This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31995R0554
Commission Regulation (EC) No 554/95 of 13 March 1995 laying down detailed rules for the description and presentation of sparkling and aerated sparkling wines
Regolamento (CE) n. 554/95 della Commissione, del 13 marzo 1995, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati
Regolamento (CE) n. 554/95 della Commissione, del 13 marzo 1995, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati
GU L 56 del 14.3.1995, pp. 3–8
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2003; abrogato da 32002R0753
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Repeal | 31986R2707 |
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Modified by | 31996R1915 | complemento | articolo 4.1 | 11/10/1996 | |
| Modified by | 31996R1915 | modifica | allegato 1 | 11/10/1996 | |
| Repealed by | 32002R0753 |
Regolamento (CE) n. 554/95 della Commissione, del 13 marzo 1995, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati
Gazzetta ufficiale n. L 056 del 14/03/1995 pag. 0003 - 0008
REGOLAMENTO (CE) N. 554/95 DELLA COMMISSIONE del 13 marzo 1995 recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 72, paragrafo 5, considerando che il regolamento (CEE) n. 2707/86 della Commissione, del 28 agosto 1986, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3826/90 (3) è stato ripetutamente modificato; che, ai fini di una maggiore chiarezza e in occasione di nuove modifiche, è opportuno procedere alla rifusione della normativa applicabile in materia; considerando che il regolamento (CEE) n. 2333/92 del Consiglio (4), modificato da ultimo dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, ha stabilito le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti gassificati; che occorre adottare le relative modalità di applicazione, in modo da precisare e da rendere concretamente attuabili i principi definiti dal suddetto regolamento; considerando che, essendo l'indicazione del titolo alcolometrico effettivo dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati obbligatoria in tutta la Comunità, occorre stabilire norme particolareggiate atte a creare condizioni di concorrenza uniformi e a facilitare la scelta del consumatore; che è opportuno allineare tali norme alla direttiva 76/766/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di tavole alcolometriche (5); considerando che l'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2333/92 lascia agli operatori la scelta tra l'indicazione del nome o della ragione sociale dell'elaborazione e quella del nome o della ragione sociale del venditore stabilito nella Comunità; che, ai fini di una migliore informazione del consumatore e dei servizi incaricati del controllo della commercializzazione dei vini spumanti, è opportuno disporre che tali indicazioni siano precedute da termini intesi a chiarire l'attività professionale del responsabile dell'etichettatura; che non sembra giustificato richiedere tali precisazioni allorché dalla ragione sociale indicata risulta evidente la qualità di elaborare di vini spumanti o quando l'elaboratore ha fatto elaborare il vino spumante per proprio conto da un'altra impresa, a condizione che questa particolarità sia espressa con un termine esplicativo, quale « cuvée spéciale pour . . . » o « Hausmarke », associato all'indicazione del nome o della ragione sociale dell'elaboratore; che non sembra inoltre giustificato esigere l'indicazione di termini precisanti l'attività professionale del venditore allorché l'indicazione dell'elaboratore è associata ad un termine dal quale risulta evidente la sua attività professionale; considerando che l'esperienza ha dimostrato la necessità di precisare che l'indicazione del venditore, quando si tratti di persona diversa dall'elaboratore, è obbligatoria soltanto se egli detiene sotto il proprio nome vino spumante o vino spumante gassificato, al fine di metterli in circolazione a destinazione del consumatore finale; considerando che il termine « elaboratore » ed il termine corrispondente usato in alcune lingue ufficiali della Comunità sono poco adatti per la designazione dei vini spumanti; che è quindi opportuno prevedere la possibilità di anteporre al nome o alla ragione sociale dell'elaboratore non già il termine « elaboratore » od « elaborato da », bensì un termine equivalente; considerando che l'indicazione dello Stato membro interessato è obbligatoria; che occorre di conseguenza precisare il modo in cui tale indicazione debba figurare sull'etichettatura; considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 2333/92, occorre redigere un elenco delle diciture specifiche che possono essere utilizzare come denominazione di vendita di un v.s.q.p.r.d; considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), terzo trattino del regolamento (CEE) n. 2333/92, occorre redigere un elenco dei