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Document 31996D0090
96/90/EC: Council Decision of 22 January 1996 extending the period of application of Decision 82/530/EEC authorizing the United Kingdom to permit the Isle of Man authorities to apply a system of special import licences to sheepmeat and beef and veal
96/90/CE: Decisione del Consiglio, del 22 gennaio 1996, che proroga il termine d'applicazione della decisione 82/530/CEE che autorizza il Regno Unito a consentire alle autorità dell'isola di Man di applicare un regime di titoli d'importazione speciali per le carni ovine e bovine
96/90/CE: Decisione del Consiglio, del 22 gennaio 1996, che proroga il termine d'applicazione della decisione 82/530/CEE che autorizza il Regno Unito a consentire alle autorità dell'isola di Man di applicare un regime di titoli d'importazione speciali per le carni ovine e bovine
GU L 21 del 27.1.1996, p. 67–68
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31982D0530 | sostituzione | articolo 2 | ||
Extended validity | 31982D0530 | 31/12/1900 | |||
Partial adoption | 51995PC0657 | ||||
51995PC0657 |
96/90/CE: Decisione del Consiglio, del 22 gennaio 1996, che proroga il termine d'applicazione della decisione 82/530/CEE che autorizza il Regno Unito a consentire alle autorità dell'isola di Man di applicare un regime di titoli d'importazione speciali per le carni ovine e bovine
Gazzetta ufficiale n. L 021 del 27/01/1996 pag. 0067 - 0068
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 22 gennaio 1996 che proroga il termine d'applicazione della decisione 82/530/CEE che autorizza il Regno Unito a consentire alle autorità dell'isola di Man di applicare un regime di titoli d'importazione speciali per le carni ovine e bovine (96/90/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il protocollo n. 3 allegato all'atto di adesione del 1972, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 5, secondo comma, vista la proposta della Commissione, considerando che le norme comunitarie in materia di scambi con i paesi terzi di prodotti soggetti ad un'organizzazione comune di mercato si applicano all'isola di Man a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 del protocollo n. 3 allegato all'atto di adesione del 1972 e del regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio, del 12 marzo 1973, relativo alla regolamentazione comunitaria applicabile alle isole normanne e all'isola di Man per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli (1); considerando che la produzione animale è un'attività tradizionale nell'isola di Man e svolge un ruolo primario nell'agricoltura dell'isola; considerando che, prima dell'attuazione nella Comunità dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine, l'isola di Man applicava, nel quadro della propria organizzazione locale dei mercati, taluni meccanismi di controllo delle importazioni nell'isola di carni ovine, al fine di garantire il necessario approvvigionamento, evitando distorsioni nella struttura della produzione di carni ovine e, indirettamente, della produzione di carni bovine nell'isola, nonché del regime interno di sostegno dell'agricoltura; considerando pertanto che, con la decisione 82/530/CEE (2), il Regno Unito è stato autorizzato a consentire al governo dell'isola di Man di applicare un regime di titoli d'importazione speciali per le carni ovine e bovine originarie dei paesi terzi e degli Stati membri, fatte salve le misure relative agli scambi con i paesi terzi previste dal regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (3), e dal regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (4); che la suddetta autorizzazione è stata concessa per un periodo che scade il 31 gennaio 1996; considerando che, conformemente all'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (5), la Comunità si è impegnata a sostituire gli accordi commerciali speciali con i paesi terzi relativi alle importazioni di prodotti del settore ovino e bovino con un sistema di contingenti a tariffa 0; che detto sistema si applica all'isola di Man, ferme restando le disposizioni che disciplinano i rapporti tra l'isola e la Comunità; considerando che alla luce dell'esperienza acquisita in seguito all'applicazione del suddetto regime è opportuno prorogare il regime stesso per un altro periodo, con la possibilità di riesaminare la situazione prima della sua fine e fatti salvi gli obblighi internazionali della Comunità; considerando che occorre quindi modificare l'articolo 2 della decisione 82/530/CEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il testo dell'articolo 2 della decisione 82/530/CEE è sostituito dal testo seguente: « Articolo 2 La presente decisione è applicabile fino al 31 dicembre 2000. La Commissione presenta al Consiglio, anteriormente al 1° luglio 2000, una relazione sull'applicazione del suddetto regime, accompagnata eventualmente da proposte di proroga o modifica della presente decisione. » Articolo 2 Il Regno Unito è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 1996. Per il Consiglio Il Presidente W. LUCCHETTI (1) GU n. L 68 del 15. 3. 1973, pag. 1. (2) GU n. L 234 del 9. 8. 1982, pag. 7. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 92/153/CEE (GU n. L 65 dell'11. 3. 1992, pag. 33). (3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 424/95 (GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 2). (4) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1265/95 (GU n. L 123 del 3. 6. 1995, pag. 1). (5) GU n. L 336 del 23. 12. 1994, pag. 22.