EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R3284

Regolamento (CE) n. 3284/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea

GU L 349 del 31.12.1994, p. 22–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/10/1997; abrogato e sostituito da 397R2026

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3284/oj

31994R3284

Regolamento (CE) n. 3284/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea

Gazzetta ufficiale n. L 349 del 31/12/1994 pag. 0022 - 0052
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 34 pag. 0035
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 34 pag. 0035


REGOLAMENTO (CE) N. 3284/94 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1994 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

visti i regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli ed i regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 235 del trattato applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, in particolare le disposizioni di tali regolamenti che consentono di derogare al principio generale della sostituzione di tutte le misure di protezione alle frontiere con le sole misure istituite da detti regolamenti,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 2423/88 (2), il Consiglio ha adottato norme comuni relative alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea;

considerando che dette norme sono state adottate in conformità degli obblighi internazionali esistenti, in particolare quelli derivanti dall'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (in appresso denominato «GATT»), dall'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT («codice antidumping del 1979») e dall'Accordo sull'interpretazione e l'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII del GATT («codice delle sovvenzioni e delle misure di compensazione del 1979»);

considerando che la conclusione dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round ha portato all'istituzione dell'Organizzazione mondiale del commercio (in appresso denominata «OMC»);

considerando che l'allegato 1A dell'Accordo che istituisce l'OMC («Accordo OMC») comprende, tra l'altro, l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 («il GATT 1994»), un Accordo sull'agricoltura («Accordo sull'agricoltura»), un nuovo Accordo sull'applicazione dell'articolo VI del GATT del 1994 («Accordo antidumping») e un nuovo Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative («Accordo sulle sovvenzioni»);

considerando che, per rendere più trasparente ed efficace l'applicazione da parte della Comunità delle norme stabilite rispettivamente dall'Accordo antidumping e dell'Accordo sulle sovvenzioni, si ritiene necessario adottare due regolamenti distinti che specifichino in maniera sufficientemente dettagliata le condizioni per l'applicazione di ciascuno di questi strumenti di difesa commerciale;

considerando che è pertanto opportuno modificare le norme comunitarie che disciplinano l'applicazione delle misure compensative alla luce delle nuove norme multilaterali per quanto riguarda, tra l'altro, le procedure di apertura dei procedimenti e di svolgimento delle successive inchieste, ivi compresi l'accertamento e la considerazione dei fatti, l'applicazione di misure provvisorie, l'imposizione e la riscossione di dazi compensativi, la definizione della durata e il riesame delle misure compensative, nonché la divulgazione delle informazioni relative alle inchieste sulle sovvenzioni;

considerando che, date le consistenti modifiche che comportano i nuovi accordi e per garantire un'applicazione adeguata e trasparente delle nuove norme, è opportuno trasporre nella misura del possibile la formulazione dei nuovi accordi nel diritto comunitario;

considerando che appare inoltre opportuno illustrare, in maniera sufficientemente dettagliata, quando si considera esistente una sovvenzione, in base a quali principi essa può essere oggetto di misure compensative (in particolare se la sovvenzione è stata concessa in modo specifico), e in base a quali criteri debba essere calcolato l'importo della sovvenzione passibile di misure compensative;

considerando che, per determinare l'esistenza di una sovvenzione, è chiaramente necessario dimostrare che c'è stato un contributo finanziario da parte di un governo o di una pubblica autorità nel territorio di un paese, o che c'è stata una forma di sostegno dei redditi o dei prezzi ai sensi dell'articolo XVI del GATT 1994, e che in tal modo è stata favorita l'impresa beneficiaria;

considerando che è necessario illustrare in maniera sufficientemente dettagliata le sovvenzioni che non possono essere oggetto di misure compensative e le procedure da seguire qualora nel corso di un'inchiesta si constati che un'impresa oggetto di inchiesta ha ricevuto sovvenzioni non passibili di misure compensative;