nomi di regioni determinate che possono essere utilizzati come denominazione di vendità di un v.s.q.p.r.d; considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2333/92, per i vini spumanti di qualità del tipo aromatico e per i vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate del tipo aromatico, la dicitura relativa al tipo di prodotto può essere sostituita dall'indicazione del tenore di zucchero residuo determinato mediante analisi; che occorre prevedere una tolleranza che tenga conto delle inevitabili variazioni della composizione della partita in occasione dell'elaborazione dei suddetti vini spumanti; che tuttavia, per non indurre il consumatore in errore circa le caratteristiche del prodotto, tale tolleranza deve essere limitata; considerando che, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera f) e dell'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2333/92, è opportuno stabilire norme relative alle designazioni specifiche onde evitare rischi di confusione tra, da un lato, i vini spumanti e, dall'altro, i vini spumanti gassificati e le bevande spumanti ottenute dalla fermentazione alcolica di un frutto o di un'altra materia prima agricola; che occorre segnatamente prescrivere che la denominazione di vendita di tali bevande, diverse dai vini spumanti, risulti con particolare evidenza sull'etichetta; considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 2333/92, a un vino spumante di qualità può essere attribuito il nome di un'unità geografica; che occorre redigere un elenco limitato di tali unità geografiche; considerando che talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2333/92 e del presente regolamento sono applicabili ai vini spumanti originari dei paesi terzi quando le condizioni per la loro elaborazione siano state riconosciute equivalenti a quelle di cui al titolo III del regolamento (CEE) n. 2333/92 del Consiglio (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1893/94 (7); che è opportuno redigere un elenco dei suddetti vini spumanti; considerando che, a seguito dei cambiamenti geopolitici intervenuti nell'ex Unione sovietica, è opportuno permettere alle nuove Repubbliche dell'ex URSS - le quali per tradizione esportavano vini spumanti verso la Comunità, preparati secondo condizioni riconosciute equivalenti a quelle di cui al titolo III del regolamento (CEE) n. 2333/92 - di continuare ad applicare tali condizioni fino a che le loro nuove regole vengano prese in esame e riconosciute equivalenti alle disposizioni comunitarie; considerando che, allo scopo di armonizzare sul piano comunitario l'impiego dei nomi delle varietà di viti e dei loro sinonimi per la designazione di tutte le categorie di vini e creare in tal modo condizioni di concorrenza uniformi, occorre applicare ai vini spumanti le norme vigenti in materia di designazione dei vini e dei mosti di uve; che, ai fini di una più agevole applicazione di tali disposizioni, è opportuno disporre la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dei nomi delle varietà di viti e dei loro sinonimi che possono essere utilizzati per la designazione dei vini spumanti; considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2333/92, il riferimento al metodo di elaborazione detto « méthode champenoise » può figurare sull'etichetta di taluni vini spumanti soltanto durante un periodo transitorio che scade il 31 agosto 1994 ed esclusivamente in associazione con una dicitura equivalente relativa a tale metodo; che è opportuno precisare quali diciture possono accompagnare e successivamente sostituire la dicitura « méthode champenoise »; considerando che è opportuno prevedere disposizioni transitorie che consentano la vendita di prodotti con una designazione e presentazione non più conformi alle norme comunitarie in seguito alla modifica di queste; considerando che occorre adottare misure transitorie intese a facilitare il passaggio dai regimi nazionali al regime comunitario in materia di designazione e presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati. Articolo 2 Il titolo alcolometrico volumico effettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto d) del regolamento (CEE) n. 2333/92 viene indicato in unità o mezze unità percentuali di volume. Fatte salve le tolleranze previste dal metodo d'analisi di riferimento applicato a norma del regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione (8), il titolo alcolometrico indicato non può essere né superiore né inferiore in misura maggiore di 0,8 % vol al titolo determinato per mezzo d'analisi. La cifra corrispondente al titolo alcolometrico effettivo è seguita dal simbolo « % vol » è può essere preceduta dalle parole « titolo alcolometrico effettivo » o « alcole effettivo ». Articolo 3 1. L'indicazione obbligatoria del nome o della ragione sociale dell'elaboratore o di un venditore stabilito nella Comunità, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo trattino del regolamento (CEE) n. 2333/92, si riferisce: - all'elaborazione, quale definito all'articolo 2, terzo e quarto comma del suddetto regolamento, e - al venditore, in quanto persona fisica o giuridica non rientrante nella definizione di elaboratore, che detiene sotto il proprio nome vini spumanti o vini spumanti gassificati onde metterli in circolazione per il consumo. La stessa disposizione si applica alle associazioni delle persone fisiche o giuridiche di cui sopra. 