzionalità e non discriminazione, o

    c) diritti speciali che designano, non conformandosi a criteri di obiettività, proporzionalità e non discriminazione, numerose imprese concorrenti per la fornitura di detti servizi o l'installazione o la fornitura di dette reti.

    2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché a ciascuna impresa sia garantito il diritto di prestare i servizi di telecomunicazioni di cui al paragrafo 1 o di installare o fornire le reti di cui al paragrafo 1.

    Gli Stati membri possono mantenere i diritti speciali ed esclusivi fino al 1° gennaio 1998 per la telefonia vocale e per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni, fatto salvo il disposto dell'articolo 3 quater e dell'articolo 4, terzo comma.

    Gli Stati membri provvedono affinché entro il 1° luglio 1996 siano eliminate tutte le residue restrizioni relative alla prestazione di servizi di telecomunicazioni diversi dalla telefonia vocale via reti installate dal prestatore di servizi di telecomunicazioni, via infrastrutture messe a disposizione da terzi e grazie alla condivisione delle reti, di altre infrastrutture e dei siti: essi notificano le relative misure alla Commissione entro la stessa data.

    Riguardo ai termini di cui al secondo e terzo comma del presente paragrafo e di cui all'articolo 3, all'articolo 4 bis, paragrafo 2, gli Stati membri con reti meno sviluppate possono beneficiare, su richiesta, di un periodo di transizione supplementare massimo di cinque anni e gli Stati membri con reti molto piccole possono beneficiare, su richiesta, di un ulteriore periodo di transizione massimo di due anni sempreché sia necessario al fine di realizzare gli indispensabili adattamenti strutturali. Detta richiesta deve comprendere una descrizione analitica degli adattamenti programmati ed un'accurata valutazione del calendario previsto per la loro esecuzione. Le informazioni fornite devono essere disponibili, a richiesta, per tutti gli interessati tenendo conto dell'interesse legittimo delle imprese alla tutela dei loro segreti d'affari.

    3. Gli Stati membri che subordinano la prestazione di servizi di telecomunicazioni o l'installazione o fornitura di reti di telecomunicazioni alla concessione di licenze, ad autorizzazione generale o ad una dichiarazione volta ad assicurare il rispetto delle esigenze fondamentali, provvedono affinché le condizioni relative siano basate su criteri di obiettività, proporzionalità, non discriminazione e trasparenza, che gli eventuali dinieghi siano motivati e che sia prevista una procedura di ricorso avverso tali dinieghi.

    La prestazione di servizi di telecomunicazioni diversi dalla telefonia vocale, dall'installazione e dalla fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni e di altre reti di telecomunicazioni basate sull'impiego di radiofrequenze può essere subordinata esclusivamente ad una autorizzazione generale o ad una dichiarazione.

    4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i criteri su cui sono basate le licenze, le autorizzazioni generali e le dichiarazioni unitamente alle relative condizioni.

    Gli Stati membri informano la Commissione circa ogni progetto inteso ad istituire nuove procedure di concessione di licenze, di autorizzazione generale e di dichiarazione o a modificare le procedure vigenti.»;

    3) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 3

    Per quanto riguarda la telefonia vocale e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1° gennaio 1997, anteriormente alla loro introduzione, tutte le procedure di concessione di licenze o di dichiarazione intese al rispetto:

    - delle esigenze fondamentali,

    - delle regolamentazioni commerciali sulle condizioni di permanenza, di disponibilità e di qualità del servizio,

    - degli obblighi finanziari relativi al servizio universale, secondo il disposto dell'articolo 4 quater.

    Le condizioni riguardanti la disponibilità possono comprendere requisiti volti a garantire l'accesso alle basi di dati degli utenti necessario per le informazioni degli elenchi telefonici universali.

    Il complesso di tali condizioni costituisce un capitolato d'oneri di servizio pubblico oggettivo, non discriminatorio, proporzionale e trasparente.

    Gli Stati membri possono limitare il numero delle licenze da rilasciare esclusivamente in relazione ad insufficienti disponibilità dello spettro delle frequenze, e purché la limitazione rispetti il principio di proporzionalità.

    Entro il 1° luglio 1997 gli Stati membri provvedono alla pubblicazione delle procedure di concessione delle licenze e di dichiarazione adottate per la fornitura della telefonia vocale e delle reti pubbliche di telecomunicazioni. La Commissione accerta la compatibilità di detti progetti con le disposizioni del trattato, prima della loro applicazione.