considerando che l'Accordo sulle sovvenzioni sancisce che l'applicabilità delle disposizioni relative alle sovvenzioni non passibili di misure compensative scade cinque anni dopo la data di entrata in vigore dell'Accordo OMC, a meno che non sia prorogata per reciproca intesa tra i membri dell'OMC, e che pertanto può rendersi necessario modificare di conseguenza il presente regolamento, qualora la validità delle suddette disposizioni non venga in tal modo prorogata;

considerando che le misure figuranti all'allegato 2 dell'Accordo sull'agricoltura non sono passibili di misure compensative, nei limiti specificati in detto Accordo;

considerando che è consigliabile fissare orientamenti chiari e particolareggiati sui fattori che sono pertinenti per determinare se le importazioni oggetto di sovvenzioni abbiano causato un pregiudizio notevole oppure minaccino di provocare pregiudizio; che per dimostrare che il volume e i prezzi delle importazioni in questione sono responsabili del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, occorre tener conto dell'effetto di altri fattori e in particolare delle condizioni di mercato nella Comunità;

considerando che è opportuno definire il termine «industria comunitaria» e stabilire che le parti collegate agli esportatori possono essere escluse da tale industria, definendo il termine «parti collegate»; che inoltre occorre fissare disposizioni in materia di dazi compensativi da adottare nell'interesse dei produttori di una regione della Comunità e fissare gli orientamenti relativi alla definizione di regione;

considerando che è necessario stabilire chi abbia diritto a presentare una richiesta di dazio compensativo, precisando in quale misura essa debba essere sostenuta dall'industria comunitaria e le informazioni in materia di sovvenzioni passibili di misure compensative, pregiudizio e nesso di causalità che tale richiesta deve contenere; che è inoltre opportuno specificare le procedure relative al rigetto delle richieste oppure all'apertura dei procedimenti;

considerando che è necessario stabilire le modalità con le quali alle parti interessate sono notificate le informazioni richieste dalle autorità, nonché vengono accordate ampie possibilità di presentare tutti gli elementi di prova pertinenti e di difendere i loro interessi; che è inoltre opportuno fissare chiaramente le norme e le procedure da seguire durante l'inchiesta, precisando che le parti interessate devono manifestarsi, presentare le loro osservazioni e comunicare le informazioni pertinenti entro limiti di tempo ben precisi, affinché le osservazioni e i dati comunicati possano essere presi in considerazione; che è inoltre opportuno fissare le condizioni alle quali le parti interessate possono avere accesso alle informazioni comunicate dalle altre parti interessate e presentare le loro osservazioni in merito; che gli Stati membri e la Commissione dovrebbero collaborare per quanto riguarda la raccolta di informazioni;

considerando che è necessario stabilire le condizioni alle quali possono essere istituiti dazi provvisori, precisando che tali dazi devono essere istituiti in un arco di tempo compreso tra sessanta giorni e nove mesi a decorrere dall'inizio dell'inchiesta; che in tutti i casi tali dazi possono essere istituiti dalla Commissione solo per un periodo di quattro mesi;

considerando che occorre stabilire procedure per l'accettazione di impegni tali da eliminare o compensare le sovvenzioni passibili di misure compensative e il pregiudizio in alternativa all'istituzione di dazi provvisori o definitivi; che è inoltre opportuno precisare le conseguenze della violazione o del ritiro di impegni e stabilire che possono essere istituiti dazi provvisori in casi di sospetta inosservanza degli impegni oppure qualora sia necessario svolgere un'inchiesta supplementare per completare le risultanze; che, ai fini dell'accettazione degli impegni, occorre considerare se gli impegni proposti e la loro applicazione non rischino di provocare un comportamento anticoncorrenziale;

