EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R0583

REGOLAMENTO (CE) N. 583/95 DELLA COMMISSIONE del 16 marzo 1995 recante deroga al regolamento (CE) n. 256/95 recante modalità d' applicazione del regime d' importazione nella Comunità dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine provenienti dalla Bosnia-Erzegovina, dalla Croazia, dalla Slovenia e dall' ex Repubblica Iugoslava di Macedonia fino al 30 giugno 1995

GU L 59 del 17.3.1995, p. 7–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/583/oj

31995R0583

REGOLAMENTO (CE) N. 583/95 DELLA COMMISSIONE del 16 marzo 1995 recante deroga al regolamento (CE) n. 256/95 recante modalità d' applicazione del regime d' importazione nella Comunità dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine provenienti dalla Bosnia-Erzegovina, dalla Croazia, dalla Slovenia e dall' ex Repubblica Iugoslava di Macedonia fino al 30 giugno 1995

Gazzetta ufficiale n. L 059 del 17/03/1995 pag. 0007 - 0007


REGOLAMENTO (CE) N. 583/95 DELLA COMMISSIONE del 16 marzo 1995 recante deroga al regolamento (CE) n. 256/95 recante modalità d'applicazione del regime d'importazione nella Comunità dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine provenienti dalla Bosnia-Erzegovina, dalla Croazia, dalla Slovenia e dall'ex Repubblica Iugoslava di Macedonia fino al 30 giugno 1995

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3125/92 del Consiglio, del 26 ottobre 1992, relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine provenienti dalla Bosnia-Erzegovina, dalla Croazia, dalla Slovenia, dal Montenegro, dalla Serbia e dall'ex Repubblica Iugoslava di Macedonia (1), in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 256/95 della Commissione (2) stabilisce, tra l'altro, dei termini per il rilascio dei titoli di importazione;

considerando che è opportuno, tenuti presenti i modelli di produzione nelle repubbliche in oggetto, i periodi tradizionali di esportazione delle carni ovine e caprine verso la Comunità e i quantitativi tradizionali di cui trattasi, modificare le scadenze per il rilascio dei titoli di importazione suddetti per il secondo trimestre del 1995;

considerando che, per consentire una gestione oculata ed efficiente del regime d'importazione, occorre prevedere l'applicazione immediata del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga ai termini di cui all'articolo 2, paragrafo 1 e all'articolo 5, paragrafi da 1 a 3 del regolamento (CE) n. 256/95, per il secondo trimestre del 1995 si applicano le seguenti disposizioni:

- le domande di titolo di importazione sono presentate alle competenti autorità degli Stati membri entro e non oltre il 22 marzo 1995;

- le domande di titolo di importazione, ripartite per prodotto e paese di origine, sono comunicate dagli Stati membri alla Commissione entro e non oltre il 27 marzo 1995;

- i titoli sono rilasciati entro il 31 marzo 1995.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 313 del 30. 10. 1992, pag. 3.

(2) GU n. L 30 del 9. 2. 1995, pag. 24.

Top