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Document 31995R1486

Regolamento (CE) n. 1486/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d'importazione per taluni prodotti dei codici NC ex 0203 19 55 e ex 0203 29 55 del settore delle carni suine per il periodo dal 1ºluglio 1995 al 30 giugno 1996

GU L 145 del 29.6.1995, p. 58–62 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/09/2003; abrogato da 32003R1458

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1486/oj

31995R1486

Regolamento (CE) n. 1486/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d'importazione per taluni prodotti dei codici NC ex 0203 19 55 e ex 0203 29 55 del settore delle carni suine per il periodo dal 1ºluglio 1995 al 30 giugno 1996

Gazzetta ufficiale n. L 145 del 29/06/1995 pag. 0058 - 0062


REGOLAMENTO (CE) N. 1486/95 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 1995 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d'importazione per taluni prodotti dei codici NC ex 0203 19 55 e ex 0203 29 55 del settore delle carni suine per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, l'articolo 11, paragrafo 1 e l'articolo 22,

considerando che, nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Comunità ha negoziato vari accordi, in particolare l'accordo sull'agricoltura; che tale accordo, tra l'altro, programma su un periodo di sei anni l'accesso al mercato comunitario di taluni prodotti del settore delle carni suine provenienti da paesi terzi; che occorre quindi definire le modalità d'applicazione specifiche del regime d'importazione per il settore delle carni suine nel periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996;

considerando che l'accordo esige l'abolizione dei prelievi variabili all'importazione con la trasformazione in dazi doganali di tutte le misure che limitano le importazioni di prodotti agricoli;

considerando che, per la gestione del regime, è opportuno avvalersi di titoli d'importazione; che a tal fine è necessario definire, in particolare, le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli, in deroga all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, recante modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1199/95 (4); che inoltre i titoli devono essere rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando eventualmente una percentuale unica di accettazione; che, nell'interesse degli operatori, è opportuno prevedere la possibilità di ritirare la domanda di titoli dopo la fissazione del coefficiente di accettazione;

considerando che, per garantire un flusso regolare delle importazioni, occorre definire i prodotti soggetti al regime d'importazione nonché scaglionare sul periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996 i quantitativi indicati nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che, per una gestione efficace del regime, è opportuno fissare a 40 ECU/100 kg la cauzione reltiva ai titoli d'importazione nel quadro di tale regime; che, dati i rischi di speculazione connessi alla natura del regime nel settore delle carni suine, è opportuno subordinare al rispetto di condizioni precise l'accesso degli operatori al regime in causa;

considerando che è opportuno far presente agli operatori che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996 sono aperti i contingenti tariffari d'importazione indicati nell'allegato I, alle condizioni e per i gruppi di prodotti definiti nello stesso allegato.

Articolo 2

Ai sensi del presente regolamento, per i prodotti dei codici NC ex 0203 19 55 e ex 0203 29 55 di cui ai gruppi G 2 e G 3 dell'allegato I si considerano:

- « lombate disossate », le lombate e i pezzi di lombate disossate, senza il filetto, con o senza la cotenna e il lardo;

- filetto « mignon », il pezzo comprendente la carne dei muscoli « musculus major psoas » e « musculos minor psoas », con o senza testa, anche non rifilato.

Articolo 3

I contingenti di cui all'articolo 1 sono ripartiti in quote trimestrali del 25 % applicabili il 1° luglio, il 1° ottobre, il 1° gennaio e il 1° aprile.

Articolo 4

Ai titoli d'importazione di cui all'articolo 1 si applica la disciplina di seguito precisata:

a) il richiedente di un titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data della presentazione della domanda, è in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti degli Stati membri, che svolge da almeno 12 mesi un'attività commerciale con i paesi terzi nel settore delle carni suine; sono tuttavia esclusi dal beneficio del regime i dettaglianti e i ristoratori che vendono i loro prodotti al consumatore finale;

b) la domanda di titolo deve menzionare soltanto uno dei numeri di gruppi definiti nell'allegato I; essa può riguardare più prodotti di diversi codici della nomenclatura combinata, originari di un solo paese; in tal caso, tutti i codici della nomenclatura combinata vanno indicati nella casella 16 e la loro designazione nella casella 15. Per il gruppo G 2, la domanda di titolo deve riguardare non meno di 20 tonnellate e non più del 10 % del quantitativo disponibile per il periodo di cui all'articolo 3; per il gruppo G 3, la domanda di titolo deve riguardare non meno di una tonnellata e non più del 10 % del quantitativo disponibile per il periodo di cui all'articolo 3;

c) la domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine; il titolo obbliga ad importare da tale paese;

d) la domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

- Reglamento (CE) n° . . .,

- Forordning (EF) nr. . . .,

- Verordnung (EG) Nr. . . .,

- Êáíïíéóìueò (AAÊ) áñéè. . . .,

- Regulation (EC) No . . .,

- Règlement (CE) n° . . .,

- Regolamento (CE) n. . . .,

- Verordening (EG) nr. . . .,

- Regulamento (CE) nº . . .,

- Asetus (EY) N :o . . .,

- Foerordning (EG) nr . . . ;

e) il titolo reca, nella casella 24, una delle seguenti diciture:

