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Document 31995R1474

    Regolamento (CE) n. 1474/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante apertura e modalità di gestione nel settore delle uova e per le ovoalbumine dei contingenti tariffari derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round

    GU L 145 del 29.6.1995, p. 19–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/04/2004; abrogato da 32004R0593

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1474/oj

    31995R1474

    Regolamento (CE) n. 1474/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante apertura e modalità di gestione nel settore delle uova e per le ovoalbumine dei contingenti tariffari derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round

    Gazzetta ufficiale n. L 145 del 29/06/1995 pag. 0019 - 0024


    REGOLAMENTO (CE) N. 1474/95 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 1995 recante apertura e modalità di gestione nel settore delle uova e per le ovoalbumine dei contingenti tariffari derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1 e l'articolo 15,

    visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (3), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, l'articolo 4, paragrafo 1 e l'articolo 10,

    considerando che nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Comunità ha negoziato vari accordi e in particulare l'accordo sull'agricoltura; che l'accordo prevede, tra l'altro, l'accesso al mercato comunitario di alcuni prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine provenienti da paesi terzi, su un periodo di sei anni; che occorre pertanto stabilire le modalità specifiche d'applicazione del regime d'importazione nel settore delle uova e per le ovoalbumine nel periodo compreso tra il 1° luglio 1995 e il 30 giugno 1996;

    considerando che, per la gestione del regime, è opportuno avvalersi di titoli di importazione; che a tal fine è necessario definire, in particolare, le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli, in deroga all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, recante modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1199/95 (5); che inoltre i titoli devono essere rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando eventualmente una percentuale unica di accettazione; che, nell'interesse degli operatori, è opportuno prevedere la possibilità di ritirare la domanda di titoli dopo la fissazione del coefficiente di accettazione;

    considerando che, per garantire un flusso regolare delle importazioni, è opportuno scaglionare sull'arco di un anno i quantitativi previsti nell'allegato I del presente regolamento;

    considerando che per garantire una gestione efficace del regime è opportuno fissare a 20 ECU/100 kg (equivalenti uova in guscio) l'importo della cauzione relativa ai titoli d'importazione nel quadro di tale regime;

    considerando che per garantire il buon funzionamento del presente regime ed in particolare per eliminare i rischi di speculazione connessi alla natura di tale regime nel settore delle uova e dell'albumina è opportuno subordinare l'accesso degli operatori al regime in questione al rispetto di determinate condizioni, volte a garantire la serietà delle loro attività in questo settore;

    considerando che è opportuno attirare l'attenzione degli operatori sul fatto che i titoli possono essere utilizzati esclusivamente per i prodotti conformi a tutte le norme veterinarie in vigore nella Comunità;

    considerando che il comitato di gestione per il pollame e le uova non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996 sono aperti i contingenti tariffari d'importazione che figurano nell'allegato I per i gruppi di prodotti e alle condizioni previsti da tale allegato.

    Articolo 2

    I contingenti di cui all'articolo 1 sono ripartiti nel seguente modo:

    Per il gruppo E 1:

    - 20 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre,

    - 30 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre,

    - 30 % nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo,

    - 20 % nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno.

    Per i gruppi E 2 e E 3:

    - 25 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre,

    - 25 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre,

    - 25 % nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo,

    - 25 % nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno.

    Articolo 3

    Tutte le importazioni nella Comunità effettuate nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1 sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione.

    Articolo 4

    Ai titoli d'importazione di cui all'articolo 3 si applicano le seguenti disposizioni:

    a) il richiedente di un titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data della presentazione della domanda, è in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti degli Stati membri, di aver importato almeno 50 tonnellate (equivalente uova in guscio) dei prodotti di cui ai regolamenti (CEE) n. 2771/75 (escluse le uova da cova) e (CEE) n. 2783/75 durante ciascuno dei due anni di calendario che precedono l'anno di presentazione della domanda di titoli o che è autorizzata a trattare gli ovoprodotti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 89/437/CEE del Consiglio (1); sono tuttavia esclusi dal beneficio del regime i dettaglianti e i ristoratori che vendono i loro prodotti al consumatore finale;

    b) la domanda di titolo può recare l'indicazione di uno solo dei numeri di gruppi di cui all'allegato I del presente regolamento; essa può riguardare più prodotti con codici NC differenti e originari di un solo paese. In questo caso, tutti i codici NC e la relativa designazione debbono essere indicati, rispettivamente, nelle caselle 16 e 15. Per quanto concerne i gruppi E 2 e E 3, il quantitativo totale deve essere convertito in equivalente uova in guscio.

    La domanda di titolo deve riguardare non meno di una tonnellata e non più del 10 % del quantitativo disponibile, per il gruppo di cui trattasi, nei pertinenti periodi di cui all'articolo 2;

    c) la domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine; il titolo obbliga ad importare da tale paese;

    d) la domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

    Reglamento (CE) n° 1474/95 Forordning (EF) nr. 1474/95 Verordnung (EG) Nr. 1474/95 Êáíïíéóìueò (AAÊ) áñéè. 1474/95 Regulation (EC) No 1474/95 Règlement (CE) n° 1474/95 Regolamento (CE) n. 1474/95 Verordening (EG) nr. 1474/95 Regulamento (CE) nº 1474/95 Asetus (EY) N :o 1474/95 Foerordning (EG) nr 1474/95 ;

    e) il titolo reca, nella casella 24, una delle seguenti diciture:

