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Document 31996D0483

    96/483/CE: Decisione della Commissione del 12 luglio 1996 recante l'elenco dei paesi terzi autorizzati ad utilizzare i modelli di certificati sanitari per le importazioni nella Comunità di pollame vivo e uova da cova, ad eccezione dei ratiti e delle relative uova, di cui alla decisione 96/482/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 196 del 7.8.1996, p. 28–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/03/2002; abrogato da 32002D0183

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/483/oj

    31996D0483

    96/483/CE: Decisione della Commissione del 12 luglio 1996 recante l'elenco dei paesi terzi autorizzati ad utilizzare i modelli di certificati sanitari per le importazioni nella Comunità di pollame vivo e uova da cova, ad eccezione dei ratiti e delle relative uova, di cui alla decisione 96/482/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 196 del 07/08/1996 pag. 0028 - 0029


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 luglio 1996 recante l'elenco dei paesi terzi autorizzati ad utilizzare i modelli di certificati sanitari per le importazioni nella Comunità di pollame vivo e uova da cova, ad eccezione dei ratiti e delle relative uova, di cui alla decisione 96/482/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (96/483/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 24 e l'articolo 26, paragrafo 2,

    considerando che la decisione 95/233/CE della Commissione (2) ha fissato un elenco di paesi terzi da cui si autorizza, in linea di principio, l'importazione di pollame vivo e uova da cova;

    considerando che i paesi o le parti di paesi che figurano in detto elenco hanno fornito garanzie sufficienti per essere considerati indenni da influenza aviaria e malattia di Newcastle ai sensi della decisione 93/342/CEE della Commissione (3), modificata dalla decisione 94/438/CE (4);

    considerando che le norme generali e particolari di polizia sanitaria e i certificati veterinari richiesti per l'importazione di pollame vivo e uova da cova sono stati adottati con decisione 96/482/CE della Commissione (5); che occorre ora specificare quali paesi terzi siano autorizzati ad utilizzare i modelli di certificati figuranti in detta decisione;

    considerando che i paesi elencati nell'allegato I della decisione 95/233/CE, tradizionali fornitori degli Stati membri, sono stati invitati a dimostrare, mediante assicurazioni scritte corredate da opportuna documentazione, o sulla base dei risultati di ispezioni in loco, la loro conformità alle disposizioni del capitolo III della direttiva 90/539/CEE, nonché delle decisioni 93/342/CEE e 96/482/CE; che tali documentazioni sono state esaminate dal comitato veterinario permanente;

    considerando che in taluni casi occorre altresì specificare le parti di paesi da cui si autorizzano le importazioni;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gli Stati membri autorizzano le importazioni di pollame e uova da cova, ad eccezione dei ratiti e delle relative uova, da paesi terzi o da parti di essi figuranti nell'elenco di cui all'allegato, e purché essi soddisfino i requisiti del corrispondente modello di certificato sanitario e di igiene animale di cui all'allegato I, modelli da A a D, della decisione 96/482/CE e siano scortati da tale certificato, debitamente compilato e firmato.

    Articolo 2

    La presente decisione si applica a decorrere dal 1° ottobre 1996.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1996.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 303 del 31. 10. 1990, pag. 6.

    (2) GU n. L 156 del 7. 7. 1995, pag. 76.

    (3) GU n. L 137 dell'8. 6. 1993, pag. 24.

    (4) GU n. L 181 del 15. 7. 1994, pag. 35.

    (5) Vedi pagina 13 della presente Gazzetta ufficiale.

    ALLEGATO

    I paesi terzi autorizzati ad utilizzare i modelli di certificati da A a D di cui all'allegato I della decisione 96/482/CE sono contrassegnati da una ×.

    >SPAZIO PER TABELLA>

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