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Document 31994R3294

    Regolamento (CE) n. 3294/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994 recante modifica del regolamento (CEE) n. 302/93 relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze

    GU L 341 del 30.12.1994, p. 7–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/01/2007

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3294/oj

    31994R3294

    Regolamento (CE) n. 3294/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994 recante modifica del regolamento (CEE) n. 302/93 relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze

    Gazzetta ufficiale n. L 341 del 30/12/1994 pag. 0007 - 0007
    edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 13 pag. 0265
    edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 13 pag. 0265


    REGOLAMENTO (CE) N. 3294/94 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1994 recante modifica del regolamento (CEE) n. 302/93 relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    considerando che l'8 febbraio 1993 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 302/93, relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (3);

    considerando che occorre armonizzare le disposizioni finanziarie relative agli organismi istituiti dalla Comunità;

    considerando che l'articolo 11 del regolamento summenzionato, relativo alle disposizioni finanziarie dell'Osservatorio, deve essere modificato per tener conto di tali requisiti di armonizzazione;

    considerando che, conformemente all'articolo 130 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4), occorre tener conto, per quanto possibile, in occasione dell'adozione delle norme finanziarie interne dell'Osservatorio, delle disposizioni di detto regolamento finanziario,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 11, paragrafo 12 del regolamento (CEE) n. 302/93, il paragrafo 12 è sostituito dal testo seguente:

    « 12. Previo parere della Corte dei conti, il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni finanziarie interne, specificando in particolare le modalità relative all'elaborazione e all'esecuzione del bilancio dell'Osservatorio. »

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1994.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    H. SEEHOFER

    (1) GU n. C 225 del 20. 8. 1993, pag. 3.

    (2) GU n. C 61 del 28. 2. 1994, pag. 241.

    (3) GU n. L 36 del 12. 2. 1993, pag. 1.

    (4) GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 1923/94 (GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 4).

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