considerando che è necessario stabilire che i casi devono essere chiusi, con o senza l'istituzione di misure, normalmente entro dodici mesi e comunque non oltre tredici mesi a decorrere dall'inizio dell'inchiesta; che, qualora debbano essere istituite misure, è necessario stabilire le modalità di chiusura dell'inchiesta e precisare che le misure devono essere inferiori all'importo delle sovvenzioni passibili di misure compensative qualora tale importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio, nonché specificare il metodo di calcolo del livello delle misure in caso di ricorso a tecniche di campionamento;

considerando che è necessario adottare le misure opportune per la riscossione retroattiva dei dazi provvisori e precisare le circostanze che possono giustificare l'applicazione retroattiva dei dazi per evitare che sia pregiudicata l'efficacia delle misure definitive da applicare; che è inoltre necessario stabilire che i dazi possono essere applicati con effetto retroattivo in casi di violazione o di ritiro di impegni;

considerando che è necessario stabilire che le misure scadano dopo cinque anni, a meno che in base a un'inchiesta retrospettiva risulti che esse devono essere mantenute in vigore; che è inoltre necessario stabilire che, qualora si sia dimostrato con elementi di prova sufficienti che la situazione si è modificata, si devono svolgere riesami o inchieste a titolo provvisorio per determinare se occorra restituire dazi compensativi;

considerando che, sebbene l'Accordo sulle sovvenzioni non contenga disposizioni relative all'elusione delle misure compensative, esiste la possibilità di una simile elusione, in termini analoghi, benché non identici, all'elusione delle misure antidumping; che risulta pertanto opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione antielusione;

considerando che conviene autorizzare la sospensione delle misure compensative qualora si riscontri una modifica provvisoria delle condizioni di mercato che renda temporaneamente inopportuna l'imposizione di tali misure;

considerando che è necessario stabilire che le importazioni sotoposte ad inchiesta possono essere soggette alla registrazione all'atto dell'importazione, per consentire la successiva adozione di misure nei confronti di tali importazioni;

considerando che, ai fini di una corretta applicazione delle misure, è necessario che gli Stati membri controllino gli scambi relativi alle importazioni dei prodotti sottoposti alle inchieste e soggetti alle misure e che informino la Commissione dei risultati del controllo e degli importi dei dazi riscossi a norma del presente regolamento;

considerando che è necessario stabilire che il comitato consultivo dev'essere regolarmente sentito in determinate fasi dell'inchiesta; che il comitato dev'essere costituito da rappresentanti degli Stati membri e da un rappresentante della Commissione che lo presiede;

considerando che è opportuno stabilire che devono essere svolte visite di controllo per verificare le informazioni presentate in materia di sovvenzioni che possono essere assoggettate a misure compensative e di pregiudizio, precisando tuttavia che tali visite sono effettuate unicamente se sono state ricevute risposte adeguate ai questionari;

considerando che è necessario stabilire che, nei casi in cui il numero di parti o di transazioni è elevato, si ricorre a tecniche di campionamento per poter concludere l'inchiesta entro i termini fissati;

considerando che è necessario stabilire che nei confronti delle parti che non collaborano in misura soddisfacente si possono usare per i riscontri altre informazioni che possono implicare un trattamento meno favorevole di quello che le parti avrebbero ricevuto se avessero collaborato;

considerando che si devono prendere misure per il trattamento delle informazioni riservate per evitare di divulgare segreti aziendali o di Stato;

considerando che è necessario adottare provvedimenti per la corretta comunicazione alle parti interessate che hanno i requisiti richiesti dei fatti e delle considerazioni principali, specificando che la comunicazione deve avvenire, nel rispetto del processo decisionale della Commissione, in tempo utile affinché le parti possano difendere i loro interessi;

considerando che appare opportuno stabilire un sistema amministrativo nell'ambito del quale possano essere presentate argomentazioni sull'interesse della Communità, ivi compresi gli interessi dei consumatori, ad adottare le misure e fissare i termini per la presentazione di tali informazioni, precisando inoltre i diritti all'informazione delle parti interessate;

