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Document 31995D0025

    95/25/CE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell' 8 febbraio 1995 che proroga il termine di cui all' articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 92/33/CEE del Consiglio per quanto concerne l' importazione da paesi terzi di piantine di ortaggi e di materiale di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi

    GU L 36 del 16.2.1995, p. 34–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/01/1997; abrog. impl. da 31997D0109

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/25(1)/oj

    31995D0025

    95/25/CE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell' 8 febbraio 1995 che proroga il termine di cui all' articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 92/33/CEE del Consiglio per quanto concerne l' importazione da paesi terzi di piantine di ortaggi e di materiale di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi

    Gazzetta ufficiale n. L 036 del 16/02/1995 pag. 0034 - 0035


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell'8 febbraio 1995 che proroga il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 92/33/CEE del Consiglio per quanto concerne l'importazione da paesi terzi di piantine di ortaggi e di materiale di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (95/25/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 92/33/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (1), modificata dalla decisione 94/152/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

    considerando che la Commissione ha prorogato al 31 dicembre 1994, con decisione 94/152/CE, il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva;

    considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 92/33/CEE, la Commissione stabilisce se i materiali di moltiplicazione e piantine di ortaggi prodotti in un paese terzo e che presentano le stesse garanzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l'identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l'imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura, siano equivalenti, sotto tutti gli aspetti, ai materiali di moltiplicazione e alle piantine di ortaggi prodotti nella Comunità e conformi alle prescrizioni e condizioni della direttiva;

    considerando che la Commissione non dispone tuttora di informazioni sufficienti sulle condizioni in vigore nei paesi terzi per poter adottare siffatte decisioni nei confronti di tali paesi;

    considerando che gli Stati membri hanno importato fino ad oggi piantine di ortaggi e materiale di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, prodotti in taluni paesi terzi; che, per evitare l'interruzione del flusso di scambi, è opportuno autorizzare gli Stati membri a continuare ad applicare alle importazioni di piantine di ortaggi e di materiale di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, provenienti da paesi terzi condizioni equivalenti a quelle stabilite per la produzione e la commercializzazione di prodotto ottenuti nella Comunità, secondo quanto disposto nell'articolo 16, paragrafo 2 della succitata direttiva;

    considerando che le piantine di ortaggi e il materiale di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, importati da uno Stato membro conformemente ad una decisione da esso adottata in applicazione dell'articolo 16, paragrafo 2, primo comma della direttiva sopra citata non sono soggetti negli altri Stati membri ad alcuna restrizione agli scambi per quanto concerne gli elementi indicati all'articolo 16, paragrafo 1 della stessa direttiva;

    considerando che occorre quindi nuovamente prorogare il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 92/33/CEE;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2, primo comma della direttiva 92/33/CEE è prorogato al 31 dicembre 1996.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 1995.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 157 del 10. 6. 1992, pag. 1.

    (2) GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 33.

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