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Document 31996D0345
96/345/EC: Commission Decision of 22 May 1996 laying down certain detailed rules concerning on-the-spot checks carried out in the veterinary field by Commission experts in the Member States (Text with EEA relevance)
96/345/CE: Decisione della Commissione del 22 maggio 1996 che fissa alcune modalità relative ai controlli in loco nel settore veterinario effettuati da esperti della Commissione negli Stati membri (Testo rilevante ai fini del SEE)
96/345/CE: Decisione della Commissione del 22 maggio 1996 che fissa alcune modalità relative ai controlli in loco nel settore veterinario effettuati da esperti della Commissione negli Stati membri (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 133 del 4.6.1996, pp. 29–31
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 04/02/1998; abrogato da 398D0139
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Repeal | 31985D0446 |
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Repealed by | 31998D0139 |
96/345/CE: Decisione della Commissione del 22 maggio 1996 che fissa alcune modalità relative ai controlli in loco nel settore veterinario effettuati da esperti della Commissione negli Stati membri (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 133 del 04/06/1996 pag. 0029 - 0031
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 maggio 1996 che fissa alcune modalità relative ai controlli in loco nel settore veterinario effettuati da esperti della Commissione negli Stati membri (Testo rilevante ai fini del SEE) (96/345/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche (1), modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE (2), in particolare l'articolo 12, nonché le disposizioni corrispondenti delle altre direttive e decisioni nel settore veterinario, in particolare quelle concernenti le condizioni di produzione e di immissione sul mercato di prodotti di origine animale, quelle che stabiliscono le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi di animali e di prodotti di origine animale, quelle concernenti la ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche, quelle che istituiscono misure di lotta o azioni di eradicazione di determinate malattie, quelle che stabiliscono norme relative al benessere degli animali, quelle che istituiscono azioni finanziarie per l'eradicazione delle malattie e quelle relative a talune spese nel settore veterinario, considerando che la Commissione deve adottare le modalità generali di applicazione che fissano le condizioni nelle quali devono effettuarsi i controlli in loco menzionati nelle direttive e nelle decisioni di cui sopra, in collaborazione con gli Stati membri interessati; considerando che alcune modalità relative ai controlli in loco effettuati da esperti della Commissione sono comuni all'insieme di queste regolamentazioni; che è pertanto opportuno raggrupparle in un'unica decisione; che è quindi necessario abrogare la decisione 85/446/CEE della Commissione, del 18 settembre 1985, relativa ai controlli in loco effettuati nel quadro del regime applicabile agli scambi intracomunitari di carne fresche (3); considerando che, nel quadro dei controlli in loco previsti dall'articolo 12 della direttiva 64/433/CEE e dall'articolo 10 della direttiva 71/118/CEE del Consiglio (4), modificata da ultimo dalla direttiva 94/65/CE (5), la Commissione può, senza preavviso, verificare l'effettiva applicazione delle disposizioni della direttiva 85/73/CEE del Consiglio, del 29 gennaio 1985, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari dei prodotti di origine animale contemplati dall'allegato A della direttiva 89/662/CEE e della direttiva 90/675/CEE (6), modificata da ultimo dalla direttiva 96/17/CE (7); considerando che, nella misura in cui i controlli in loco sono necessari all'applicazione uniforme delle direttive, è opportuno inserirli in programmi stabiliti previa consultazione degli Stati membri interessati e dopo aver proceduto ad uno scambio di vedute in seno al comitato veterinario permanente; considerando che questa collaborazione deve continuare in occasione dei controlli in loco e deve concretarsi nella possibilità per gli esperti della Commissione di essere accompagnati da esperti designati dalla Commissione, soggetti a determinati obblighi e ai quali sia garantito il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno; considerando che è necessario, dopo qualsiasi controllo in loco, informare gli Stati membri dei risultati ottenuti e accertarsi che gli Stati membri interessati ne abbiano tenuto conto; considerando che occorre altresì prevedere una procedura rapida che permetta, quando è necessario, l'adozione di decisioni comunitarie, in particolare nel caso in cui i controlli in loco abbiano rivelato un serio pericolo per la sanità pubblica o sia stato accertato che le misure riconosciute come indispensabili in seguito a detti controlli non sono state adottate; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. La presente decisione fissa alcune modalità relative ai controlli in loco nel settore veterinario, effettuati negli Stati membri da esperti della Commissione. 2. Ai fini della presente decisione per controlli in loco nel settore veterinario (in appresso denominati controlli) si intendono le azioni di verifica e di ispezione necessarie per accertarsi dell'applicazione uniforme delle disposizioni della normativa comunitaria. Articolo 2 1. I controlli sono effettuati in ciascuno Stato membro. La Commissione elabora un programma generale di controllo per le regolamentazioni interessate e lo presenta al comitato veterinario permanente che procede ad uno scambio di vedute al riguardo. 2. Il programma generale di controllo comprende informazioni su tutte le azioni che saranno intraprese dalla Commissione nel quadro dei controlli di cui al paragrafo 1. Articolo 3 1. L'organizzazione e la realizzazione dei programmi di controllo si effettua in collaborazione con ciascuno Stato membro interessato, che designa a tal fine uno o più esperti. 