considerando che è assolutamente necessario collegare l'applicazione dei limiti di tempo alla creazione delle necessarie strutture amministrative all'interno dei servizi della Commissione; che il Consiglio deve pertanto precisare, con una decisione da adottare a maggioranza qualificata entro il 1o aprile 1995, a decorrere da quale data si applicano detti limiti di tempo;

considerando che, per l'applicazione delle norme dell'Accordo sulle sovvenzioni, è essenziale, al fine di mantenere l'equilibrio tra diritti e obblighi che tale Accordo intendeva creare, che la Comunità tenga conto della loro interpretazione da parte dei suoi principali partner commerciali quale risulta dalla legislazione o dalla prassi in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Principi 1. Il presente regolamento stabilisce disposizioni per la difesa dalle importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea. Un dazio compensativo può essere imposto al fine di compensare una sovvenzione concessa, direttamente o indirettamente, per la fabbricazione, per la produzione, l'esportazione o il trasporto di qualsiasi prodotto la cui immissione in libera pratica nella Comunità causi un pregiudizio.

2. Ai fini del presente regolamento, un prodotto si considera sovvenzionato se beneficia di una sovvenzione passibile di misure compensative ai sensi della definizione degli articoli 2 e 3 del presente regolamento.

3. Detta sovvenzione può essere concessa dal governo del paese d'origine del prodotto importato o dal governo di un paese intermedio a partire dal quale il prodotto è esportato nella Comunità, denominato ai fini del presente regolamento «paese di esportazione». Ai fini del presente regolamento il termine «governo» è definito come un governo od un ente pubblico nel territorio del paese di origine o di esportazione.

4. Fatto salvo quanto sopra, qualora i prodotti non siano importati direttamente dal paese d'origine, ma vengano esportati verso la Comunità da un paese intermedio, le disposizioni del presente regolamento sono pienamente applicabili e la operazione o le operazioni si considerano avvenute, se del caso, tra il paese d'origine e la Comunità.

5. Ai fini del presente regolamento, per «prodotto simile» si intende un prodotto identico, cioè in tutto e per tutto simile al prodotto considerato o, in mancanza di tale prodotto, un altro prodotto che, pur non essendo in tutto e per tutto simile, presenti caratteristiche analoghe a quelle del prodotto considerato.

Articolo 2

Definizione di sovvenzione Si considera sussistere una sovvenzione qualora:

1) a) un governo, quale definito all'articolo 1, paragrafo 3 accordi un contributo finanziario, ossia nei casi in cui:

i) una prassi governativa implichi un trasferimento diretto di fondi (ad esempio sussidi, prestiti, iniezioni di capitale) o potenziali trasferimenti diretti di fondi o obbligazioni (ad esempio garanzie su prestiti);

ii) un governo rinunci o non proceda alla riscossione di entrate altrimenti dovute (ad esempio con incentivi fiscali quali i crediti d'imposta); in questo contesto, non si considerano sovvenzioni l'esenzione di un prodotto esportato dai dazi o dalle imposte che gravano su un prodotto simile se destinato al consumo interno, ovvero l'esonero da tali dazi o imposte per importi non superiori a quelli maturati, a condizione che detta esenzione sia concessa in conformità delle disposizioni degli allegati I-III del presente regolamento;

iii) un governo fornisca merci o servizi diversi dalle infrastrutture generali ovvero proceda all'acquisto di merci;

iv) un governo - effettui versamenti a un meccanismo di finanziamento, o - incarichi o dia ordine a un ente privato di svolgere una o più delle funzioni illustrate ai punti da i) a iii) che precedono, che di norma spetterebbero al governo, e la prassi seguita non differisca per nessun aspetto concreto dalle prassi normalmente adottate dai governi; o b) sia posta in essere una qualsivoglia forma di sostegno al reddito o ai prezzi ai sensi dell'articolo XVI del GATT 1994; e 2) sia in tal modo conferito un vantaggio.