2. L'indicazione del nome o della ragione sociale dell'elaboratore o di un venditore stabilito nella Comunità, anche quando, nel caso dell'elaboratore, sia effettuata in codice, è preceduta, secondo il caso: - dai termini « elaboratore: » o « elaborato da » o da altro termine equivalente; - dai termini « distributore: » o « distribuito da » o altro termine equivalente. Le disposizioni del primo comma non si applicano nel caso: a) delle indicazioni relative all'elaboratore: - se dalla ragione sociale dell'elaboratore risulta chiaramente che l'elaborazione di vini spumanti è la sua attività professionale; - se si tratta di elaborazione per conto terzi, a condizione che accanto all'indicazione del nome o della ragione sociale dell'elaboratore figurino termini atti a spiegare questa particolarità; b) delle indicazioni relative al venditore, quando accanto ad esse figurano indicazioni relative all'elaboratore, eventualmente in codice. 3. L'indicazione del nome o della ragione sociale dell'importatore, di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2333/92, è preceduta dai termini « importatore: » o « importato da ». 4. L'indicazione dello Stato membro dove risiedono l'elaboratore, il venditore o l'importatore deve figurare - per esteso dopo l'indicazione del comune o della frazione, - oppure mediante l'abbrevazione postale eventualmente accompagnata dal codice postale del comune in questione. Articolo 4 1. Le diciture specifiche tradizionali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 2333/92, che possono essere usare in quanto denominazione di vendita di un v.s.q.p.r.d. sono le seguenti: a) per la Francia - « appellation d'origine contrôlée », - « appellation contrôlée ». Tuttavia, se sull'etichetta recante la dicitura « appellation contrôlée » figura il nome di un'azienda vinicola, di una varietà di vite o di una marca, tra il termine « appellation » e il termine « contrôlée » viene ripetuto il nome della regione determinata; l'intera dicitura deve essere scritta in caratteri dello stesso tipo, della stessa dimensione e dello stesso colore, - « appellation d'origine du vin délimité de qualité supérieure »; b) per l'Italia: « Denominazione d'origine controllata » e « Denominazione d'origine controllata e garantita »; c) per la Grecia: « Onomasia prolefseos elenchomeni » (denominazione d'origine controllata) e « Onomasia prolefseos anoteras poiotitas » (denominazione d'origine controllata di qualità superiore); d) per la Spagna: « Denominación de origen » e « Denominación de origen calificada »; e) per il Lussemburgo: « Marque nationale » con l'aggiunta « Appellation contrôlée », unita al nome della regione determinata « Moselle luxembourgeoise »; f) per il Portogallo: « Denominaçao de origem », « Denominaçao de origem controlada » e « Indicaçao de proveniência regùlamentada ». 2. I nomi delle regioni determinate di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), terzo trattino del regolamento (CEE) n. 2333/92, che possono essere usati in quanto denominazione di vendita di un v.s.q.p.r.d, sono le seguenti: a) per la Francia: « Champagne »; b) per l'Italia: « Asti »; c) per la Spagna: « Cava ». Articolo 5 Se, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2333/92 è indicato al tenore di zucchero residuo determinato mediante l'analisi in grammi per litro, è ammessa una tolleranza di ± 5 g/l. Inoltre è ammesso che la menzione « doux », « mild », « makea » e « soet », « dolce », « sweet », « soed », « glykys », « dulce », « doce », sia sostituita dall'indicazione che il tenore di zucchero residuo è superiore a 50 grammi per litro. Articolo 6 1. La denominazione di vendita di « vino spumante gassificato » di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera f) del regolamento (CEE) n. 2333/92 è indicata sull'etichetta; le diciture obbligatorie devono essere apposte in caratteri dello stesso tipo e, almeno per le lettere più piccole, dell'altezza di 3 mm. Le denominazioni di vendita sotto elencate devono essere completate con la frase « ottenuto mediante aggiunta di anidride carbonica »: - « vino spumante gassificato », - « vins mousseux gazéifiés », - « aerated sparkling wine », - « aerioychon afrodon oinon », - « vino espumoso gasificado », - « vinho espumoso gaseificado ». Tali termini complementari devono essere apposti - sulla stessa riga su cui figura la denominazione di vendita o sulla riga immediatamente al di sotto, - in caratteri alti almeno la metà di quelli della denominazione di vendita. 