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Document 31995R1768

    Regolamento (CE) n. 1768/95 della Commissione, del 24 luglio 1995, che definisce le norme di attuazione dell'esenzione agricola prevista dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali

    GU L 173 del 25.7.1995, p. 14–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/04/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1768/oj

    31995R1768

    Regolamento (CE) n. 1768/95 della Commissione, del 24 luglio 1995, che definisce le norme di attuazione dell'esenzione agricola prevista dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali

    Gazzetta ufficiale n. L 173 del 25/07/1995 pag. 0014 - 0021


    REGOLAMENTO (CE) N. 1768/95 DELLA COMMISSIONE del 24 luglio 1995 che definisce le norme di attuazione dell'esenzione agricola prevista dall'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (« il regolamento di base ») (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

    considerando che l'articolo 14 del regolamento di base prevede una deroga alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali ai fini della salvaguardia della produzione agricola (esenzione agricola);

    considerando che le condizioni per porre in applicazione la deroga di cui al paragrafo 1 e per salvaguardare i legittimi interessi del costitutore e dell'agricoltore devono essere definite in norme di attuazione, sulla base dei criteri specificati nell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento di base;

    considerando che il presente regolamento definisce tali condizioni specificando, in particolare, gli obblighi degli agricoltori, dei soggetti che curano la lavorazione e dei titolari, risultanti dai predetti criteri;

    considerando che tali obblighi riguardano essenzialmente il pagamento, da parte degli agricoltori, di un'equa remunerazione del titolare per il ricorso fatto alla deroga, la fornitura di informazioni, la salvaguardia dell'identità del prodotto del raccolto sottoposto a trattamento con quello risultante dalla lavorazione, e il controllo del rispetto delle disposizioni sulla deroga;

    considerando inoltre che la definizione dei « piccoli agricoltori » che non sono tenuti a corrispondere una remunerazione al titolare per il ricorso alla deroga, è completata, specie per quegli agricoltori che coltivano talune piante foraggere e patate;

    considerando che la Commissione osserverà attentamente, nell'insieme della Comunità, gli effetti che potrà avere la definizione di « piccoli agricoltori » contenuta nel regolamento di base, con particolare riguardo alle implicazioni del ritiro dei seminativi, nonché, per le patate, la superficie massima stabilita nello stesso regolamento, dal punto di vista della remunerazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3 di detto regolamento, e, se del caso, formulerà opportune proposte per l'adozione di misure atte a favorire una maggiore coerenza a livello comunitario circa il rapporto tra l'utilizzazione di materiale di moltiplicazione autorizzato e l'utilizzazione del prodotto del raccolto in base alla deroga di cui all'articolo 14 del regolamento di base;

    considerando, tuttavia, che non è stato ancora possibile valutare la misura del ricorso a deroghe comparabili nel quadro delle normative in vigore negli Stati membri, relativamente agli importi da corrispondere normalmente per la produzione soggetta a licenza di materiali di moltiplicazione di varietà protette da dette normative degli Stati membri;

    considerando, quindi, che la Commissione non è oggi in grado di definire in modo adeguato, nell'ambito della discrezionalità concessa al legislatore comunitario dall'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento di base, l'ammontare dell'equa remunerazione che deve essere sensibilmente inferiore all'importo da corrispondere per la produzione soggetta a licenza di materiale di moltiplicazione;

    considerando, tuttavia, che l'ammontare iniziale e il sistema di adattamenti successivi devono essere precisati al più presto possibile e comunque non oltre il 1° luglio 1997;

    considerando, inoltre, che il presente regolamento si propone di specificare il nesso fra la privativa comunitaria per ritrovati vegetali e i diritti derivati dalle disposizioni dell'articolo 14 del regolamento di base, da un lato, e fra l'utilizzazione concessa all'agricoltore e alla sua azienda, dall'altro;

    considerando, infine, che vanno chiarite le conseguenze del mancato adempimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni in questione;

    considerando che il consiglio d'amministrazione è stato consultato;

    considerando che le disposizioni previste in questo regolamento sono conformi ai pareri del comitato permanente delle privative per ritrovati vegetali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPITOLO 1

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Campo di applicazione

    1. Il presente regolamento definisce le norme di attuazione delle condizioni per porre in applicazione la deroga di cui all'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento di base.