Articolo 3

Casi in cui le sovvenzioni sono passibili di misure compensative A. PRINCIPIO 1. Le sovvenzioni, quali definite all'articolo 2, sono passibili di misure compensative soltanto nei casi in cui siano specifiche, ai sensi della definizione di cui ai paragrafi da 2 a 4.

B. SPECIFICITÀ 2. Al fine di determinare se una sovvenzione, quale definita all'articolo 2, sia specifica per un'impresa o industria, ovvero per un gruppo di imprese o industrie (in appresso denominate «determinate imprese»), nell'ambito della competenza dell'autorità concedente, si applicano i seguenti principi:

a) Ove l'autorità concedente, ovvero la legislazione ai sensi della quale la stessa opera, limiti esplicitamente a determinate imprese l'accesso a una sovvenzione, tale sovvenzione s'intende specifica.

b) Ove l'autorità concedente, ovvero la legislazione ai sensi della quale la stessa opera, stabilisca criteri o condizioni oggettivi che disciplinano l'idoneità a ricevere una sovvenzione e l'ammontare della stessa, non ricorre il requisito della specificità, purché l'idoneità sia automatica e tali criteri e condizioni siano rigorosamente osservati.

Ai fini del presente articolo, per «criteri o condizioni oggettivi» s'intendono criteri o condizioni neutri, che non favoriscano determinate imprese rispetto ad altre, e che siano di natura economica e di applicazione orizzontale, quali il numero di dipendenti o la dimensione dell'impresa.

I criteri o le condizioni devono essere esposti chiaramente in leggi, regolamenti o altri documenti ufficiali, in modo da essere suscettibili di verifica.

c) Ove, nonostante l'apparente constatazione di non specificità risultante dall'applicazione dei principi di cui alle lettere a) e b), vi sia motivo di ritenere che si tratti in realtà di una sovvenzione specifica, si possono prendere in considerazione altri fattori, quali l'utilizzo di un programma di sovvenzioni da parte di un numero limitato di imprese, la fruizione predominante da parte di determinate imprese, la concessione di sovvenzioni sproporzionatamente elevate a determinate imprese, e il modo in cui l'autorità concedente ha esercitato il proprio potere discrezionale nella decisione di concedere una sovvenzione. A questo proposito, in particolare, si prendono in considerazione informazioni sulla frequenza con la quale vengono rigettate o approvate richieste di sovvenzione e i motivi di tali decisioni.

Nell'applicazione del presente comma, si tiene presente il grado di diversificazione delle attività economiche nella giurisdizione dell'autorità concedente, nonché della durata del programma di sovvenzione.

3. S'intende specifica una sovvenzione limitata a determinate imprese ubicate in una determinata area geografica nell'ambito della competenza dell'autorità concedente. Resta inteso che la definizione o la modifica di aliquote d'imposta di applicazione generale, introdotta da qualsiasi livello governativo che ne abbia il potere, non si ritiene una sovvenzione specifica ai fini del presente regolamento.

4. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, si considerano specifiche le seguenti sovvenzioni:

a) sovvenzioni condizionate, di diritto o di fatto, singolarmente o nel quadro di altre condizioni, all'andamento delle esportazioni, ivi comprese quelle illustrate nell'allegato I del presente regolamento.

Le sovvenzioni si considerano condizionate di fatto all'andamento delle esportazioni qualora i fatti dimostrino che la concessione di una sovvenzione, che non sia legalmente condizionata all'andamento delle esportazioni, sia vincolata di fatto alle esportazioni o ai proventi derivanti dalle esportazioni, effettivi o previsti. Una sovvenzione non si considera una sovvenzione all'esportazione nel senso della presente disposizione per il semplice fatto di essere accordata a imprese esportatrici.

b) Sovvenzioni condizionate, singolarmente o nel quadro di altre condizioni, all'uso preferenziale di merci nazionali rispetto a prodotti importati.

