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Document 31995R2870

    Regolamento (CE) n. 2870/95 del Consiglio, dell'8 dicembre 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca

    GU L 301 del 14.12.1995, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2870/oj

    31995R2870

    Regolamento (CE) n. 2870/95 del Consiglio, dell'8 dicembre 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca

    Gazzetta ufficiale n. L 301 del 14/12/1995 pag. 0001 - 0005


    REGOLAMENTO (CE) N. 2870/95 DEL CONSIGLIO dell'8 dicembre 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che il regolamento (CE) n. 2027/95 del Consiglio, del 15 giugno 1995, che istituisce un regime di gestione dello sforzo di pesca (4), riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie stabilisce i livelli massimi annui per lo sforzo di pesca in alcune zone;

    considerando che, secondo il regolamento (CE) n. 685/95 del Consiglio, del 27 marzo 1995, relativo alla gestione dello sforzo di pesca riguardante talunze zone e risorse comunitarie (5), si dovrebbero istituire misure di controllo e sorveglianza per garantire che venga rispettato il regime di gestione dello sforzo di pesca;

    considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 685/95, gli Stati membri debbono adottare le misure necessarie per obbligare i pescherecci battenti la loro bandiera a comunicare i dati relativi alle entrate e alle uscite dalle zone oggetto di limitazioni dello sforzo o della capacità di pesca, comprese le entrate e le uscite dai porti situati all'interno di quelle zone, nonché nella zona situata a sud di 56° 30′ di latitudine nord, a est di 12° di longitudine ovest e a nord di 50° 30′ di latitudine nord, in appresso denominata « Irish Box »;

    considerando che il Consiglio decide entro il 30 giugno 1997 sulla proposta della Commissione del 12 giugno 1995 sull'infrastruttura della Comunità per la gestione dei dati sulle catture nelle acque comunitarie;

    considerando che è opportuno consentire talune deroghe per i pescherecci che operano in condizioni particolari;

    considerando che dovrebbe pertanto essere possibile che gli Stati membri adottino modalità semplificate di comunicazione per i pescherecci che intraprendano l'attività di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del loro Stato membro di bandiera o dello Stato membro in cui sono registrati i pescherecci;

    considerando che, per motivi di semplicità, i capitani dei pescherecci comunitari che trascorrono un tempo inferiore alle 72 ore in mare dovrebbero essere autorizzati a comunicare, prima della partenza della nave, un unico « effort report » contenente tutti i dati richiesti dal presente regolamento;

    considerando che le disposizioni di cui sopra non debbono comunque essere meno efficaci, per quanto riguarda la sorveglianza dello sforzo di pesca, delle misure considerate dal presente regolamento e di conseguenza non debbono recare svantaggio ai pescherecci comunitari;

    considerando che è necessario controllare i giorni passati in zona dalle navi che battono bandiera degli Stati membri; che è pertanto fondamentale che i capitani dei pescherecci registrino nei loro giornali di bordo i giorni trascorsi in ciascuna zona di pesca; che è necessario per le autorità competenti degli Stati membri di essere informate, per garantire il controllo delle relative attività di pesca;

    considerando che ogni Stato membro deve adottare le disposizioni necessarie per controllare, mediante sondaggio, le attività di pesca delle navi esonerate dall'obbligo di tenere il giornale di bordo;

    considerando che l'accesso alle zone di pesca e all'« Irish Box » dovrebbe essere controllato sia dallo Stato membro di bandiera che dallo Stato membro responsabile del controllo nelle acque soggette alla sua giurisdizione o alla sua sovranità e che costituisce una zona di pesca; che si dovrebbe disporre che lo Stato membro di bandiera trasmetta con mezzi informatici alla Commissione gli elenchi nominativi delle navi autorizzate ad esercitare le loro attività nelle zone di pesca e nell'« Irish Box » e garantire che lo Stato membro responsabile del controllo abbia accesso a tali dati;

    considerando che il contenimento dello sforzo di pesca dovrebbe essere gestito sia a livello degli Stati membri che a livello comunitario; che gli Stati membri debbono registrare lo sforzo di pesca per ogni zona e trasmettere mensilmente alla Commissione i dati aggregati relativi a tale sforzo;

    considerando che dovrebbe essere disposto nei casi in cui uno Stato membro abbia esaurito il livello di sforzo di pesca complessivo per una determinata zona, che le navi battenti bandiera di tale Stato membro cessino di esercitare la loro attività in tale zona;

    considerando che è necessario adottare disposizioni relative all'impiego degli attrezzi da pesca, per garantire che i pescherecci rispettino le limitazioni dello sforzo di pesca;

    considerando che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2847/93 (1),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 2847/93 è modificato come segue:

    1) Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente titolo:

    « TITOLO II BIS Controllo dello sforzo di pesca Articolo 19 bis 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai pescherecci comunitari autorizzati dagli Stati membri a norma dell'articolo 2, dell'articolo 3, paragrafo 5 e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 685/95 del Consiglio, del 27 marzo 1995, relativo alla gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie (*), ad esercitare l'attività di pesca nelle zone stabilite nell'allegato I di tale regolamento, nonché alle navi autorizzate dagli Stati membri ad esercitare l'attività di pesca per la cattura delle specie demersali nella zona situata a sud di 56° 30′ di latitudine nord, ad est di 12° di longitudine ovest e a nord di 50° 30′ di latitudine nord, in appresso denominata "Irish Box".

    2. Ai fini del presente titolo, i pescherecci la cui lunghezza fuori tutto è superiore a 18 metri sono considerati equivalenti a quelli di lunghezza tra le perpendicolari superiore ai 15 metri. Gli Stati membri notificano alla Commissione il metodo di misurazione prescelto. I pescherecci di tale lunghezza non autorizzati dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 2, dell'articolo 3, paragrafo 5 e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 685/95 non possono effettuare attività di pesca nella zona di cui al paragrafo 1.

    3. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, l'articolo 19 ter e l'articolo 19 quater si applicano esclusivamente ai pescherecci comunitari autorizzati ad esercitare l'attività di pesca per la cattura delle specie demersali.

    Articolo 19 ter 1. I capitani dei pescherecci comunitari comunicano, mediante un rapporto denominato "Effort Report" le seguenti informazioni:

    - il nome, il numero di identificazione esterna, l'indicativo radio ed il nome del capitano del peschereccio;

    - la localizzazione geografica del peschereccio cui la comunicazione si riferisce;

    - la data e l'ora di:

    - ciascuna uscita ed entrata in un porto situato all'interno di una zona;

    - ciascuna entrata nella zona;

    - ciascuna uscita dalla zona.

    2. Fatto salvo il paragrafo 1, i pescherecci che praticano la pesca interzonale che attraversano le linee di demarcazione delle zone più di una volta nell'arco di 24 ore, a condizione che si mantengano all'interno di un'area circoscritta a 5 miglia da una parte e dall'altra della linea fra le zone, provvedono a comunicare la loro prima entrata ed ultima uscita nel succitato periodo di 24 ore.

    3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i capitani, o i rappresentanti dei capitani, delle navi che battono la loro bandiera rispettino l'obbligo di comunicare le informazioni.

    Articolo 19 quater 1. I capitani di pescherecci comunitari o i loro rappresentanti provvedono a comunicare simultaneamente, via telex, via fax, mediante comunicazione telefonica debitamente registrata dal ricevente, o via radio per il tramite di una stazione radio autorizzata a norma della legislazione comunitaria a ricevere tali comunicazioni, o facendo ricorso a qualsiasi altro metodo riconosciuto secondo la procedura di cui all'articolo 36, le informazioni di cui all'articolo 19 ter, alle autorità competenti:

    - dello Stato membro di bandiera, e - dello Stato membro o degli Stati membri responsabili del controllo, qualora la nave intenda esercitare o abbia esercitato le proprie attività di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di tale Stato membro o Stati membri.

    Le informazioni di cui sopra debbono essere comunicate prima di ogni entrata ed uscita. Qualora per causa di forza maggiore la nave non sia in grado di trasmettere il messaggio, un altro natante può farlo in sua vece.