    2. Le condizioni si applicano ai diritti del titolare, di cui all'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento di base, e al loro esercizio, ai suoi obblighi e al relativo adempimento, all'autorizzazione e al suo uso, nonché agli obblighi dell'agricoltore e al loro adempimento, nella misura in cui tali diritti, tale autorizzazione e tali obblighi derivino dalle disposizioni dell'articolo 14 del regolamento di base. Esse si applicano anche ai diritti, all'autorizzazione e agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento di base nei confronti di terzi.

    3. Salvo diversa indicazione nel presente regolamento, le modalità particolari relative all'esercizio dei diritti, all'uso delle autorizzazioni o all'adempimento degli obblighi sono disciplinate dalla legislazione, compreso il diritto privato internazionale dello Stato membro in cui si trova l'azienda agricola che ha fatto ricorso alla deroga.

    Articolo 2

    Salvaguardia degli interessi

    1. Le condizioni di cui all'articolo 1 sono osservate dal titolare, che rappresenta il costitutore, e dall'agricoltore in modo da salvaguardare i legittimi interessi dell'uno e dell'altro.

    2. Gli interessi legittimi non si considerano salvaguardati se uno o più di essi vengono compromessi senza tenere conto dell'esigenza di mantenere un ragionevole equilibrio fra tutti questi diritti, o dell'esigenza di una proporzionalità fra lo scopo della rispettiva condizione e l'effetto concreto della sua osservanza.

    CAPITOLO 2

    IL TITOLARE E L'AGRICOLTORE

    Articolo 3

    Il titolare

    1. I diritti e gli obblighi del titolare che derivano dalle disposizioni dell'articolo 14 del regolamento di base specificate nel presente regolamento, diversi dal diritto ad un pagamento già quantificabile dell'equa remunerazione di cui all'articolo 5, non possono essere ceduti a terzi. Essi vanno tuttavia inclusi nei diritti e negli obblighi inerenti a un'eventuale cessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali di cui all'articolo 23 del regolamento di base.

    2. I diritti di cui al paragrafo 1 possono essere rivendicati a livello comunitario, nazionale, regionale o locale da singoli titolari, da più titolari congiuntamente o da un'organizzazione di titolari stabilita nella Comunità. Un'organizzazione di titolari può agire soltanto per conto dei suoi membri, e solo per quelli fra essi che le abbiano conferito per iscritto il rispettivo mandato. L'organizzazione agisce tramite uno o più rappresentanti o tramite controllori da essa accreditati, nei limiti dei rispettivi mandati.

    3. Un rappresentante del titolare o di un'organizzazione di titolari o un controllore accreditato deve:

    a) essere domiciliato o avere la propria sede o uno stabilimento nel territorio della Comunità;

    b) essere in possesso di autorizzazione scritta del titolare o dell'organizzazione;

    c) documentare le condizioni di cui ai punti a) e b), facendo riferimento alle pertinenti informazioni pubblicate dai titolari o da essi comunicate alle organizzazioni di agricoltori, o in altro modo, e fornire, su richiesta, copia dell'autorizzazione scritta di cui al punto b) a tutti gli agricoltori nei confronti del quale rivendichi i suoi diritti.

    Articolo 4

    L'agricoltore

    1. L'autorizzazione e gli obblighi dell'agricoltore, che derivano dalle disposizioni dell'articolo 14 del regolamento di base specificate nel presente regolamento o in misure adottate a norma del presente regolamento, non possono essere ceduti a terzi. Essi vanno tuttavia inclusi nei diritti e negli obblighi inerenti a un'eventuale cessione dell'azienda agricola, salvo accordo diverso nell'atto di trasferimento dell'azienda riguardo all'obbligo del pagamento di un'equa remunerazione di cui all'articolo 5. Il trasferimento dell'autorizzazione e degli obblighi diventa effettivo alla data dell'entrata in vigore della cessione dell'azienda.