5. La determinazione della specificità ai sensi delle disposizioni del presente articolo dev'essere chiaramente suffragata da elementi di prova diretti.

C. SOVVENZIONI CHE NON SONO PASSIBILI DI MISURE COMPENSATIVE 6. Non sono passibili di misure compensative le seguenti sovvenzioni:

a) le sovvenzioni che non sono specifiche ai sensi dei paragrafi 2 o 3,

b) le sovvenzioni che, pur essendo specifiche ai sensi dei paragrafi 2 o 3, soddisfano le condizioni previste ai paragrafi 7, 8 o 9,

c) gli elementi di sovvenzione che possono esistere in una delle misure indicate nell'allegato IV del presente regolamento.

7. Le sovvenzioni per attività di ricerca svolte da imprese o da istituti di istruzione superiore o di ricerca sulla base di contratti stipulati con imprese non sono passibili di misure compensative a condizione che le sovvenzioni non rappresentino più del 75 % dei costi di ricerca industriale, ovvero del 50 % dei costi dell'attività di sviluppo precompetitiva, e a condizione che tali sovvenzioni siano limitate esclusivamente a quanto segue:

i) costo del personale (ricercatori, tecnici e altro personale di supporto, impiegato esclusivamente nell'attività di ricerca);

ii) costo di strumenti, attrezzature, terreni ed edifici utilizzati in forma esclusiva e permanente (salvo quando alienati su base commerciale) per l'attività di ricerca;

iii) costi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, ivi compresa l'acquisizione di dati di ricerche, conoscenze tecniche, brevetti, ecc.;

iv) spese generali aggiuntive sostenute in conseguenza diretta dell'attività di ricerca;

v) altri costi di gestione (ad esempio per materiali, forniture e simili) sostenuti in conseguenza diretta dell'attività di ricerca.

Ai fini del presente paragrafo:

a) I livelli consentiti di sovvenzioni non passibili di misure compensative di cui al presente paragrafo sono definiti con riferimento ai costi totali riconosciuti, sostenuti nell'arco della durata di un singolo progetto.

Nel caso di programmi che comprendano sia la ricerca industriale, sia l'attività di sviluppo precompetitiva, il livello consentito di sovvenzioni non passibili di misure compensative non deve superare la media semplice dei livelli consentiti di sovvenzioni non passibili di misure compensative applicabili a queste due categorie, calcolata sulla base di tutti i costi riconosciuti indicati ai punti da i) a v) del presente paragrafo.

b) Con il termine «ricerca industriale» s'intende una ricerca pianificata o un'indagine critica volta a scoprire nuove conoscenze da utilizzare per lo svilupo di nuovi prodotti, processi o servizi, o per introdurre miglioramenti significativi in prodotti, processi o servizi già esistenti.

c) Con l'espressione «attività di sviluppo precompetitiva» s'intende la trasposizione dei risultati della ricerca industriale in un piano o un programma tecnico dettagliato o nella progettazione di prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati, destinati alla vendita o all'utilizzo, ivi compresa la creazione di un prototipo non idoneo all'uso commerciale. Tale espressione può inoltre comprendere la formulazione teorica e la progettazione di prodotti, processi o servizi alternativi, nonché progetti pilota e dimostrazioni iniziali, purché i medesimi progetti non possano essere convertiti o utilizzati per applicazioni industriali o sfruttamento commerciale. L'espressione non si riferisce a modifiche periodiche o di routine introdotte in prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi già esistenti e in altre operazioni correnti, anche se tali modifiche possono rappresentare dei miglioramenti.

Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano agli aeromobili civili, definiti ai sensi dell'Accordo relativo agli scambi di aeromobili civili del 1979, come modificato, o in eventuali accordi successivi che modifichino o sostituiscano detto Accordo.

