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Document 31995L0013
Commission Directive 95/13/EC of 23 May 1995 implementing Council Directive 92/75/EEC with regard to energy labelling of household electric tumble driers
Direttiva 95/13/CE della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle asciugabiancheria ad uso domestico
Direttiva 95/13/CE della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle asciugabiancheria ad uso domestico
GU L 136 del 21.6.1995, p. 28–51
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
No longer in force, Date of end of validity: 28/05/2013; abrogato da 32012R0392
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Modified by | 12003TN02/12/B | complemento | allegato 5 | 01/05/2004 | |
Modified by | 12003TN02/12/B | modifica | allegato 1 | 01/05/2004 | |
Modified by | 32006L0080 | complemento | allegato 1 | 01/01/2007 | |
Modified by | 32006L0080 | complemento | allegato 5 | 01/01/2007 | |
Repealed by | 32012R0392 |
Direttiva 95/13/CE della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle asciugabiancheria ad uso domestico
Gazzetta ufficiale n. L 136 del 21/06/1995 pag. 0028 - 0051
DIRETTIVA 95/13/CE DELLA COMMISSIONE del 23 maggio 1995 che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle asciugabiancheria ad uso domestico LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (1), in particolare gli articoli 9 e 12, considerando che, a norma della direttiva 92/75/CEE, la Commissione deve adottare una direttiva di applicazione concernente gli apparecchi domestici, ivi comprese le asciugabiancheria; considerando che il consumo di energia elettrica delle asciugabiancheria rappresenta una parte considerevole del consumo globale di energia elettrica della Comunità; che il potenziale di riduzione dei consumi energetici di tali apparecchi è notevole; considerando che la Comunità, confermando il proprio interesse ad un sistema internazionale di normalizzazione in grado di produrre norme effettivamente applicate da tutti i partecipanti al commercio internazionale e di soddisfare le condizioni di politica comunitaria, invita le organizzazioni europee di normalizzazione a continuare la cooperazione con le organizzazioni internazionali di normalizzazione; considerando che il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ed il Comitato europeo di normalizazzione elettrotecnica (Cenelec) sono riconosciuti quali organismi competenti per stabilire le norme armonizzate in conformità degli orientamenti generali di cooperazione tra la Commissione e tali organismi, adottati il 13 novembre 1984; che ai sensi della presente direttiva una norma armonizzata è una specifica tecnica (norma europea o documento di armonizzazione) adottata dal Cenelec su mandato della Commissione, conformemente alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (2), modificata da ultimo dalla decisione 94/10/CE del Parlamento europee e del Consiglio (3), nonché ai sensi di detti orientamenti generali; considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 10 della direttiva 92/75/CEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 1. La presente direttiva si applica alle asciugabiancheria domestiche alimentate dalla rete elettrica. Sono esclusi gli apparecchi che possono essere alimentati anche da altre fonti di energia, ad esempio da batterie, e le combinazioni lavatrici-asciugabiancheria. 2. I dati da fornire in applicazione della presente direttiva devono essere misurati in base a norme armonizzate i cui numeri di riferimento siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e per le quali gli Stati membri abbiano pubblicato i numeri di riferimento delle norme nazionali di recepimento. Nell'ambito della presente direttiva, ogni disposizione che preveda l'indicazione di dati relativi al rumore si applica solo se tale indicazione è prescritta dall'articolo 3 della direttiva 86/594/CEE del Consiglio (4). Se del caso, tali dati devono essere misurati in conformità della stessa direttiva. 3. Le norme armonizzate di cui al paragrafo 2 sono stabilite su mandato della Commissione in conformità alla direttiva 83/189/CEE. 4. I termini «distributore», «fornitore», «scheda», «altre risorse essenziali» e «informazioni complementari» sono usati nel senso indicato nell'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 92/75/CEE. Articolo 2 1. La documentazione tecnica di cui all'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva 92/75/CEE deve contenere: - il nome e l'indirizzo del fornitore; - una descrizione generale dell'apparecchio che consenta di identificarlo univocamente; - informazioni, eventualmente in forma di disegni, riguardanti le principali caratteristiche progettuali del modello, in particolare quelle che incidono maggiormente sul consumo di energia; - i risultati delle principali misurazioni svolte in base alle procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 1, paragrafo 2 della presente direttiva; - le eventuali istruzioni per l'uso. 2. L'etichetta di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 92/75/CEE deve essere conforme al modello di cui all'allegato I. L'etichetta deve essere apposta esternamente sulla parte anteriore o superiore dell'apparecchio, in modo da essere chiaramente visibile. 