    2. Per « azienda propria » ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento di base si intende l'azienda, o parte di essa effettivamente destinata dall'agricoltore a coltura vegetale, sia essa di sua proprietà o altrimenti gestita sotto la sua responsabilità diretta e in proprio, in particolare nel caso di affittanze. La vendita di un'azienda o di una sua parte per essere sfruttata da terzi è considerata cessione ai sensi del paragrafo 1.

    3. La persona o le persone che, nel momento in cui viene reclamato l'adempimento di un obbligo, risultano proprietarie dell'azienda interessata vengono considerate come agricoltori, a meno che non dimostrino che l'agricoltore che deve adempiere all'obbligo previsto dai paragrafi 1 e 2 è una persona diversa.

    CAPITOLO 3

    REMUNERAZIONE

    Articolo 5

    Ammontare della remunerazione

    1. L'ammontare dell'equa remunerazione da corrispondere al titolare ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino del regolamento di base può essere oggetto di un contratto fra il titolare e l'agricoltore.

    2. Qualora tale contratto non sia stato stipulato o non sia applicabile, l'ammontare della remunerazione è sensibilmente più basso di quello da corrispondere per la produzione, soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione della categoria inferiore avente diritto alla certificazione ufficiale, della stessa varietà nella stessa zona.

    Qualora non abbia avuto luogo nella zona in cui è situata l'azienda agricola alcuna produzione, soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione della varietà interessata, e non vi sia uniformità di livello del predetto ammontare nell'insieme della Comunità, la remunerazione è sensibilmente inferiore all'ammontare normalmente compreso, per lo stesso scopo, nel prezzo di vendita, in quella zona, del materiale di moltiplicazione della categoria più bassa avente diritto alla certificazione ufficiale di tale qualità, purché non sia maggiore del predetto ammontare addebitato nella zona in cui lo stesso materiale di moltiplicazione viene prodotto.

    3. L'ammontare dell'equa remunerazione si considera sensibilmente inferiore ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, quarto comma del regolamento di base, come precisato nel precedente paragrafo 2, se non supera l'importo necessario per stabilire o per stabilizzare, in quanto fattore economico determinante la misura in cui viene fatto ricorso alla deroga, un rapporto sufficientemente equilibrato tra l'utilizzazione del materiale di moltiplicazione autorizzato e l'impianto del prodotto del raccolto delle rispettive varietà oggetto di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali. Detto rapporto si considera sufficientemente equilibrato se garantisce al titolare, nell'insieme, un legittimo compenso per l'utilizzo complessivo del ritrovato vegetale.

    Articolo 6

    Obbligazione personale di pagamento

    1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, l'obbligazione personale dell'agricoltore di corrispondere l'equa remunerazione si pone in essere dal momento in cui utilizza effettivamente il prodotto del raccolto ai fini di moltiplicazione in campo.

    Il titolare può stabilire la data e la forma di pagamento. Non può comunque fissare per il pagamento una data anteriore a quella di decorrenza dell'obbligo.

    2. Nel caso di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali concessa conformemente all'articolo 116 del regolamento di base, l'obbligazione personale dell'agricoltore che abbia il diritto di applicare le disposizioni dell'articolo 116, paragrafo 4, secondo trattino del regolamento di base si pone in essere nel momento in cui utilizza effettivamente il prodotto del raccolto a fini di moltiplicazione in campo dopo il 30 giugno 2001.

    Articolo 7

    Piccoli agricoltori

    1. Una superficie sulla quale vengono coltivati vegetali ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, terzo trattino del regolamento di base, è una superficie piantata ai fini di una coltura e di un raccolto regolari. In particolare, non vengono considerate superfici a coltura vegetale boschi, pascoli permanenti piantati per una durata superiore a cinque anni, prativi naturali permanenti e assimilati, determinati dal comitato permanente delle privative per ritrovati vegetali.

    2. Le superfici dell'azienda agricola sulle quali sono stati coltivati vegetali, ma temporaneamente o definitivamente ritirate dalla produzione nella campagna di commercializzazione che inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno civile successivo (« la campagna di commercializzazione »), in cui scade il pagamento della remunerazione, sono considerate superfici sulle quali continua la coltivazione, nel caso in cui la Comunità o lo Stato membro interessato corrispondano sovvenzioni o indennizzi per il ritiro dalla produzione.