Dazio doganale fissato a . . . in applicazione del - Reglamento (CE) n° . . .,

- Forordning (EF) nr. . . .,

- Verordnung (EG) Nr. . . .,

- Êáíïíéóìueò (AAÊ) áñéè. . . .,

- Regulation (EC) No . . .,

- Règlement (CE) n° . . .,

- Regolamento (CE) n. . . .,

- Verordening (EG) nr. . . .,

- Regulamento (CE) nº . . .,

- Asetus (EY) N :o . . .,

- Foerordning (EG) nr . . ..

Articolo 5

1. La domanda di titolo deve essere presentata obbligatoriamente nei primi dieci giorni di ciascuno dei periodi di cui all'articolo 3.

2. La domanda di titolo è ricevibile soltanto se il richiedente dichiara per iscritto che, per il periodo in corso, non ha presentato né presenterà domande relative ai prodotti di cui allo stesso gruppo dell'allegato I, né nello Stato membro di presentazione della domanda, né in un altro Stato membro.

Qualora un richiedente presenti più domande relative a prodotti di uno stesso gruppo dell'allegato I, tutte le sue domande sono irricevibili; tuttavia, ciascun richiedente può presentare più domande di titoli d'importazione per prodotti di uno stesso gruppo dell'allegato I se tali prodotti sono originari di più paesi.

Le domande che riguardino ciascuna un solo paese d'origine devono essere presentate contemporaneamente all'autorità competente di uno Stato membro. Esse sono considerate come un'unica domanda per quanto riguarda il massimale di cui al'articolo 4, lettera b) e per l'applicazione della norma di cui al comma precedente.

3. Le domande di titoli d'importazione per tutti i prodotti di cui all'articolo 1 devono essere accompagnate dalla costituzione di una cauzione di 40 ECU/100 kg.

4. Il terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione le domande presenate per ciascuno dei prodotti del gruppo di cui trattasi. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e l'indicazione dei quantitativi richiesti.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax il giorno lavorativo suindicato, compilando il modulo riportato nell'allegato II, qualora non sia stata presentata alcuna domanda, e i moduli riportati negli allegati II e III, qualora siano state inoltrate domande.

5. La Commissione decide quanto prima in che misura possa essere dato seguito alle domande di cui all'articolo 4.

Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti.

Qualora tale percentuale sia inferiore al 5 %, la Commissione può non dar seguito alle domande; le cauzioni sono quindi svincolate immediatamente.

L'operatore può rinunciare alla domana di titolo entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla pubblicazione della percentuale unica di accettazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, qualora l'applicazione di tale percentuale comporti la fissazione di un quantitativo inferiore a 20 tonnellate per il gruppo G 2 e inferiore a una tonnellata per il gruppo G 3. Gli Stati membri informano la Commissione al riguardo entro i cinque giorni successivi al ritiro della domanda e svincolano la cauzione immediatamente.

La Commissione determina l'entità del quantitativo residuo che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo, entro il periodo indicato all'articolo 1.

6. I titoli sono rilasciati quanto prima possibile dopo la decisione della Commissione.

7. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie vigenti nella Comunità.

Articolo 6

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la validità dei titoli d'importazione è di 150 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo.

La validità dei titoli non può tuttavia estendersi oltre il 30 giugno dell'anno in cui sono stati rilasciati.

I titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili a terzi.

Articolo 7

Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applica il regolamento (CEE) n. 3719/88.

Tuttavia, in deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento citato, il quantitativo importato ai sensi del presente regolamento non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra « 0 ».

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1995.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Applicazione del regolamento (CE) n. 1486/95 - Importazioni GATT COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DG VI/D/3 - Settore carni suine Domanda di titoli d'importazione Data Periodo Stato membro:

Speditore:

Responsabile cui rivolgersi:

Telefono:

Telefax: Destinatario: DG VI/D/3 - Telefax: (32-2) 296 62 79 o 296 12 27 Numero del gruppo Quantitativo richiesto G 2 G 3 >FINE DI UN GRAFICO>

ALLEGATO III

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Applicazione del regolamento (CE) n. 1486/95 - Importazioni GATT COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DG VI/D/3 - Settore carni suine Domanda di titoli d'importazione Data Periodo Stato membro: (in tonnellate) Numero del gruppo Codice NC Richiedente (nome e indirizzo) Quantitativo Paese d'origine G 2 Totale (in tonnellate) Numero del gruppo Codice NC Richiedente (nome e indirizzo) Quantitativo Paese d'origine G 3 Totale >FINE DI UN GRAFICO>

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