8. Le sovvenzioni a favore di regioni svantaggiate nel territorio del paese di origine e/o di esportazione, concesse nell'ambito di un piano generale di sviluppo regionale, che avrebbero carattere di non specificità se si applicassero i criteri di cui ai paragrafi 2 e 3 a ciascuna regione potenziale beneficiaria interessata, non sono passibili di misure compensative a condizione che:

i) ciascuna regione svantaggiata sia un'area geografica contigua chiaramente delimitata con un'identità amministrativa ed economica ben definibile;

ii) la regione sia considerata svantaggiata sulla base di criteri neutri e oggettivi, dai quali risulta evidente che le difficoltà dell'area non derivano da circostanze temporanee; i criteri devono essere enunciati chiaramente in leggi, regolamenti o altri documenti ufficiali, in modo da poter essere verificati;

iii) i criteri includano una valutazione dello sviluppo economico basata almeno su uno dei seguenti fattori:

- reddito pro capite, o reddito delle famiglie pro capite, o PIL pro capite, che non dev'essere superiore all'85 % della media del territorio del paese d'origine o di esportazione interessato;

- tasso di disoccupazione, che dev'essere pari almeno al 110 % della media del territorio del paese d'origine o del paese d'esportazione interessato;

la valutazione deve riguardare un periodo di tre anni e può comunque essere composita ed includere altri fattori.

Ai fini del presente paragrafo:

a) Con l'espressione «piano generale di sviluppo regionale» s'intende che i programmi regionali di sovvenzione rientrano in una politica di sviluppo regionale organica e di applicazione generale e che le sovvenzioni per lo sviluppo regionale non vengono concesse in aree geografiche isolate che non hanno alcuna influenza, o nessuna influenza sensibile, sullo sviluppo della regione.

b) Con l'espressione «criteri neutri e oggettivi» s'intendono criteri che non favoriscono determinate regioni al di là di quanto sia opportuno per eliminare o ridurre le disparità regionali nel quadro della politica di sviluppo regionale. A questo proposito, i programmi di sovvenzione regionali prevedono dei tetti all'ammontare delle sovvenzioni che possono essere concesse a ciascun progetto sovvenzionato. I tetti devono essere differenziati in base ai diversi livelli di sviluppo delle regioni assistite e devono essere espressi in termini di costi di investimento o costo della creazione di posti lavoro. Nell'ambito di tali tetti, la ripartizione delle sovvenzioni dev'essere sufficientemente ampia ed equa, in modo da evitare l'uso predominante di una sovvenzione da parte di determinate imprese, o la concessione di importi sproporzionatamente elevati a favore di determinate imprese. Il presente comma si applica alla luce dei criteri di cui ai paragrafi 2 e 3.

9. Le sovvenzioni volte a promuovere l'adeguamento degli impianti esistenti ai nuovi obblighi in materia ambientale imposti da leggi e/o regolamenti che comportano maggiori vincoli e oneri finanziari per le imprese non sono passibili di misure compensative a condizione che la sovvenzione:

i) sia una misura una tantum e non ricorrente; e ii) sia limitata al 20 % del costo dell'adattamento; e iii) non copra il costo di sostituzione e di gestione dell'investimento sovvenzionato, che dev'essere totalmente a carico delle imprese; e iv) sia direttamente collegata e proporzionata alla riduzione delle nocività e dell'inquinamento pianificata dall'impresa, e non si riferisca a eventuali risparmi ottenibili nei costi di produzione; e v) sia disponibile per tutte le imprese che possono adottare le nuove attrezzature e/o i nuovi processi di produzione.

Ai fini del presente paragrafo, con l'espressione «impianti esistenti» s'intendono gli impianti già operativi da almeno due anni al momento dell'imposizione dei nuovi obblighi in materia ambientale.

