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Document 31996D0397
96/397/EC: Commission Decision of 19 June 1996 concerning a request for exemption made by Italy pursuant to Article 8 (2) (c) of Council Directive 70/156/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the type-approval of motor vehicles and their trailers (Only the Italian text is authentic)
96/397/CE: Decisione della Commissione del 19 giugno 1996 riguardante una domanda di deroga presentata dall'Italia ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
96/397/CE: Decisione della Commissione del 19 giugno 1996 riguardante una domanda di deroga presentata dall'Italia ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
GU L 164 del 3.7.1996, p. 18–18
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 20/06/1998
96/397/CE: Decisione della Commissione del 19 giugno 1996 riguardante una domanda di deroga presentata dall'Italia ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 164 del 03/07/1996 pag. 0018 - 0018
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 giugno 1996 riguardante una domanda di deroga presentata dall'Italia ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (96/397/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 95/54/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), considerando che la domanda presentata dall'Italia con lettera del 1° marzo 1996, pervenuta alla Commissione il 4 marzo 1996, contiene gli elementi prescritti dall'articolo 8, paragrafo 2, lettera c); che tale domanda riguarda l'installazione, su un tipo di veicolo, di una terza luce di arresto compresa nella categoria ECE S 3 del regolamento ECE (commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite) n. 7 e installata in conformità del regolamento ECE n. 48; considerando l'esattezza dei motivi addotti nella domanda, secondo cui le luci di arresto di cui sopra e la loro installazione non soddisfano le prescrizioni della direttiva 76/758/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci d'ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3), modificata da ultimo dalla direttiva 89/516/CEE della Commissione (4), né quelle della direttiva 76/756/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (5), modificata da ultimo dalla direttiva 91/663/CEE della Commissione (6); che la descrizione delle prove e dei relativi risultati, nonché la conformità con i regolamenti ECE n. 7 e n. 48 assicurano un livello di sicurezza soddisfacente; considerando che le direttive comunitarie in questione saranno modificate per autorizzare la produzione e l'installazione delle suddette luci di arresto; considerando che la misura prevista dalla presente decisione è conforme al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È approvata la domanda di deroga presentata dall'Italia per la produzione e l'installazione di una terza luce di arresto compresa nella categoria ECE S 3 del regolamento ECE n. 7 e installata sul tipo di veicolo cui è destinata conformemente al regolamento ECE n. 48. Articolo 2 La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1996. Per la Commissione Martin BANGEMANN Membro della Commissione (1) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1. (2) GU n. L 266 dell'8. 11. 1995, pag. 1. (3) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 54. (4) GU n. L 265 del 12. 9. 1989, pag. 1. (5) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 1. (6) GU n. L 366 del 31. 12. 1991, pag. 17.