2. La Commissione può differire o anticipare determinati controlli oppure effettuare controlli supplementari qualora lo ritenga necessario, segnatamente per motivi di ordine sanitario, per il benessere degli animali o in base ai risultati dei controlli precedenti, previa consultazione dello Stato membro interessato. 3. In ogni caso la Commissione comunica con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo allo Stato membro interessato l'avvio dei programmi di controllo. Articolo 4 1. Oltre che dagli esperti dello Stato membro in cui vengono effettuati i controlli, gli esperti della Commissione possono essere accompagnati durante tali controlli da uno o più esperti, che figurano nell'elenco di cui al paragrafo 2, di uno o più altri Stati membri. Al momento in cui viene organizzato un controllo, lo Stato membro nel cui territorio verrà effettuato può opporsi alla partecipazione di uno degli esperti di un altro Stato membro; esso può tuttavia avvalersi di questa possibilità soltanto una volta. 2. Ogni Stato membro propone alla Commissione almeno due esperti di indiscussa competenza, comunicandone il nome, la specializzazione, l'indirizzo ufficiale esatto, il numero di telefono e il numero di telefax. La Commissione compila un elenco di esperti diversi dagli esperti della Commissione. Qualora uno Stato membro ritenga che uno degli esperti che ha proposto non debba più figurare nell'elenco, ne informa la Commissione. Se di conseguenza il numero di esperti non raggiunge più il minimo richiesto, lo Stato membro propone alla Commissione uno o più sostituiti. Articolo 5 1. Durante i controlli, l'esperto o gli esperti dello Stato membro designati dalla Commissione si conformano alle istruzioni amministrative della Commissione. 2. Le informazioni raccolte o le conclusioni formulate dall'esperto o dagli esperti durante i controlli non possono in alcun caso essere usate a fini personali o divulgate a persone estranee ai servizi competenti della Commissione o degli Stati membri. 3. Le spese di viaggio e di soggiorno dell'esperto o degli esperti dello Stato membro designati dalla Commissione sono rimborsate secondo le norme da essa previste per le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dalle persone non appartenenti alla Commissione e invitate in qualità di esperti. Articolo 6 1. Lo Stato membro nel cui territorio sono effettuati i controlli conformemente alla presente decisione assiste gli esperti della Commissione e gli esperti designati dalla Commissione nell'adempimento della loro missione. In particolare lo Stato membro permette agli esperti di incontrare, allo stesso titolo dei funzionari dell'autorità competente, chiunque essi desiderino e di avere accesso a tutta la documentazione e a tutte le informazioni necessarie, nonché ai luoghi, agli edifici, agli impianti e ai mezzi di trasporto in cui devono essere effettuati i controlli. 2. Durante i controlli gli esperti si conformano alle istruzioni amministrative che devono rispettare i funzionari delle autorità competenti dello Stato membro, di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1. Articolo 7 1. Alla fine del controllo, gli esperti della Commissione informano oralmente lo Stato membro delle loro conclusioni e, se del caso, delle misure correttive che essi ritengono necessarie e della loro eventuale urgenza. Entro due mesi dalla fine dei controlli, la Commissione conferma in una relazione scritta allo Stato membro il loro esito, sempre che nel frattempo siano pervenute le informazioni supplementari richieste durante i controlli e allora non disponibili. Lo Stato membro trasmette le sue osservazioni entro lo stesso termine. 2. Lo Stato membro prende le misure correttive necessarie per tenere conto dei risultati dei controlli effettuati. 3. Qualora in occasione dei controlli gli esperti della Commissione mettano in evidenza gravi violazioni della normativa comunitaria in uno Stato membro o in una o più regioni dello Stato membro di cui trattasi, quest'ultimo, su richiesta della Commissione, deve procedere, per le inadempienze constatate, ad un esame approfondito della situazione generale nel settore interessato. Se del caso lo Stato membro, previa consultazione della Commissione, può limitare tale esame alla regione o alle regioni oggetto del programma di controlli; esso informa la Commissione, entro il termine fissato da quest'ultima, dell'esito dei controlli e delle misure prese per porre rimedio alla situazione. 4. Se a seguito dei controlli lo Stato membro interessato non ha preso le misure correttive necessarie entro un termine appropriato, segnatamente nel caso in cui i controlli abbiano rivelato un serio pericolo per la sanità pubblica, per la salute o per il benessere degli animali, la Commissione, seguendo la procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 89/662/CEE del Consiglio (8), adotta tutte le misure che essa ritiene necessarie. Articolo 8 La Commissione informa periodicamente tutti gli Stati membri, nell'ambito del comitato veterinario permanente, dei risultati dei controlli effettuati in ciascuno Stato membro. Articolo 9 Entro il 31 dicembre 1998, per tenere conto dell'esperienza acquisita, si procede ad un riesame delle disposizioni della presente decisione sulla base di una relazione della Commissione agli Stati membri. Articolo 10 La decisione 85/446/CEE è abrogata. Articolo 11 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64. (2) GU n. L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 7. (3) GU n. L 260 del 2. 10. 1985, pag. 19. (4) GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23. (5) GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 10. (6) GU n. L 32 del 5. 2. 1985, pag. 14. (7) GU n. L 78 del 28. 3. 1996, pag. 30. (8) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.