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Document 31996D0580

96/580/CE: Decisione della Commissione del 24 giugno 1996 relativa alla procedura per l'attuazione di conformità dei prodotti di costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai sistemi di tamponamento (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 254 del 8.10.1996, p. 56–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/08/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/580/oj

31996D0580

96/580/CE: Decisione della Commissione del 24 giugno 1996 relativa alla procedura per l'attuazione di conformità dei prodotti di costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai sistemi di tamponamento (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 254 del 08/10/1996 pag. 0056 - 0058


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 24 giugno 1996 relativa alla procedura per l'attuazione di conformità dei prodotti di costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai sistemi di tamponamento (Testo rilevante ai fini del SEE) (96/580/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (1), modificata dalla direttiva 93/68/CEE (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando che, fra la due procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 89/106/CEE, la Commissione deve scegliere «la procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza»; che è pertanto necessario stabilire se per un dato prodotto o per un gruppo di prodotti l'esistenza di un sistema di controllo della produzione in fabbrica, sotto la responsabilità del fabbricante, sia una condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'attestazione di conformità oppure se, per comprovati motivi connessi con l'osservanza dei diversi criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 4 debba intervenire un organismo di certificazione riconosciuto;

considerando che l'articolo 13, paragrafo 4 prevede che la procedura così fissata sia indicata nei mandati e nelle specificazioni tecniche; che pertanto è opportuno definire il concetto di prodotti o gruppi di prodotti quale usato nei mandati e nelle specificazioni tecniche;

considerando che le due procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 89/106/CEE sono descritte in dettaglio all'allegato III di detta direttiva; che pertanto occorre precisare esattamente i metodi di esecuzione delle due procedure, con riferimento all'allegato III, per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, in quanto detto allegato accorda una preferenza a taluni sistemi;

considerando che la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 89/106/CEE corrisponde ai sistemi della prima possibilità senza sorveglianza permanente, e della seconda e terza possibilità definite nell'allegato III, punto 2, ii), e che la procedura descritta all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b) corrisponde ai sistemi dell'allegato III, punto 2, i), e alla prima possibilità, con sorveglianza permanente di cui all'allegato III, punto 2, ii);

considerando che, le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La conformità dei prodotti e gruppi di prodotti di cui all'allegato I viene attestata in base ad una procedura secondo la quale il fabbricante dispone sotto la sua unica responsabilità di un sistema di controllo della produzione in fabbrica che garantisce la conformità del prodotto alle pertinenti specificazioni tecniche.

Articolo 2

La conformità dei prodotti e gruppi di prodotti di cui all'allegato II viene attestata in base ad una procedura secondo la quale, in aggiunta ad un sistema di controllo della produzione in fabbrica a cura del fabbricante, un organismo di certificazione riconosciuto interviene nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso.

Articolo 3

La procedura per l'attestazione di conformità di cui all'allegato III è indicata nei mandati per le norme armonizzate.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1996.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 12.

(2) GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1.

ALLEGATO I

SISTEMI DI TAMPONAMENTO

Kit di sistemi di tamponamento da utilizzare come pareti esterne non soggette ai requisiti di reazione al fuoco oppure come pareti esterne soggette ai requisiti di reazione al fuoco ma che non si trovano in nessuna delle circostanze menzionate per tali prodotti nell'allegato II.

ALLEGATO II

SISTEMI DI TAMPONAMENTO

Kit di sistemi di tamponamento da utilizzare come pareti esterne non soggette ai requisiti di reazione al fuoco delle Euroclassi A, B o C e per i quali la reazione al fuoco dei componenti è suscettibile di cambiamenti nel corso del processo produttivo (in genere si tratta di materiali inizialmente prodotti da materie prime combustibili) oppure è stata modificata mediante l'incorporazione di determinati agenti, come gli agenti ignifughi, ma solo quando l'esposizione al fuoco di tali componenti avviene nelle loro condizioni finali di utilizzazione finale.

ALLEGATO III

GRUPPO DI PRODOTTI

SISTEMI DI TAMPONAMENTO (1/1)

Sistemi di attestazione di conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si richiede al Comitato europeo di normalizzazione/Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CEN/Cenelec) di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità, nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

>SPAZIO PER TABELLA>

La specifica del sistema dovrebbe poter essere applicata anche nel caso in cui non è necessario determinare la reazione di una determinata carateristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non ha requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 89/106/CEE e, ove applicabile, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

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