    3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 14, paragrafo 3, terzo trattino, primo sottotrattino del regolamento di base, nel caso di altre specie vegetali (articolo 14, paragrafo 3, terzo trattino, secondo sottotrattino del regolamento di base) sono considerati agricoltori quei piccoli agricoltori che a) nel caso delle piante foraggere contemplate in quest'ultima disposizione: indipendentemente dalla superficie sulla quale coltivano vegetali diversi, non coltivino queste piante foraggere per una durata non superiore a cinque anni su una superficie più ampia di quella che sarebbe necessaria per produrre 92 tonnellate di cereali per raccolto,

    b) nel caso delle patate: indipendentemente dalla superficie sulla quale coltivano vegetali diversi dalle patate, non coltivino patate su una superficie più ampia di quella che sarebbe necessaria per produrre 185 tonnellate di patate per raccolto.

    4. Il calcolo delle superfici di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 è effettuato, per il territorio di ciascuno Stato membro,

    - nel caso di specie vegetali alle quali si applica il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio (1) e nel caso di piante foraggere diverse da quelle già contemplate nelle disposizioni pertinenti, in conformità alle disposizioni del precitato regolamento, articoli 3 e 4, o a disposizioni adottate ai sensi dello stesso regolamento e - nel caso delle patate, sulla base di un raccolto medio per ettaro determinato nello Stato membro interessato, conformemente ai dati statistici forniti in base al regolamento (CEE) n. 959/93 (2) del Consiglio, concernente i dati statistici che gli Stati membri devono fornire sui prodotti agricoli diversi dai cereali.

    5. L'agricoltore che dichiari di essere un « piccolo agricoltore » dimostra, in caso di contestazione, di essere in possesso dei requisiti richiesti per questa categoria di agricoltori. I requisiti previsti per i « piccoli agricoltori » ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1765/92 non si applicano a questo fine, salvo che il titolare non accetti il contrario.

    CAPITOLO 4

    L'INFORMAZIONE

    Articolo 8

    Informazioni dell'agricoltore

    1. Gli elementi informativi specifici che l'agricoltore è tenuto a fornire al titolare ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, sesto trattino del regolamento di base, possono formare oggetto di un contratto fra il titolare e l'agricoltore interessato.

    2. Qualora tale contratto non sia stato stipulato o non sia applicabile, l'agricoltore è tenuto a fornire al titolare che ne faccia richiesta, fatti salvi i requisiti informativi previsti da altra normativa comunitaria o degli Stati membri, una dichiarazione in merito all'informazione pertinente. Sono considerati rilevanti i seguenti elementi:

    a) il nome dell'agricoltore, il luogo del suo domicilio e l'indirizzo della sua azienda,

    b) il fatto che l'agricoltore abbia utilizzato o meno nella sua azienda il prodotto del raccolto di materiale appartenente a una o più varietà del titolare,

    c) se l'agricoltore ha utilizzato tale materiale, la quantità del prodotto del raccolto appartenente alla varietà o alle varietà interessate, che siano state utilizzate dall'agricoltore in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento di base,

    d) alla stessa condizione, il nome e l'indirizzo della persona o delle persone che abbiano fornito un servizio di lavorazione del relativo prodotto del raccolto per impiantarlo,

    e) se l'informazione ottenuta in base ai punti b), c), o d) non può essere confermata ai sensi di quanto disposto all'articolo 14, la quantità del materiale di moltiplicazione autorizzato delle varietà utilizzate, nonché il nome e l'indirizzo del suo fornitore o dei suoi fornitori, e f) per l'agricoltore che si richiama alle disposizioni dell'articolo 116, paragrafo 4, secondo trattino del regolamento di base, se ha già fatto uso della varietà interessata ai fini previsti dall'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento di base senza corresponsione di alcuna remunerazione e, in caso affermativo, da quando.

    3. Le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere b), c) ed e) si riferiscono alla campagna di commercializzazione in corso e a una o più delle tre campagne precedenti, per le quali il titolare non abbia già fatto una precedente richiesta di informazioni ai sensi dei paragrafi 4 o 5.

