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Document 31996D0483
96/483/EC: Commission Decision of 12 July 1996 drawing up the list of third countries entitled to use the model animal health certificates for imports into the Community of live poultry and hatching eggs other than ratites and eggs thereof as laid down by Decision 96/482/EC (Text with EEA relevance)
96/483/CE: Decisione della Commissione del 12 luglio 1996 recante l'elenco dei paesi terzi autorizzati ad utilizzare i modelli di certificati sanitari per le importazioni nella Comunità di pollame vivo e uova da cova, ad eccezione dei ratiti e delle relative uova, di cui alla decisione 96/482/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
96/483/CE: Decisione della Commissione del 12 luglio 1996 recante l'elenco dei paesi terzi autorizzati ad utilizzare i modelli di certificati sanitari per le importazioni nella Comunità di pollame vivo e uova da cova, ad eccezione dei ratiti e delle relative uova, di cui alla decisione 96/482/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 196 del 7.8.1996, p. 28–29
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/03/2002; abrogato da 32002D0183
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 31996D0628 | sostituzione | allegato | 01/10/1996 | |
Repealed by | 32002D0183 |
96/483/CE: Decisione della Commissione del 12 luglio 1996 recante l'elenco dei paesi terzi autorizzati ad utilizzare i modelli di certificati sanitari per le importazioni nella Comunità di pollame vivo e uova da cova, ad eccezione dei ratiti e delle relative uova, di cui alla decisione 96/482/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 196 del 07/08/1996 pag. 0028 - 0029
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 luglio 1996 recante l'elenco dei paesi terzi autorizzati ad utilizzare i modelli di certificati sanitari per le importazioni nella Comunità di pollame vivo e uova da cova, ad eccezione dei ratiti e delle relative uova, di cui alla decisione 96/482/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (96/483/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 24 e l'articolo 26, paragrafo 2, considerando che la decisione 95/233/CE della Commissione (2) ha fissato un elenco di paesi terzi da cui si autorizza, in linea di principio, l'importazione di pollame vivo e uova da cova; considerando che i paesi o le parti di paesi che figurano in detto elenco hanno fornito garanzie sufficienti per essere considerati indenni da influenza aviaria e malattia di Newcastle ai sensi della decisione 93/342/CEE della Commissione (3), modificata dalla decisione 94/438/CE (4); considerando che le norme generali e particolari di polizia sanitaria e i certificati veterinari richiesti per l'importazione di pollame vivo e uova da cova sono stati adottati con decisione 96/482/CE della Commissione (5); che occorre ora specificare quali paesi terzi siano autorizzati ad utilizzare i modelli di certificati figuranti in detta decisione; considerando che i paesi elencati nell'allegato I della decisione 95/233/CE, tradizionali fornitori degli Stati membri, sono stati invitati a dimostrare, mediante assicurazioni scritte corredate da opportuna documentazione, o sulla base dei risultati di ispezioni in loco, la loro conformità alle disposizioni del capitolo III della direttiva 90/539/CEE, nonché delle decisioni 93/342/CEE e 96/482/CE; che tali documentazioni sono state esaminate dal comitato veterinario permanente; considerando che in taluni casi occorre altresì specificare le parti di paesi da cui si autorizzano le importazioni; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Gli Stati membri autorizzano le importazioni di pollame e uova da cova, ad eccezione dei ratiti e delle relative uova, da paesi terzi o da parti di essi figuranti nell'elenco di cui all'allegato, e purché essi soddisfino i requisiti del corrispondente modello di certificato sanitario e di igiene animale di cui all'allegato I, modelli da A a D, della decisione 96/482/CE e siano scortati da tale certificato, debitamente compilato e firmato. Articolo 2 La presente decisione si applica a decorrere dal 1° ottobre 1996. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 303 del 31. 10. 1990, pag. 6. (2) GU n. L 156 del 7. 7. 1995, pag. 76. (3) GU n. L 137 dell'8. 6. 1993, pag. 24. (4) GU n. L 181 del 15. 7. 1994, pag. 35. (5) Vedi pagina 13 della presente Gazzetta ufficiale. ALLEGATO I paesi terzi autorizzati ad utilizzare i modelli di certificati da A a D di cui all'allegato I della decisione 96/482/CE sono contrassegnati da una ×. >SPAZIO PER TABELLA>