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Document 31996D0227

96/227/CE: Decisione del Consiglio, del 19 marzo 1996, relativa alla conclusione del complemento dell' accordo in forma di scambio di lettere sull' applicazione provvisoria del complemento del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell' accordo tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania sulla pesca al largo della Mauritania, per il periodo dal 15 novembre 1995 al 31 luglio 1996

GU L 76 del 26.3.1996, pp. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/227(1)/oj

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31996D0227

96/227/CE: Decisione del Consiglio, del 19 marzo 1996, relativa alla conclusione del complemento dell' accordo in forma di scambio di lettere sull' applicazione provvisoria del complemento del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell' accordo tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania sulla pesca al largo della Mauritania, per il periodo dal 15 novembre 1995 al 31 luglio 1996

Gazzetta ufficiale n. L 076 del 26/03/1996 pag. 0023 - 0024


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 19 marzo 1996 relativa alla conclusione del complemento dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del complemento del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania sulla pesca al largo della Mauritania, per il periodo dal 15 novembre 1995 al 31 luglio 1996 (96/227/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania sulla pesca al largo della Mauritania (1), in particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 13, secondo comma dell'accordo precitato, la Comunità e la Repubblica islamica di Mauritania hanno condotto negoziati per definire i nuovi complementi da inserire nell'allegato all'accordo e nel protocollo per il periodo dal 15 novembre 1995 al 31 luglio 1996;

considerando che, in seguito a questi negoziati, l'11 novembre 1995 è stato siglato un complemento del protocollo in vigore;

considerando che con tale comportamento del protocollo i pescatori della Comunità ottengono nuove possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Mauritania;

considerando che per permettere queste attività di pesca delle navi comunitarie è indispensabile che il complemento del protocollo in questione sia approvato quanto prima; che per tale motivo le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere che prevede l'applicazione, a titolo provvisorio, del complemento del protocollo, a decorrere dal 15 novembre 1995; che occorre approvare detto accordo con riserva di una decisione in base all'articolo 43 del trattato;

considerando che occorre ripartire le possibilità di pesca tra gli Stati membri a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, punto iii) del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura (2); che, tenuto conto della perdita delle possibilità di pesca nelle acque marocchine, è equo accordare tutte le possibilità di pesca alle navi battenti bandiera spagnola,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del complemento del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania sulla pesca al largo della Mauritania, per il periodo dal 15 novembre 1995 al 31 luglio 1996.

I testi dell'accordo in forma di scambio di lettere e del complemento del protocollo sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal complemento del protocollo sono accordate alle navi battenti bandiera spagnola.

Se le domande di licenze presentate dalla Spagna non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal complemento del protocollo, la Commissione dà la possibilità agli altri Stati membri di presentare domande.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 19 marzo 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. LUCHETTI

(1) GU n. L 388 del 31. 12. 1987, pag. 3.

(2) GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

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