    Reducción del derecho del AAC conforme a lo establecido en el Reglamento (CE) n° 1474/95 Reduktion i toldsatsen i henhold til forordning (EF) nr. 1474/95 Ermaessigung des Zollsatzes gemaess Verordnung (EG) Nr. 1474/95 Ìaassùóç ôïõ aeáóìïý ôïõ ÊAE ueðùò ðñïâëÝðaaôáé óôïí Êáíïíéóìue (AAÊ) áñéè. 1474/95 Reduction of CCT duty pursuant to Regulation (EC) No 1474/95 Réduction du droit du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) n° 1474/95 Riduzione del dazio TDC come prevede il regolamento (CE) n. 1474/95 Verlaging van het GDT-recht op grond van Verordening (EG) nr. 1474/95 Redução do direito da PAC previsto no Regulamento (CE) nº 1474/95 Maksua alennettu seuraavan mukaisesti : Asetus (EY) N :o 1474/95 Reduktion av Gemensamma tulltaxans tariffer enligt foerordning (EG) nr 1474/95.

    Articolo 5

    1. La domanda di titolo può essere presentata esclusivamente nei primi dieci giorni di ciascuno dei periodi di cui all'articolo 2.

    2. La domanda di titolo è ricevibile soltanto se il richiedente dichiara per iscritto che, per il periodo in corso, non ha presentato né presenterà domande relative ai prodotti dello stesso gruppo, né nello Stato membro di presentazione della domanda, né in un altro Stato membro.

    Qualora un richiedente presenti più domande relative a prodotti dello stesso gruppo, tutte le sue domande sono irricevibili. Tuttavia, ciascun richiedente può presentare più domande di titoli d'importazione per prodotti riconducibili ad un solo numero di gruppo, se tali prodotti sono originari di più paesi.

    Le domande, relative ciascuna ad un solo paese d'origine, devono essere presentate contemporaneamente all'autorità competente di uno Stato membro. Esse sono considerate come un'unica domanda per quanto riguarda il massimale di cui all'articolo 4, lettera b) e per l'applicazione della norma di cui al comma precedente.

    3. Le domande di titoli d'importazione per tutti i prodotti di cui all'articolo 1 danno luogo alla costituzione di una cauzione di 20 ECU per 100 kg equivalente uova in guscio.

    4. Il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione le domande presentate per ciascuno dei prodotti del gruppo di cui trattasi. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e l'indicazione dei quantitativi richiesti per il gruppo.

    Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax il giorno lavorativo suindicato, utilizzando il modulo riportato nell'allegato II qualora non sia stata presentata alcuna domanda oppure i moduli riportati negli allegati II e III qualora siano state inoltrate domande.

    5. La Commissione decide quanto prima in che misura possa essere dato seguito alle domande di cui all'articolo 4.

    Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti. Qualora tale percentuale sia inferiore al 5 %, la Commissione può non dar seguito alle domande; in tal caso, le cauzioni sono svincolate immediatamente.

    L'operatore può ritirare la domanda di titolo entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla pubblicazione della percentuale unica di accettazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, qualora l'applicazione di tale percentuale comporti la fissazione di un quantitativo inferiore a 20 t (equivalente uova in guscio). Gli Stati membri informano la Commissione al riguardo entro i cinque giorni successivi al ritiro della domanda e svincolano la cauzione immediatamente.

    La Commissione determina l'entità del quantitativo residuo che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo al periodo interessato dai contingenti di cui all'articolo 1.

    6. I titoli sono rilasciati quanto prima dopo la decisione della Commissione.

    7. I titoli possono essere utilizzati esclusivamente per i prodotti che sono conformi a tutte le disposizioni veterinarie in vigore nella Comunità.

    Articolo 6

    Ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la validità dei titoli d'importazione è di 150 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo.

    La validità dei titoli non può tuttavia estendersi al di là del 30 giugno 1996.

    I titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili a terzi.

    Articolo 7

    Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applica il regolamento (CEE) n. 3719/88.

    Tuttavia, in deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento citato, il quantitativo importato ai sensi del presente regolamento non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra « 0 ».

    Articolo 8

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1995.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1995.

    Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

    ALLEGATO I

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    >INIZIO DI UN GRAFICO>

    Applicazione del regolamento (CE) n. 1474/95 COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DG VI.D.3 - Settore uova Domanda di titoli d'importazione con dazio ridotto GATT Data: Periodo:

    Stato membro:

    Speditore:

    Responsabile a cui rivolgersi:

    Telefono:

    Telefax:

    Destinatario: DG VI.D.3 Telefax: (322) 296 62 79 o 296 12 27 (in tonnellate) Numero del gruppo Quantitativo richiesto Peso prodotti Peso equivalente uova in guscio E 1 E 2 E 3 >FINE DI UN GRAFICO>

    ALLEGATO III

    >INIZIO DI UN GRAFICO>

    Applicazione del regolamento (CE) n. 1474/95 COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DG VI.D.3 - Settore uova Domanda di titoli d'importazione con dazio ridotto GATT Data: Periodo:

    Stato membro:

    (tonnellate) Numero del gruppo Codice NC Richiedente (nome e indirizzo) Quantitativo Paese d'origine Peso prodotto Peso equivalente uova in guscio E 1 Totale in tonnellate per numero di gruppo E 2 Totale in tonnellate per numero di gruppo E 3 Totale in tonnellate per numero di gruppo >FINE DI UN GRAFICO>

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