    Per quanto riguarda i servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito gli Stati membri aboliscono il capitolato d'oneri di servizio pubblico adottato. Essi possono sostituirlo con procedure di dichiarazione o di autorizzazione generale di cui all'articolo 2.»;

    4) All'articolo 3 ter è aggiunto il seguente comma:

    «Anteriormente al 1° luglio 1997 gli Stati membri garantiscono la disponibilità di numero adeguati per tutti i servizi di telecomunicazioni. Essi assicurano che l'assegnazione dei numeri venga effettuata secondo criteri di oggettività, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, in particolare sulla base di domande individuali.»;

    5) All'articolo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «Fino a quando conservano diritti speciali e/o esclusivi per l'installazione e la gestione delle reti pubbliche fisse di telecomunicazioni, gli Stati membri adottano le misure necessarie per rendere pubbliche, oggettive e non discriminatorie le condizioni che regolano l'accesso alle reti.»;

    6) sono inseriti i seguenti articoli da 4 bis a 4 quinquies:

    «Articolo 4 bis

    1. Fatta salva la futura armonizzazione dei sistemi nazionali di interconnessione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio nel quadro dell'ONP, gli Stati membri provvedono affinché gli organismi di telecomunicazioni garantiscano l'interconnessione con il proprio servizio di telefonia vocale e con la propria rete pubblica commutata di telecomunicazioni alle altre imprese autorizzate alla fornitura di tali servizi o reti sulla base di condizioni non discriminatorie, proporzionali e trasparenti ed in conformità di criteri oggettivi.

    2. Gli Stati membri provvedono in particolare affinché gli organismi di telecomunicazioni pubblichino entro il 1° luglio 1997 le condizioni per l'interconnessione con i componenti funzionali di base del loro servizio di telefonia vocale e delle loro reti pubbliche commutate di telecomunicazioni, ivi compresi i punti di interconnessione e le interfacce offerte in conformità con le esigenze del mercato.

    3. Gli Stati membri non impediscono agli organismi che forniscono reti e/o servizi di telecomunicazioni, su loro richiesta, di negoziare accordi di interconnessione con organismi di telecomunicazioni per accedere alla rete pubblica commutata di telecomunicazioni in relazione all'accesso speciale alla rete e/o alle condizioni in grado di rispondere alle loro esigenze specifiche.

    Qualora le trattative commerciali non conducano ad un accordo entro un periodo di tempo ragionevole, gli Stati membri prendono, su richiesta di una delle parti ed entro un termine ragionevole, una decisione motivata onde stabilire le necessarie condizioni finanziarie ed operative e le caratteristiche di tale interconnessione, lasciando impregiudicati altri mezzi di ricorso disponibili in virtù del diritto interno o della legislazione comunitaria vigente.

    4. Gli Stati membri provvedono affinché il sistema di contabilità applicato nei confronti degli organismi di telecomunicazioni riguardo alla fornitura della telefonia vocale e delle reti pubbliche di telecomunicazione identifichi gli elementi di costo relativi ai prezzi di offerta dell'interconnessione.

    5. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 si applicano per un periodo di cinque anni dalla data di abolizione effettiva dei diritti speciali e/o esclusivi concessi all'organismo di telecomunicazioni per la fornitura della telefonia vocale. La Commissione riesamina tuttavia il presente articolo qualora il Parlamento europeo e il Consiglio adottino una direttiva in materia di armonizzazione delle condizioni di interconnessione anteriormente alla fine di tale periodo.

    Articolo 4 ter

    Gli Stati membri provvedono affinché sul loro territorio siano aboliti tutti i diritti esclusivi per quanto riguarda la predisposizione e la prestazione di servizi concernenti gli elenchi telefonici, ivi compresa la pubblicazione degli elenchi e i servizi di ricerca negli elenchi.

    Articolo 4 quater

    Fatta salva l'armonizzazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio nel quadro della fornitura di una rete aperta (ONP), qualsiasi regime nazionale necessario per condividere il costo netto relativo agli obblighi di prestazione del servizio universale assegnati agli organismi di telecomunicazioni con altri organismi, sia esso basato o meno su un sistema di oneri supplementari o un fondo per il servizio universale, deve:

    a) riguardare esclusivamente le imprese fornitrici di reti pubbliche di telecomunicazioni;

    b) assegnare ad ogni impresa l'onere spettante in base a criteri di oggettività e non discriminazione e in conformità del principio di proporzionalità.