    2. Fatto salvo il paragrafo 1, allorché i capitani dei pescherecci comunitari - praticano attività di pesca interzonale, quale definita nell'articolo 19 ter, i capitani o i loro rappresentanti effettuano un "Effort report", ad intervalli di 24 ore, per la prima entrata e l'ultima uscita;

    - praticano attività di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del loro Stato membro di bandiera o dello Stato membro i cui pescherecci sono registrati, i capitani o i loro rappresentanti comunicano le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 19 ter alle autorità competenti dello Stato membro secondo le disposizioni adottate da tale Stato. Tali disposizioni non devono comunque essere, per quanto riguarda la sorveglianza dello sforzo di pesca, meno efficaci delle misure di cui al paragrafo 1. Lo Stato membro di bandiera provvede ad informare tempestivamente la Commissione delle disposizioni prospettate;

    - trascorrono un tempo inferiore alle 72 ore in mare, ma durante tale periodo intraprendono attività di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di un altro Stato membro o altri Stati membri, i capitani o i loro rappresentanti provvedono a comunicare, prima della partenza della nave, le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 19 ter alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri interessati ovvero dello Stato membro di bandiera tramite i metodi elencati al paragrafo 1. Le autorità competenti registrano tali informazioni in forma informatizzata. Il capitano o il suo rappresentante notificano immediatamente alle autorità competenti di cui sopra ogni eventuale modifica delle informazioni fornite.

    3. Tuttavia, sistemi di sorveglianza automatici in tempo reale autorizzati a norma della legislazione comunitaria costituiscono un metodo di comunicazione autorizzato per gli scopi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

    Articolo 19 quinquies Entro il 30 giugno 1997 il Consiglio decide in merito alle disposizioni proposte dalla Commissione sulla comunicazione delle catture, nonché sul sistema integrato informatizzato per il controllo dei dati di cui all'articolo 19 ter.

    Articolo 19 sexies 1. I capitani delle navi comunitarie registrano e contabilizzano nel loro giornale di bordo il tempo trascorso in una determinata zona secondo le seguenti modalità:

    per gli attrezzi mobili:

    - la data e l'ora dell'entrata della nave in una zona o dell'uscita da un porto situato nella zona;

    - la data e l'ora dell'uscita della nave dalla zona, o dell'entrata in un porto situato nella zona;

    per gli attrezzi fissi:

    - la data e l'ora dell'entrata della nave che utilizza l'attrezzo fisso in una zona o dell'uscita da un porto situato in tale zona;

    - la data e l'ora della prima e delle successive collocazioni degli attrezzi fissi nella zona in questione;

    - la data e l'ora del completamento delle operazioni di pesca con uso di attrezzi fissi;

    - la data e l'ora dell'uscita della nave dalla zona, o dell'entrata in un porto situato in tale zona.

    2. Fatto salvo il paragrafo 1, i capitani di pescherecci comunitari che praticano attività di pesca interzonale quale definita nell'articolo 19 ter registrano la data e l'ora della loro prima entrata e della loro ultima uscita.

    3. I capitani di pescherecci comunitari che effettuano attività di pesca per la cattura di specie demersali registrano nel giornale di bordo le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 19 ter.

    4. Per le navi che sono esonerate dall'obbligo di tenere un giornale di bordo, lo Stato membro di bandiera procede a controlli per sondaggio, per stabilire lo sforzo complessivo esercitato in un tipo di pesca.

    5. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 36.

    Articolo 19 septies 1. Lo Stato membro di bandiera completa lo schedario o gli schedari che ha creato a norma delle disposizioni del regolamento (CE) n. 109/94 della Commissione, del 19 gennaio 1994, relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca (*), inserendovi i dati contenuti negli elenchi nominativi delle navi di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 685/95.

    2. Lo Stato membro di bandiera trasmette per via informatica, di preferenza per posta elettronica, i dati di cui al paragrafo 1, secondo le procedure previste dal regolamento (CE) n. 109/94.

    3. La Commissione, secondo la procedura stabilita dal regolamento (CE) n. 109/94, provvede a che gli Stati membri responsabili del controllo dispongano dei dati riguardanti l'identificazione dei pescherecci che hanno accesso alle acque poste sotto la loro giurisdizione o sovranità.