    La prima campagna di commercializzazione alla quale l'informazione si riferisce dev'essere in ogni caso quella in cui è stata fatta la prima di tali richieste sulla varietà o sulle varietà e sull'agricoltore interessato, purché il titolare abbia preso le opportune misure per assicurarsi che l'agricoltore, prima o nel momento stesso dell'acquisto del materiale di moltiplicazione della varietà o delle varietà, era informato almeno dell'avvenuta presentazione della domanda di concessione di privativa comunitaria per ritrovati vegetali o dell'avvenuta concessione di una tale privativa e delle condizioni relative all'impiego di tale materiale di moltiplicazione.

    Nel caso di varietà contemplate dall'articolo 116 del regolamento di base e per gli agricoltori che abbiano diritto a far valere le disposizioni dell'articolo 116, paragrafo 4, secondo trattino del regolamento di base, la prima campagna di commercializzazione e il 2001/2002.

    4. Nella domanda il titolare specifica il proprio nome e indirizzo, la varietà o le varietà sulle quali ha interesse a ottenere informazioni, e il riferimento o i riferimenti alla(e) relativa(e) privativa(e) comunitaria(e) per ritrovati vegetali. Se l'agricoltore lo richiede, la domanda è fatta per iscritto il titolare presenta la documentazione comprovante la sua titolarità. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 5, la richiesta va presentata direttamente all'agricoltore interessato.

    5. Una richiesta non presentata direttamente all'agricoltore interessato è considerata conforme alle disposizioni del paragrafo 4, terza frase, se inviata agli agricoltori tramite i seguenti organismi o persone con il loro consenso preventivo:

    - organizzazioni di agricoltori o cooperative, per tutti gli agricoltori iscritti a tali organizzazioni o cooperative, o - fornitori di servizi di trattamento, per tutti gli agricoltori ai quali essi abbiano fornito un servizio di trattamento del prodotto del raccolto destinato ad essere piantato, nella corrente campagna di commercializzazione e nelle tre precedenti campagne a partire da quella specificata nel paragrafo 3, oppure - fornitori di materiali di moltiplicazione autorizzati di varietà del titolare, per tutti gli agricoltori ai quali essi abbiano fornito tale materiale di moltiplicazione nella corrente campagna di commercializzazione e nelle precedenti tre campagne, a partire da quella specificata nel paragrafo 3.

    6. Per una richiesta fatta in conformità alle disposizioni del paragrafo 5, non è necessaria la specifica dei singoli agricoltori. Le organizzazioni, le cooperative, i servizi di trattamento o i fornitori possono essere autorizzati dagli agricoltori interessati a fornire le informazioni richieste al titolare.

    Articolo 9

    Informazioni del servizio di trattamento

    1. Gli elementi informativi specifici che il servizio di trattamento è tenuto a fornire al titolare ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, sesto trattino del regolamento di base, possono formare oggetto di un contratto fra il titolare e il servizio di trattamento interessato.

    2. Qualora tale contratto non sia stato stipulato o non sia applicabile, il servizio di trattamento è tenuto a fornire, fatti salvi i requisiti informativi previsti da altra normativa comunitaria o degli Stati membri, al titolare che ne faccia richiesta, una dichiarazione in merito all'informazione pertinente. Sono considerati rilevanti i seguenti elementi:

    a) il nome del servizio di trattamento, il luogo del suo domicilio e l'indirizzo legale dell'attività,

    b) il fatto che il servizio di trattamento abbia trattato o meno, a fini di impianto, il prodotto del raccolto di una o più varietà del titolare, quando la varietà o le varietà sono state dichiarate o note per altre vie al servizio di trattamento,

    c) se il servizio ha effettuato il trattamento, la quantità del prodotto del raccolto che appartiene alla varietà o alle varietà in questione, trattato dal suddetto servizio per essere piantato, e la quantità complessiva risultante da tale trattamento,

    d) le date ed i luoghi del trattamento di cui al punto c), e e) il nome e l'indirizzo della persona o delle persone alle quali il servizio di trattamento di cui al punto c) è stato fornito, e le rispettive quantità.

