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Document 31996D0539

96/539/CE: Decisione della Commissione del 4 settembre 1996 che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità europea di sperma equino (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 230 del 11.9.1996, p. 23–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2010: This act has been changed. Current consolidated version: 01/09/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/539/oj

31996D0539

96/539/CE: Decisione della Commissione del 4 settembre 1996 che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità europea di sperma equino (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 230 del 11/09/1996 pag. 0023 - 0027


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 4 settembre 1996 che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità europea di sperma equino (Testo rilevante ai fini del SEE) (96/539/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/65/CEE (1) del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE, modificata da ultimo dalla decisione 95/176/CE (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, e gli articoli 17 e 18,

considerando che la decisione 94/63/CE della Commissione (3), del 31 gennaio 1994, stabilisce l'elenco provvisorio dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma, ovuli ed embrioni delle specie bovina, ovina, caprina ed equina, nonché di ovuli ed embrioni della specie suina;

considerando che occorre stabilire le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione negli Stati membri di sperma equino fresco, refrigerato e congelato, conformemente alle norme della direttiva 92/65/CEE;

considerando che talune malattie infettive degli equidi possono essere trasmesse attraverso lo sperma; che per individuare tali malattie si rendono pertanto necessari esami zoosanitari specifici, i quali devono essere effettuati, sia prima della raccolta dello sperma sia nel corso di essa, conformemente a programmi di esami predisposti in funzione degli spostamenti degli stalloni donatori;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma equino fresco, refrigerato o congelato che soddisfino le condizioni indicate nel certificato di polizia sanitaria il cui modello è riprodotto nell'allegato e che siano scortate da tale certificato debitamente compilato.

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 1° ottobre 1996.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54.

(2) GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 23.

(3) GU n. L 28 del 2. 2. 1994, pag. 47.

ALLEGATO

>RIFERIMENTO A UN FILM>

>INIZIO DI UN GRAFICO>

(1) Cancellare la dicitura inutile.

(2) Precisare la data.

(3) Sbarrare i programmi che non si applicano alla partita in questione.

(4) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

13. Il sottoscritto, veterinario ufficiale di .................... (nome del paese esportatore), conferma di possedere una conoscenza approfondita della direttiva del Consiglio 92/65/CEE modificata, e certifica quanto segue:

13.1. il centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma oggetto del presente certificato è stato raccolto, trattato e immagazzinato a fini di esportazione verso l'Unione europea:

13.1.1. è riconosciuto dall'autorità competente e soggetto al controllo di essa, a norma del capitolo I, allegato D della direttiva 92/65/CEE;

13.1.2. è situato nel territorio oppure, in caso di regionalizzazione ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 90/426/CEE, in una parte del territorio (1) del paese d'esportazione che, tra la data di raccolta e la data di spedizione dello sperma, risultava indenne:

- da peste equina, conformemente alla normativa comunitaria,

- da encefalomielite equina venezuelana, negli ultimi due anni,

- da morva, negli ultimi sei mesi,

- da durina, negli ultimi sei mesi;

13.1.3. durante il periodo iniziato 30 giorni prima della data di raccolta dello sperma e conclusosi alla data di spedizione di quest'ultimo, non ha formato oggetto di un divieto emanato per motivi zoosanitari e comportante una delle condizioni seguenti:

13.1.3.1. se non tutti gli animali appartenenti a specie sensibili alla malattia e soggiornanti all'azienda sono stati macellati, il divieto è stato imposto:

- per sei mesi a partire dalla data di macellazione degli animali colpiti dalla malattia, in caso di encefalomielite equina,

- per il periodo necessario per eseguire con risultato negativo, a distanza di tre mesi, due test di Coggins sugli animali sopravviventi dopo la macellazione degli animali infetti, in caso di anemia infettiva degli equidi,

- per sei mesi, in caso di stomatite vescicolosa,

- per un mese dall'ultimo caso accertato, in caso di rabbia,

- per 15 giorni dall'ultimo caso accertato, in caso di antrace;

13.1.3.2. se tutti gli animali appartenenti a specie sensibili alla malattia e soggiornanti all'azienda sono stati macellati e se i locali sono stati disinfettati, il divieto è stato imposto per 30 giorni, o per 15 giorni in caso di antrace, a partire dal giorno in cui è stata portata a termine la disinfezione dei locali che ha fatto seguito alla distruzione degli animali;

13.1.4. durante il periodo iniziato 30 giorni prima della data di raccolta dello sperma e conclusosi alla data di spedizione di quest'ultimo, ha ospitato soltanto equidi che non presentavano sintomi clinici di arterite virale e di metrite contagiosa;

13.2. prima di essere ammessi nel centro di raccolta dello sperma, gli stalloni donatori e gli altri equidi ivi soggiornanti:

13.2.1. hanno soggiornato in modo continuativo per almeno tre mesi (o dalla data d'ingresso, se nel corso di questi tre mesi sono stati importati direttamente in provenienza da uno Stato membro dell'Unione europea) nel territorio oppure, in caso di regionalizzazione, in una parte del territorio (1) del paese esportatore che, durante lo stesso periodo, risultava indenne:

- da peste equina, conformemente alla normativa comunitaria,

- da encefalomielite equina venezuelana, negli ultimi due anni,

- da morva, negli ultimi sei mesi,

- da durina, negli ultimi sei mesi;

13.2.2. sono originari e sono stati esportati da un paese che, alla data di ammissione al centro, risultava da sei mesi indenne da stomatite vescicolosa, oppure

nei 14 giorni precedenti l'ammissione al centro sono stati sottoposti con risultato negativo a una prova di sieroneutralizzazione (diluizioni 1/12) effettuata su un campione di sangue prelevato in data .................... (2) per la ricerca del virus della stomatite vescicolosa (1);

13.2.3. sono originari di aziende che, alla data di ammissione al centro, rispondevano alle condizioni specificate al punto 13.1.3;

13.3. lo sperma oggetto del presente certificato è stato prelevato su stalloni donatori che:

13.3.1. il giorno di raccolta dello sperma, non presentavano sintomi clinici di una malattia infettiva o contagiosa,

13.3.2. per almeno 30 giorni prima della raccolta dello sperma non sono stati utilizzati per la monta naturale,

13.3.3. nei 30 giorni precedenti la raccolta dello sperma hanno soggiornato in aziende contenenti equidi che non presentavano sintomi clinici di arterite virale,

13.3.4. nei 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma hanno soggiornato in aziende contenenti equidi che non presentavano sintomi clinici di metrite contagiosa,

13.3.5. a conoscenza del sottoscritto e per quanto egli abbia potuto accertare, nei 15 giorni precedenti la raccolta dello sperma non sono stati in contatto con equidi colpiti da una malattia infettiva o contagiosa;

13.3.6. sono stati sottoposti, con risultato negativo, ai seguenti esami zoosanitari, effettuati conformemente ad uno dei programmi di esami descritti al punto 13.3.7 in un laboratorio riconosciuto dall'autorità competente:

13.3.6.1. per la ricerca dell'anemia infettiva degli equidi, ad una reazione di immunodiffusione su gel di agar, detta «test di Coggins»;

13.3.6.2. per la ricerca dell'arterite virale degli equidi, ad una prova di sieroneutralizzazione (diluizioni FINE DI UN GRAFICO>

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