    Articolo 19 octies Ciascuno Stato membro registra gli sforzi di pesca delle navi battenti la propria bandiera in ognuna delle zone di pesca e nell'"Irish Box" di cui all'articolo 19 bis per la pesca delle specie demersali, in base alle informazioni disponibili contenute nei giornali di bordo e a quelle raccolte secondo le disposizioni di cui all'articolo 19 sexies, paragrafo 4.

    Articolo 19 nonies Ciascuno Stato membro determina globalmente gli sforzi di pesca delle navi battenti la sua bandiera di lunghezza inferiore a 15 metri tra perpendicolari o a 18 metri fuori tutto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 2, nelle zone di pesca e nell'"Irish Box" di cui all'articolo 19 bis.

    Articolo 19 decies Ciascuno Stato membro notifica per via informatica alla Commissione, secondo le procedure previste dal regolamento (CE) n. 109/94, i dati aggregati relativi allo sforzo di pesca entro i seguenti termini:

    - anteriormente al 15 di ciascun mese per lo sforzo realizzato nel corso del mese precedente in ciascuna delle zone di pesca e nell'"Irish Box" di cui all'articolo 19 bis, per le specie demersali;

    - entro la fine del primo mese di ciascun trimestre civile per lo sforzo realizzato nel corso del trimestre precedente per ciascuna delle zone di cui all'articolo 19 bis per le specie pelagiche. »

    2) Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente articolo:

    « Articolo 20 bis 1. Qualora le navi da pesca cui si applica il titolo II bis svolgano la loro attività nelle zone di pesca e nell'"Irish Box" di cui all'articolo 19 bis, esse possono trasportare e utilizzare solamente l'attrezzo o gli attrezzi da pesca corrispondenti.

    2. Tuttavia, i pescherecci che nel corso di una stessa bordata esercitano la propria attività anche in zone di pesca diverse da quelle di cui al paragrafo 1 possono trasportare gli attrezzi necessari per la loro attività nelle zone in questione, a condizione che gli attrezzi presenti a bordo che non possono essere utilizzati nella zona o nelle zone di pesca e nell'"Irish Box" di cui all'articolo 19 bis siano sistemati in modo tale da non risultare agevolmente utilizzabili, a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, secondo comma.

    3. Le disposizioni relative all'identificazione degli attrezzi da pesca fissi sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 36. »

    3) Dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti articoli:

    « Articolo 21 bis Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, punto i) del regolamento (CE) n. 685/95 e all'articolo 4, secondo trattino del regolamento (CE) n. 2027/95 del Consiglio, del 15 giugno 1995, che istituisce un regime di gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie (*), ogni Stato membro stabilisce la data alla quale ritiene che le navi battenti la propria bandiera, o registrate nel suo territorio, abbiano raggiunto lo sforzo di pesca massimo per una determinata zona stabilito da tale ultimo regolamento.

    Esso vieta provvisoriamente, a decorrere da tale data, l'attività di pesca ai pescherecci in questione nella zona di pesca considerata. Tale misura è comunicata immediatamente alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

    Articolo 21 ter Qualora si ritenga che le navi battenti bandiera di uno Stato membro abbiano utilizzato il 70 % dello sforzo di pesca massimo per una determinata zona stabilito dal regolamento (CE) n. 2027/95, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 685/95.

    Articolo 21 quater 1. In base alle informazioni di cui all'articolo 19 decies la Commissione si assicura che i livelli massimi dello sforzo di pesca stabiliti dal regolamento (CE) n. 2027/95 siano rispettati.

    2. In seguito ad una notifica effettuata a norma dell'articolo 21 bis o di propria iniziativa la Commissione stabilisce, in base alle informazioni disponibili, la data alla quale si ritiene che il livello massimo dello sforzo di pesca di uno Stato membro per una determinata zona sia stato raggiunto. A partire da questa data, le navi battenti bandiera di tale Stato membro non eserciteranno più l'attività di pesca nella zona considerata. »

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1996.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 1995.

    Per il Consiglio Il Presidente J. A. GRIÑÁN

    (*) GU n. L 71 del 31. 3. 1995, pag. 5.

    (*) GU n. L 19 del 22. 1. 1994, pag. 5.

    (*) GU n. L 199 del 24. 8. 1995, pag. 1.

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