    3. Le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera b), c), d) ed e) si riferiscono alla campagna di commercializzazione in corso e a una o più delle tre campagne precedenti, per le quali il titolare non abbia già fatto una precedente richiesta di informazioni ai sensi dei paragrafi 4 o 5; la prima campagna di commercializzazione alla quale le informazioni si riferiscono è tuttavia quella in cui è stata fatta la prima richiesta riguardo alla varietà o alle varietà e al servizio che ha effettuato il trattamento.

    4. Le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4 si applicano mutatis mutandis.

    5. Una richiesta non presentata direttamente al servizio di trattamento interessato, è considerata conforme alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4, terza frase, se inviata ai servizi di trattamento attraverso i seguenti organismi o persone, con il loro consenso preventivo;

    - organizzazioni di servizi di trattamento della Comunità, costituiti a livello comunitario, nazionale, regionale o locale, per tutti i servizi di trattamento che sono membri di tale organizzazione o in essa rappresentati;

    - agricoltori, per tutti i servizi di trattamento che abbiano fornito ad essi un trattamento del rispettivo prodotto del raccolto, a fini di impianto, nella corrente campagna di commercializzazione e nelle tre precedenti campagne a partire da quella specificata nel paragrafo 3.

    6. Per una richiesta presentata in conformità del paragrafo 5, non è necessario la specifica dei singoli servizi di trattamento. Le organizzazioni o gli agricoltori possono essere autorizzati dai rispettivi servizi di trattamento a fornire le informazioni necessarie al titolare.

    Articolo 10

    Informazioni del titolare

    1. Gli elementi informativi forniti dal titolare all'agricoltore ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino del regolamento di base possono essere oggetto di un contratto fra l'agricoltore e il titolare interessato.

    2. Qualora tale contratto non sia stato stipulato o non sia applicabile, fatti salvi i requisiti informativi previsti da altra normativa comunitaria o dalle normative degli Stati membri, il titolare è tenuto a fornire all'agricoltore, al quale il titolare chieda il pagamento della remunerazione di cui all'articolo 5 e che ne faccia richiesta, l'informazione pertinente. Sono considerati rilevanti i seguenti elementi:

    - l'importo da corrispondere per la produzione, soggetta a licenza, del materiale di moltiplicazione della categoria più bassa avente diritto alla certificazione ufficiale, della stessa varietà nella zona in cui è ubicata l'azienda agricola, o - se nella zona in cui è ubicata l'azienda agricola non ha avuto luogo una produzione, soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione della varietà considerata e se sul piano comunitario non esiste un livello uniforme del predetto ammontare, l'ammontare normalmente compreso, per questo scopo, nel prezzo al quale il materiale di moltiplicazione della categoria più bassa avente diritto alla certificazione ufficiale di questa varietà è venduto nella stessa zona, nonché il predetto importo da corrispondere nella zona in cui il materiale di moltiplicazione viene prodotto.

    Articolo 11

    Informazioni degli organismi ufficiali

    1. Una richiesta d'informazioni sull'impiego effettivo di materiale, per coltura, di particolari specie o varietà, o sui risultati di tale impiego, rivolta da un titolare a un organismo ufficiale, deve essere presentata per iscritto. In tale richiesta il titolare specifica il nome e l'indirizzo, la varietà o le varietà per le quali ha interesse a ottenere le informazioni e il tipo di informazione di cui ha bisogno. Egli fornisce anche una prova della sua titolarità.

    2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 12, l'organismo ufficiale può negare le informazioni richieste soltanto se - esso non partecipa al controllo della produzione agricola, o - non è autorizzato, ai sensi delle norme comunitarie o di quelle degli Stati membri che disciplinano la riservatezza generale prevista per le attività degli organismi ufficiali, a fornire tali informazioni al titolare, o - il diniego dell'informazione rientra nella sfera di discrezionalità, prevista dalla normativa comunitaria o da quelle degli Stati membri a norma delle quali l'informazione è stata raccolta, o - le informazioni richieste non sono disponibili o non lo sono più, o - non possono essere ottenute nel normale espletamento delle funzioni dell'organismo ufficiale, o - possono essere raccolte solo con oneri amministrativi o finanziari supplementari, o - le informazioni si riferiscono specificamente a materiale che non fa parte delle varietà del titolare.