3. Il contenuto e la forma della scheda informativa relativa al prodotto, di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 92/75/CEE, devono corrispondere alle indicazioni dell'allegato II. 4. Quando l'offerta di vendita, locazione o vendita rateale avviene, nelle circostanze indicate all'articolo 5 della direttiva 92/75/CEE, mediante comunicazione stampata (ad esempio un catalogo di vendita per corrispondenza), questa comunicazione deve contenere tutte le informazioni di cui all'allegato III della presente direttiva. 5. Le classi di efficienza energetica di ogni apparecchio, indicate nel marchio e nella scheda, devono essere conformi all'allegato IV. Articolo 3 Gli Stati membri provvedono affinché tutti i fornitori e i distributori stabiliti nel loro territorio adempiano agli obblighi loro incombenti in forza della presente direttiva. Articolo 4 1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° marzo 1996 e ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni dal 1° aprile 1996. Tuttavia, gli Stati membri consentono, fino al 30 settembre 1996, - l'immissione sul mercato, la commercializzazione e l'esposizione di prodotti, - la distribuzione di comunicazioni stampate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4 che non sono conformi con la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste debbono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 5 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 6 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1995. Per la Commissione Christos PAPOUTSIS Membro della Commissione (1) GU n. L 297 del 13. 10. 1992, pag. 16. (2) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8. (3) GU n. L 100 del 19. 4. 1994, pag. 30. (4) GU n. L 334 del 6. 12. 1986, pag. 24. ALLEGATO I ETICHETTA Modello dell'etichetta 1. L'etichetta deve essere conforme alla versione linguistica adeguata, secondo il seguente modello: >RIFERIMENTO A UN FILM> >RIFERIMENTO A UN FILM> >RIFERIMENTO A UN FILM> >RIFERIMENTO A UN FILM> > RIFERIMENTO A UN FILM> >RIFERIMENTO A UN FILM> >RIFERIMENTO A UN FILM> >RIFERIMENTO A UN FILM> > RIFERIMENTO A UN FILM> >RIFERIMENTO A UN FILM> >RIFERIMENTO A UN FILM> >RIFERIMENTO A UN FILM> Note relative all'etichetta 2. Nelle note seguenti sono definite le informazioni da fornire: Nota I. Nome o marchio del fornitore. II. Identificazione del modello di fornitore. III. La categoria di efficienza energetica di un apparecchio deve essere determinata conformemente all'allegato IV. Essa deve essere collocata in corrispondenza della relativa freccia. IV. Fatte salve tutte le disposizioni relative al sistema di etichettatura ecologica della Comunità, per gli apparecchi che abbiano ricevuto un'«etichetta ecologica della Comunità» ai sensi del regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio (1) è possibile aggiungere una riproduzione del contrassegno ecologico. La «Guida per il disegno dell'etichettatura delle asciugabiancheria», citata più avanti, specifica come il contrassegno ecologico può essere inserito nell'etichetta. V. Consumo di energia per ciclo di «asciugatura cotone» conformemente alle procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 1, paragrafo 2. VI. Capacità in chilogrammi, di cotone, conformemente alle procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 1, paragrafo 2. VII. Il tipo di apparecchio, a evacuazione o a condensazione, conformemente alle procedure in materia di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 1, paragrafo 2. La freccia sarà collocata in corrispondenza del tipo in questione. VIII. Se del caso, il rumore misurato conformemente alla direttiva 86/594/CEE del Consiglio (2). Nota: La traduzione nelle altre lingue dei termini impiegati si trova all'allegato V. Stampa 3. I seguenti criteri definiscono alcuni aspetti dell'etichetta: >RIFERIMENTO A UN FILM> Colori usati: CMGN: cian, magenta, giallo, nero. Esempio: 07X0: 0 % cian, 70 % magenta, 100 % giallo, 0 % nero. Frecce: - A: X0X0 - B: 70X0 - C: 30X0 - D: 00X0 - E: 03X0 - F: 07X0 - G: 0XX0. Contorno colore: X070 Tutto il testo è in nero su sfondo bianco. Riguardo alla stampa, si possono ottenere informazioni complete richiedendo la guida, esclusivamente informativa, sul disegno dell'etichetta da apporre sulle asciugabiancheria, al seguente indirizzo: Segreteria del comitato regolatore per l'etichettura di energia ed informazioni uniformi relative agli elettrodomestici Direzione generale dell'energia XVII Commissione delle Comunità europee Rue de la Loi/Wetstraat 200 B-1049 Bruxelles/Brussel (1) GU n. L 99 dell'11. 