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Document 31996D0397

96/397/CE: Decisione della Commissione del 19 giugno 1996 riguardante una domanda di deroga presentata dall'Italia ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

GU L 164 del 3.7.1996, p. 18–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/06/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/397/oj

31996D0397

96/397/CE: Decisione della Commissione del 19 giugno 1996 riguardante una domanda di deroga presentata dall'Italia ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 164 del 03/07/1996 pag. 0018 - 0018


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 giugno 1996 riguardante una domanda di deroga presentata dall'Italia ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (96/397/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 95/54/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera c),

considerando che la domanda presentata dall'Italia con lettera del 1° marzo 1996, pervenuta alla Commissione il 4 marzo 1996, contiene gli elementi prescritti dall'articolo 8, paragrafo 2, lettera c); che tale domanda riguarda l'installazione, su un tipo di veicolo, di una terza luce di arresto compresa nella categoria ECE S 3 del regolamento ECE (commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite) n. 7 e installata in conformità del regolamento ECE n. 48;

considerando l'esattezza dei motivi addotti nella domanda, secondo cui le luci di arresto di cui sopra e la loro installazione non soddisfano le prescrizioni della direttiva 76/758/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci d'ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3), modificata da ultimo dalla direttiva 89/516/CEE della Commissione (4), né quelle della direttiva 76/756/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (5), modificata da ultimo dalla direttiva 91/663/CEE della Commissione (6); che la descrizione delle prove e dei relativi risultati, nonché la conformità con i regolamenti ECE n. 7 e n. 48 assicurano un livello di sicurezza soddisfacente;

considerando che le direttive comunitarie in questione saranno modificate per autorizzare la produzione e l'installazione delle suddette luci di arresto;

considerando che la misura prevista dalla presente decisione è conforme al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la domanda di deroga presentata dall'Italia per la produzione e l'installazione di una terza luce di arresto compresa nella categoria ECE S 3 del regolamento ECE n. 7 e installata sul tipo di veicolo cui è destinata conformemente al regolamento ECE n. 48.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1996.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

(2) GU n. L 266 dell'8. 11. 1995, pag. 1.

(3) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 54.

(4) GU n. L 265 del 12. 9. 1989, pag. 1.

(5) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 1.

(6) GU n. L 366 del 31. 12. 1991, pag. 17.

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