    Gli organismi ufficiali competenti informano la Commissione sulle modalità dell'esercizio della discrezionalità di cui al precedente terzo trattino.

    3. Nel fornire le informazioni, l'organismo ufficiale non fa distinzione fra i titolari. L'organismo ufficiale può fornire le informazioni richieste mettendo a disposizione del titolare copie di documenti contenenti informazioni aggiuntive a quelle riguardanti il materiale attinente a varietà del titolare, purché sia garantita l'impossibilità di identificare i soggetti protetti ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 12.

    4. Se l'organismo ufficiale decide di negare l'informazione richiesta, deve informarne per iscritto il titolare che l'ha richiesta e indicare le ragioni di questa decisione.

    Articolo 12

    Protezione dei dati personali

    1. Chiunque fornisca o riceva informazioni contemplate negli articoli 8, 9, 10 o 11 è soggetto, per quanto concerne i dati personali, alle disposizioni della normativa comunitaria sulla protezione delle persone riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali.

    2. Chiunque ottenga informazioni a norma degli articoli 8, 9, 10 o 11 non può, senza previo consenso della persona che le ha fornite, passare ad altri alcuna di esse o servirsene per qualsiasi scopo diverso da quello dell'esercizio della privativa comunitaria per ritrovati vegetali o per servirsi dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 14 del regolamento di base.

    CAPITOLO 5

    ALTRI OBBLIGHI

    Articolo 13

    Obblighi in caso di trattamento fuori dell'azienda agricola

    1. Fatte salve le restrizioni che gli Stati membri possono aver stabilito in virtù dell'articolo 14, paragrafo 3, secondo trattino del regolamento di base, il prodotto del raccolto di una varietà tutelata da una privativa comunitaria per ritrovati vegetali non può essere trasferito senza pevio conenso del titolare fuori dall'azienda nella quale è stato ottenuto, allo scopo di sottoporlo a trattamento a fini d'impianto, salvo che l'agricoltore a) abbia messo in atto misure idonee per assicurare l'identità del prodotto sottoposto a trattamento con quello risultante da tale operazione, e b) garantisca che il trattamento effettivo è eseguito da un operatore che fornisce servizi di trattamento del prodotto del raccolto destinato a essere piantato, il quale:

    - sia registrato in base a una legislazione che lo Stato membro interessato ha adottato per motivi di pubblico interesse, o imponga all'agricoltore di denunciare questa attività, limitatamente alle varietà tutelate da una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, al competente organismo appositamente istituito, designato o autorizzato nello Stato membro da un organismo ufficiale o da un'organizzazione di titolari, di agricoltori o di servizi di trattamento, per essere successivamente incluso in un elenco redatto dal citato organismo competente, e - imponga all'agricoltore di mettere anche a punto misure idonee per assicurare l'identità del prodotto sottoposto a trattamento con quello risultante da tale operazione.

    2. Ai fini dell'iscrizione nel registro degli addetti al trattamento di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono stabilire i requisiti di qualificazione che debbono essere soddisfatti da questi servizi.

    3. I registri o elenchi di cui al paragrafo 1 sono pubblicati o messi a disposizione delle organizzazioni di titolari, agricoltori e servizi di trattamento.

    4. Gli elenchi di cui al paragrafo 1 sono compilati al più tardi entro il 1° luglio 1997.

    CAPITOLO 6

    CONTROLLO DA PARTE DEL TITOLARE

    Articolo 14

    Controllo degli agricoltori

    1. Ai fini del controllo, da parte del titolare, del rispetto delle disposizioni dell'articolo 14 del regolamento di base, richiamato nel presente regolamento, per quanto concerne l'adempimento degli obblighi dell'agricoltore, questi, su richiesta del titolare,

    a) fornisce una prova a sostegno delle sue dichiarazioni ai sensi dell'articolo 8, esibendo i documenti pertinenti in suo possesso, quali fatture, etichette impiegate o ogni altro strumento appropriato, come quello previsto dall'articolo 13, paragrafo 1 punto a) riguardante:

    - la fornitura di servizi di trattamento del prodotto del raccolto della varietà del titolare destinato a essere piantato da terzi, o - nel caso previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), la fornitura di materiale di moltiplicazione della varietà del titolare,

    o attraverso una presentazione del terreno o delle infrastrutture di magazzinaggio.

    b) fornisce o mette a disposizione la prova di cui all'articolo 4, paragrafo 3 o all'articolo 7, paragrafo 5.