4. 1992, pag. 1. (2) GU n. L 344 del 6. 12. 1986, pag. 24. La relativa norma in materia di misurazione del rumore è la EN 60704-2-4 e EN 60704-3. ALLEGATO II SCHEDA La scheda deve contenere le seguenti informazioni che possono essere inserite in una tabella comprendente diversi apparecchi provenienti dallo stesso fornitore. In questo caso devono essere indicate nell'ordine elencato o riportate accanto alla descrizione dell'apparecchio: 1. Marchio del fornitore. 2. Identificazione del modello del fornitore. 3. La classe di efficienza energetica del modello, di cui all'allegato IV, definita come «classe di efficienza energetica . . . su una scala da A (bassi consumi) a G (bassi consumi)». Se viene usata una tabella, questa informazione può essere espressa in altro modo affinché sia chiaro che la scala va da A (bassi consumi) a G (bassi consumi). 4. Se le informazioni sono fornite sotto forma di tabella, per gli apparecchi che abbiano ricevuto un «marchio comunitario di qualità ecologica» ai sensi del regolamento (CEE) n. 880/92 è possibile aggiungere questa informazione sulla tabella aggiungendo la menzione «marchio comunitario di qualità ecologica», seguita dal contrassegno ecologico. Questa possibilità tuttavia non pregiudica l'applicazione di tutte le disposizioni relative al sistema di assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica. 5. Consumo di energia (allegato I, nota V). 6. Capacità in kg di cotone (allegato I, nota VI). 7. Consumo d'acqua conformemente alle procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 1, paragrafo 2, per il ciclo di programma «asciugatura cotone», se del caso. 8. Tempo di asciugatura conformemente alle procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 1, paragrafo 2, per il ciclo «asciugatura cotone». 9. Le stesse informazioni di cui alle note 5, 6, 7 e 8, ma per quanto riguarda i programmi «asciugatura del cotone da stirare» e «tessuti che non richiedono cure particolari». Queste osservazioni possono essere omesse se non esistono questi cicli nell'apparecchio preso in considerazione. 10. I fornitori possono includere le informazioni, come indicate nei punti 5, 6, 7, 8 per altri cicli di asciugatura. 11. Il consumo medio annuo di energia (e di acqua) sulla base dell'energia necessaria ad asciugare 150 kg col programma «asciugatura cotone», più 280 kg col programma «asciugatura cotone da stirare» e 150 kg con il programma per tessuti che non richiedono cure particolari. Questo consumo viene definito «consumo stimato annuo di una famiglia di quattro persone che generalmente utilizza l'asciugatrice per asciugare». 12. Il tipo di apparecchio, ad evacuazione o a condensazione, conformemente alle procedure in materia di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 1, paragrafo 2 (allegato I, nota VII). 13. Se del caso, il rumore che deve essere misurato conformemente alla direttiva 86/594/CEE. Le informazioni dell'etichetta possono essere fornite mediante una riproduzione a colori o in bianco e nero dell'etichetta. In tal caso devono essere inserite anche le informazioni riportate soltanto nella scheda. Nota: La traduzione nelle altre lingue dei termini impiegati si trova nell'allegato V. ALLEGATO III VENDITA PER CORRISPONDENZA O ALTRO TIPO DI VENDITA A DISTANZA I cataloghi di vendita per corrispondenza o le altre comunicazioni scritte di cui all'articolo 2, paragrafo 4 devono contenere, nell'ordine, le seguenti informazioni: 1. Classe di efficienza energetica (allegato II, punto 3) 2. Energia utilizzata (allegato I, nota V) 3. Capacità (allegato I, nota VI) 4. Consumo di acqua per ciclo (se del caso) (allegato II, punto 7) 5. Consumo annuo stimato per famiglia tipo (allegato II, punto 11) 6. Rumore (allegato I, nota VIII) Qualsiasi altra informazione inserita nella scheda informativa deve essere fornita nella forma definita nell'allegato II e deve essere inserita nell'elenco di cui sopra nell'ordine definito per la scheda. Nota: La traduzione nelle altre lingue dei termini impiegati si trova nell'allegato V. ALLEGATO IV CLASSI DI EFFICIENZA ENERGETICA La classe di efficienza energetica di un apparecchio deve essere determinata in base alle seguenti tabelle: >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO V >SPAZIO PER TABELLA>