2. Qualora uno Stato membro ammetta, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2333/92 l'uso del termine « vino spumante », per la designazione di una bevanda dei codici NC 2206 00 31 e 2206 00 39, ottenuta dalla fermentazione alcolica di un frutto o di altra materia prima agricola, le denominazioni di vendita recanti tale termine devono figurare nello stesso campo visivo delle altre indicazioni obbligatorie ed essere apposte sull'etichetta, in caratteri dello stesso tipo e di altezza pari ad almeno 3 mm per le lettere più piccole. Articolo 7 1. I nomi di unità geografiche diverse dalle regioni determinate e meno estese dei rispettivi Stati membri, che possono essere impiegati per completare la designazione di un vino spumante di qualità originario della Comunità ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 2333/92, sono elencati nell'allegato I. 2. I vini spumanti originari di un paese terzo, le cui condizioni stabilite per la loro elaborazione sono state riconosciute equivalenti a quelli di cui al titolo III del regolamento (CEE) n. 2332/92, figurante nell'elenco riprodotto nell'allegato II del presente regolamento. Articolo 8 1. All'atto della compilazione dell'elenco delle varietà di viti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2333/92, gli Stati membri possono prevedere soltanto l'utilizzazione dei nomi di varietà e dei loro sinonimi che figurano nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 3201/90 della Commissione (12). I nomi delle varietà « Pinot blanc », « Pinot noir », « Pinot gris », nonché i nomi equivalenti nelle altre lingue ufficiali della Comunità possono essere sostituiti dal sinonimo « Pinot ». Soltanto i nomi di varietà che figurano all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1907/85 della Commissione (13) o i sinonimi di tali varietà di cui all'allegato IV del regolamento (CEE) n. 3201/90 possono essere utilizzati per la designazione di un vino spumante elaborato nella Comunità impiegando vini originari di paesi terzi. 2. Soltanto i nomi di varietà e i sinonimi che figurano nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 3201/90 possono essere utilizzati per la designazione di un vino spumante importato di cui all'allegato II del presente regolamento. 3. Gli Stati membri comunicano al più presto alla Commissione gli elenchi delle varietà di viti compilati in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2333/92, nonché le loro eventuali modifiche. La Commissione provvede alla pubblicazione di tali elenchi nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 9 Le diciture equivalenti del termine « méthode champenoise » che possono essere indicate in associazione con questo termine, contemplate dall'articolo 6, paragrafo 5, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2333/92, sono costituite dalle diciture « fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale » o « metodo tradizionale » o « metodo classico » o « metodo tradizionale classico ». Tali diciture possono essere tradotte in un'altra lingua ufficiale della Comunità. Articolo 10 1. Possono essere detenuti a fini di vendita, messi in circolazione o esportati fino ad esaurimento delle scorte i vini spumanti, i vini spumanti gassificati eleborati in Portogallo fino al 31 dicembre 1990, purché la loro designazione e presentazione, pur non essendo conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2333/92 e al presente regolamento, rispondano alle norme portoghesi in vigore sino a tale data. 2. I prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2333/92, designati e presentati a norma delle disposizioni di tale regolamento e del presente regolamento vigenti al momento della loro immissione in circolazione, ma la cui designazione e presentazione non sono più conformi alle disposizioni di questi regolamenti nel frattempo modificate, possono essere detenuti a fini di vendita, messi in circolazione ed esportati fino ad esaurimento delle scorte. Le etichette contenenti indicazioni che non più conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2333/92 e del presente regolamento, in seguito ad una modifica delle disposizioni stesse possono essere usate per un anno a decorrere dalla data di applicazione della modifica. Gli imballaggi preconfezionati sui quali sono stampate direttamente le indicazioni divenute non conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2333/92 e del presente regolamento in seguito ad una modifica delle disposizioni stesse possono essere usati per due anni a decorrere dalla data di applicazione della modifica. 