    2. Fatte salve le altre normative comunitarie o degli Stati membri, gli agricoltori sono tenuti a conservare tutti i documenti o strumenti contemplati al paragrafo 1 almeno per il periodo specificato nell'articolo 8, paragrafo 3, a condizione che per le etichette usate, l'informazione del titolare prevista all'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma comprenda le istruzioni per la conservazione dell'etichetta riguardante il materiale di moltiplicazione fornito.

    Articolo 15

    Controllo dei servizi di trattamento

    1. Ai fini del controllo, da parte del titolare, del rispetto delle disposizioni dell'articolo 14 del regolamento di base richiamato nel presente regolamento, per quanto concerne l'adempimento degli obblighi del servizio di trattamento, quest'ultimo fornisce, su richiesta del titolare, la prova a sostegno della sua dichiarazione ai sensi dell'articolo 9, esibendo i documenti giustificativi in suo possesso, quali fatture, dispositivi atti a identificare il materiale, o qualsiasi altro dispositivo appropriato, quale quello richiesto dall'articolo 13, paragrafo 1 punto b), secondo trattino, o campioni del materiale trattato, attinenti al servizio fornito per il trattamento del prodotto del raccolto di una varietà del titolare agli agricoltori per essere piantato, o attraverso la presentazione dei suoi impianti di trattamento o magazzinaggio.

    2. Fatte salve altre normative comunitarie o degli Stati membri, i servizi di trattamento sono tenuti a conservare ogni documento o dispositivo di cui al paragrafo 1 almeno per il periodo specificato nell'articolo 9, paragrafo 3.

    Articolo 16

    Modalità di controllo

    1. Il controllo è eseguito dal titolare. Egli può prendere misure necessarie per avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni di agricoltori, dei servizi di trattamento, delle cooperative o di altri circoli della comunità agricola.

    2. Le condizioni riguardanti i metodi di controllo definite in accordi fra le organizzazioni di titolari e di agricoltori o servizi di trattamento, stabilite nella Comunità, rispettivamente a livello comunitario, regionale o locale, fungono da direttive, se tali accordi sono stati notificati per iscritto alla Commissione dai rappresentanti autorizzati delle organizzazioni interessate e pubblicati nella « Gazzetta ufficiale » edita dall'ufficio comunitario delle varietà vegetali.

    CAPITOLO 7

    VIOLAZIONI E RIVENDICAZIONI DI DIRITTO CIVILE SPECIFICO

    Articolo 17

    Violazioni

    Il titolare può far valere i diritti conferiti dalla privativa comunitaria per ritrovati vegetali nei confronti di una persona che contravvenga ad una qualsiasi delle condizioni o limitazioni previste dalla deroga ai sensi dell'articolo 14 del regolamento di base richiamato dal presente regolamento.

    Articolo 18

    Rivendicazioni di diritto civile specifico

    1. Per ottenere il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento di base, richiamato dal presente regolamento, il titolare può citare in giudizio la persona di cui all'articolo 17.

    2. Qualora tale persona abbia violato ripetutamente e intenzionalmente l'obbligo di cui all'articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino, del regolamento di base, per quanto concerne una o più varietà dello stesso titolare, il risarcimento dovuto a quest'ultimo per ogni ulteriore danno a norma dell'articolo 94, paragrafo 2 del regolamento di base comprende per lo meno un importo forfettario pari a quattro volte l'ammontare da corrispondere per la produzione soggetta a licenza di una quantità equivalente di materiale di moltiplicazione di varietà protette delle rispettive specie vegetali nella stessa zona, fermo restando il risarcimento di ogni eventuale danno maggiore.

    CAPITOLO 8

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 19

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1995.

    Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

    (1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

    (2) GU n. L 98 del 24. 4. 1993, pag. 1.

    (1) GU n. L 227 dell'1. 9. 1994, pag. 1.

    (1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

    (2) GU n. L 98 del 24. 4. 1993, pag. 1.

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