    Gli Stati membri comunicano tali regimi alla Commissione la quale ne verifica la compatibilità con le disposizioni del trattato.

    Gli Stati membri consentono ai propri organismi di telecomunicazioni di riequilibrare le tariffe tenendo conto di specifiche condizioni del mercato e della necessità di garantire la possibilità economica di accedere al servizio universale e, in particolare, permettono loro di adeguare le tariffe correnti praticate che non sono in linea con i costi e che aumentano quindi l'onere della prestazione del servizio universale, al fine di realizzare una struttura tariffaria ancorata ai costi reali. Se tale riequilibrio non è realizzabile entro il 1° gennaio 1998 gli Stati membri interessati informano la Commissione della futura eliminazione dei residui squilibri a livello tariffario, e trasmettono altresì un calendario preciso di attuazione.

    Entro tre mesi dall'adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio di una direttiva che armonizza le condizioni di interconnessione, la Commissione si riserva comunque di valutare la necessità di ulteriori iniziative per garantire la coerenza tra le due direttive e adotta misure appropriate.

    Inoltre, entro il 1° gennaio 2003, la Commissione riesamina la situazione esistente negli Stati membri e valuta in particolare se i regimi di finanziamento vigenti limitano o meno l'accesso ai mercati in questione. In quest'ultimo caso la Commissione verifica l'esistenza di altri metodi e presenta proposte adeguate.

    Articolo 4 quinquies

    Gli Stati membri non operano discriminazioni tra i fornitori di reti pubbliche di telecomunicazioni per quanto riguarda la concessione di diritti di passaggio per la fornitura di tali reti.

    Laddove non sia possibile concedere nuovi diritti di passaggio alle imprese che intendono fornire reti pubbliche di telecomunicazioni a causa delle pertinenti esigenze fondamentali, gli Stati membri garantiscono l'accesso, a condizioni eque, alle infrastrutture esistenti installate in virtù dei diritti di passaggio e il cui raddoppio non è possibile.»;

    7) All'articolo 7, primo comma, prima del termine «vigilanza», sono inseriti i termini «dei numeri nonché la»;

    8) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 8

    Nelle procedure di autorizzazione per la fornitura della telefonia vocale e delle reti pubbliche di telecomunicazioni gli Stati membri garantiscono almeno che, laddove tale autorizzazione sia concessa a imprese che già beneficiano di diritti speciali e/o esclusivi in settori diversi dalle telecomunicazioni, dette imprese tengano una contabilità finanziaria separata per quanto riguarda le loro attività quali fornitori di telefonia vocale e/o reti ed altre attività, non appena raggiungano un fatturato superiore a 50 Mio di ECU nel mercato delle telecomunicazioni di cui trattasi.»;

    9) L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 9

    Per il 1° gennaio 1998 la Commissione procede ad una valutazione generale della situazione per quanto riguarda le residue restrizioni all'uso delle reti pubbliche di telecomunicazioni per la fornitura di capacità televisive via cavo.»

    Articolo 2

    Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni atte a consentirle di confermare l'osservanza dell'articolo 1, punti da 1 a 8.

    La presente direttiva lascia impregiudicati gli obblighi esistenti a carico degli Stati membri di comunicare, entro il 31 dicembre 1990, l'8 agosto 1995 e il 15 novembre 1996, le misure adottate per adeguarsi alle direttive 90/388/CEE, 94/46/CE e 96/2/CE.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 1996.

    Per la Commissione

    Karel VAN MIERT

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 192 del 24. 7. 1990, pag. 10.

    (2) GU n. L 20 del 26. 1. 1996, pag. 59.

    (3) GU n. L 268 del 19. 10. 1994, pag. 15.

    (4) GU n. L 256 del 26. 10. 1995, pag. 49.

    (5) GU n. C 213 del 6. 8. 1993, pag. 1.

    (6) GU n. C 379 del 31. 12. 1994, pag. 4.

    (7) GU n. C 258 del 3. 10. 1995, pag. 1.

    (8) GU n. L 165 del 19. 6. 1992, pag. 27.

    (9) GU n. L 181 del 15. 7. 1994, pag. 40.

    (10) GU n. C 48 del 16. 2. 1994, pag. 8.

    Top