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Document 31995R2913

    Regolamento (CE) n. 2913/95 della Commissione, del 18 dicembre 1995, relativo al rilascio dei titoli d' importazione per le banane nel quadro del contingente tariffario e alla presentazione di nuove domande per il primo trimestre 1996 (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 305 del 19.12.1995, p. 20–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1996

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2913/oj

    31995R2913

    Regolamento (CE) n. 2913/95 della Commissione, del 18 dicembre 1995, relativo al rilascio dei titoli d' importazione per le banane nel quadro del contingente tariffario e alla presentazione di nuove domande per il primo trimestre 1996 (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 305 del 19/12/1995 pag. 0020 - 0022


    REGOLAMENTO (CE) N. 2913/95 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1995 relativo al rilascio dei titoli d'importazione per le banane nel quadro del contingente tariffario e alla presentazione di nuove domande per il primo trimestre 1996 (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 20,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commisisone (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1164/95 (4), ha stabilito le modalità d'applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità; che il regolamento (CE) n. 478/95 della Commissione (5), modificato dal regolamento (CE) n. 702/95 (6), ha stabilito modalità complementari d'applicazione riguardo al regime del contingente tariffario previsto agli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 404/93;

    considerando che l'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1442/93, come modificato dal regolamento (CE) n. 478/95, dispone che, se per un trimestre e per un'origine determinata, ossia, secondo i casi, per un paese o per un gruppo di paesi figuranti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 478/95, i quantitativi oggetto di domande di titoli d'importazione per l'una o/e l'altra categoria di operatori superano sensibilmente i quantitativi indicativi determinati, viene fissata una percentuale di riduzione da applicare alle domande; che tuttavia tale riduzione non si applica alle domande che riguardano un quantitativo inferiore o pari a 150 t;

    considerando che, in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/93, i quantitativi indicativi per l'importazione nel quadro del contingente tariffario sono stati fissati, per il primo trimestre 1996, dal regolamento (CE) n. 2710/95 della Commissione (7);

    considerando che, per le domande di titoli che indicano quantitativi inferiori o comunque che non superano sensibilmente i quantitativi indicativi stabiliti per il trimestre considerato, i titoli sono rilasciati per i quantitativi richiesti; che tuttavia, per talune origini, il volume dei quantitativi richiesti supera sensibilmente i quantitativi indicativi o le quote fissate all'allegato del regolamento (CE) n. 478/95; che occorre pertanto determinare la percentuale di riduzione da applicare a ogni domanda di titolo per le origini e per la categoria di titolo considerate;

    considerando che è opportuno stabilire il quantitativo massimo per il quale possono essere ancora presentate domande di titolo, tenendo conto dei quantitativi indicativi fissati dal regolamento (CE) n. 2710/95 e delle domande accettate al termine del periodo di presentazione delle domande intercorrente tra il 1° e il 7 dicembre 1995;

    considerando che le disposizioni del presente regolamento devono avere effetto immediato, così da poter rilasciare quanto prima i titoli;

    considerando che il comitato di gestione per le banane non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nel quadro del contingente tariffario per l'importazione di banane, previsto agli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 404/93, i titoli d'importazione per il primo trimestre 1996 sono rilasciati:

    a) per il quantitativo specificato nella domanda di titolo, previa applicazione dei coefficienti di riduzione di 0,5556, di 0,8146 e di 0,549 per le domande che recano rispettivamente l'indicazione di origine « Repubblica dominicana », « Costa Rica: categoria B » e « Altri »;

    b) per il quantitativo specificato nella domanda di titolo quando quest'ultima riguarda un quantitativo inferiore o pari a 150 t;

    c) per il quantitativo indicato nella domanda di titolo, se quest'ultima riguarda un'origine diversa da quella indicata alla precedente lettera a).

    Articolo 2

    Sono fissati in allegato i quantitativi per i quali possono essere ancora presentate domande di titoli per il primo trimestre del 1996.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1995.

    Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

    ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

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