3. I vini spumanti e i vini spumanti gassificati contenuti in recipienti non più utilizzabili al termine dei periodi transitori previsti dall'articolo 5 della direttiva 75/106/CEE del Consiglio (14) e in altre disposizioni comunitarie applicabili possono essere detenuti in vista della vendita e commercializzati nel loro condizionamento fino ad esaurimento delle scorte a condizione che possa essere provato, in particolare attraverso i registri di cui all'articolo 71, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87 che il prodotto in questione è stato condizionato prima della scadenza di tali periodi transitori. 4. I prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2333/92 la cui designazione e presentazione è conforme alle disposizioni della Repubblica democratica tedesca vigenti prima del 3 ottobre 1990, ma non alle disposizioni del regolamento stesso nonché del presente regolamento, possono essere detenuti ai fini della vendita, messi in circolazione ed esportati fino ad esaurimento delle scorte. Questa norma si applica anche ai prodotti ottenuti da partite costituite prima del 3 ottobre 1990 e il cui processo di elaborazione si è concluso dopo tale data, qualora la loro designazione e presentazione, pur non essendo conformi alle disposizioni suindicate, siano conformi alle disposizioni vigenti nella Repubblica democratica tedesca prima di tale data. Le etichette e altri elementi dell'etichettatura stampati o fabbricati prima del 3 ottobre 1990 e recanti indicazioni non conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2333/92 e del presente regolamento, possono essere utilizzati fino al 31 agosto 1991. Articolo 11 1. Il regolamento (CEE) n. 2707/86 è abrogato. 2. I richiami al regolamento abrogato sono da intendersi riferiti al presente regolamento. Articolo 12 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 246 del 30. 8. 1986, pag. 71. (3) GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 58. (4) GU n. L 231 del 13. 8. 1992, pag. 9. (5) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 149. (6) GU n. L 231 del 13. 8. 1992, pag. 1. (7) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 45. (8) GU n. L 272 del 3. 10. 1990, pag. 1. (9) GU n. L 309 dell'8. 11. 1990, pag. 1. (10) GU n. L 179 dell'11. 7. 1985, pag. 21. (11) GU n. L 42 del 15. 2. 1975, pag. 1. (12) GU n. L 309 dell'8. 11. 1990, pag. 1. (13) GU n. L 179 dell'11. 7. 1985, pag. 21. (14) GU n. L 42 del 15. 2. 1975, pag. 1. ALLEGATO I Elenco di cui all'articolo 7, paragrafo 1 dei nomi di unità geografiche che possono essere usati per designare vini spumanti di qualità originari della Comunità 1. Per la Germania: Rhein-Mosel: a) Rhein, b) Mosel, c) Saar. Bayern: a) Main, b) Lindau, c) Bayerische Donau. 2. Per l'Austria: a) Niederoesterreich, b) Burgenland, c) Steiermark. 3. Per la Spagna: Almendralejo. 4. Per il Regno Unito: a) England, b) Wales. ALLEGATO II Elenco di cui all'articolo 7, paragrafo 2 dei vini spumanti originari di paesi terzi 1. Vini spumanti originari della Bulgaria, la cui designazione sull'etichettatura contiene l'indicazione « » (vino di qualità pregiata a denominazione di origine geografica) in conformità delle norme bulgare. 2. Vini spumanti originari dell'Ungheria, quando l'organismo ufficiale competente ha indicato nel documento V I 1 che il vino spumante in questione è conforme alle disposizioni ungheresi per quanto concerne le materie di base utilizzabili per ottenerlo e le condizioni qualitative. 3. Vini spumanti originari dell'Africa del Sud, quando l'organismo ufficiale competente ha indicato nel documento V I 1 che il vino spumante in questione è ottenuto dalle materie di base che possono essere designate, in conformità con le disposizioni sudafricane, con le indicazioni « cultivar wine », « wine of origin », « vintage wine » o « superior wine ». 4. Vini spumanti originari degli Stati Uniti d'America, quando l'organismo ufficiale competente o un produttore riconosciuto dall'organismo ufficiale competente ha indicato nel documento V I 1 che il vino spumante in questione è ottenuto da materie di base che possono essere designate, in conformità con le disposizioni americane, con l'indicazione di una « appellation of origin » dello stesso nome di una varietà, escluse le varietà della specie Vitis labrusca o di un « vintage year ». 5. Vini spumanti originari dell'ex Unione sovietica, quando l'organismo ufficiale competente ha indicato nel documento V I 1 che il vino spumante in questione è conforme alle disposizioni interne quanto alle materie di base utilizzabili per ottenerlo e quanto alle condizioni qualitative relative al prodotto finito. 6. Vini spumanti originari della Romania, quando l'organismo ufficiale competente ha indicato nel documento V I 1 che il vino spumante in questione è conforme alle disposizioni rumene quanto alle materie di base utilizzabili per ottenerlo e quanto alle condizioni qualitative relative al prodotto finito.