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Document 31995R2845

Regolamento (CE) n. 2845/95 della Commissione, del 7 dicembre 1995, relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Belgio

GU L 296 del 9.12.1995, p. 14–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2845/oj

31995R2845

Regolamento (CE) n. 2845/95 della Commissione, del 7 dicembre 1995, relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Belgio

Gazzetta ufficiale n. L 296 del 09/12/1995 pag. 0014 - 0014


REGOLAMENTO (CE) N. 2845/95 DELLA COMMISSIONE del 7 dicembre 1995 relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Belgio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3362/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1994, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1995 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2780/95 (3), prevede dei contingenti di sogliola per il 1995;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sogliola nelle acque della divisione CIEM VII a da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio hanno esaurito il contingente assegnato per il 1995; che il Belgio ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 2 novembre 1995; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque della divisione CIEM VII a eseguite da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio abbiano esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 1995.

La pesca della sogliola nelle acque della divisione CIEM VII a eseguita da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 2 novembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 1995.

Per la Commissione Emma BONINO Membro della Commissione

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