Articolo 4

Calcolo dell'importo della sovvenzione passibile di misure compensative A. PRINCIPIO 1. Ai fini del presente regolamento, l'importo delle sovvenzioni passibili di misure compensative si calcola nei termini del vantaggio conferito al beneficiario constatato nel corso del periodo oggetto dell'inchiesta sulle sovvenzioni. Di norma, tale periodo è l'ultimo esercizio di bilancio del beneficiario, ma può essere qualsiasi altro periodo della durata di almeno sei mesi precedente all'apertura dell'inchiesta per il quale siano disponibili dati finanziari e altri dati pertinenti attendibili.

B. CALCOLO DEL VANTAGGIO CONFERITO AL BENEFICIARIO 2. Per quanto riguarda il calcolo del vantaggio conferito al beneficiario, si applicano le norme seguenti:

a) il conferimento di capitale azionario da parte di una pubblica amministrazione non intende conferire un vantaggio, a meno che l'investimento si possa considerare incompatibile con la normale prassi di investimento (ivi compreso il conferimento di capitale di rischio) di investitori privati nel territorio del paese d'origine e/o di esportazione;

b) un mutuo concesso da una pubblica amministrazione non intende conferire un vantaggio, a meno che non si riscontri una differenza tra l'importo pagato a fronte del finanziamento pubblico dall'azienda beneficiaria del prestito e l'importo che la stessa avrebbe pagato su un analogo mutuo commerciale che essa potrebbe effettivamente reperire sul mercato. In questo caso, il vantaggio corrisponde alla differenza tra i due importi;

c) una garanzia su mutuo concessa da una pubblica amministrazione non intende conferire un vantaggio, a meno che non si riscontri una differenza tra l'importo pagato dall'azienda beneficiaria a fronte di un mutuo garantito dalla pubblica amministrazione e l'importo che la stessa avrebbe pagato per un mutuo commerciale comparabile in assenza di una garanzia della pubblica amministrazione. In questo caso, il vantaggio corrisponde alla differenza tra i due importi, rettificata in base a eventuali differenze nelle commissioni;

d) la fornitura di merci o servizi ovvero l'acquisto di merci da parte di una pubblica amministrazione non intende conferire un vantaggio, a meno che tale fornitura venga effettuata a fronte di un compenso inferiore all'importo che sarebbe adeguato, ovvero che l'acquisto venga effettuato a fronte di un compenso superiore all'importo che sarebbe adeguato. L'adeguatezza del compenso si determina in relazione alle condizioni di mercato vigenti relativamente alla merce o al servizio in questione nel paese in cui ha luogo la fornitura o l'acquisto (ivi compresi prezzo, qualità, disponibilità, commerciabilità, trasporto e altre condizioni di acquisto o di vendita).

C. DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL CALCOLO DELL'IMPORTO 3. L'importo delle sovvenzioni passibili di misure compensative si determina in base alle seguenti disposizioni:

a) L'importo delle sovvenzioni passibili di misure compensative è calcolato per unità del prodotto sovvenzionato esportata verso la Comunità.

b) Nel calcolare tale importo, si possono dedurre dalla totalità della sovvenzione i seguenti elementi:

i) qualsiasi spesa di gestione della pratica o analogo pagamento effettuato per essere ammessi al beneficio della sovvenzione o per riceverla;

ii) tasse alle esportazioni, dazi o altri oneri prelevati all'esportazione di tale prodotto verso la Comunità, specificamente destinati a compensare la sovvenzione.

La parte interessata che chiede una deduzione deve provare che tale richiesta è giustificata.

c) Qualora la sovvenzione sia accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate, l`importo della sovvenzione passibile di misure compensative è determinato ripartendo opportunamente il valore totale della sovvenzione in base al livello di produzione, di vendita o di esportazione dei prodotti in questione nel periodo oggetto dell`inchiesta sulle sovvenzioni.

d) Qualora la sovvenzione possa essere riconducibile all'acquisto, presente o futuro, di capitale fisso, il valore della sovvenzione passibile di misure compensative si calcola ripartendo quest`ultima su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tale capitale fisso nel settore in questione. L'importo così calcolato che si può attribuire al periodo oggetto dell`inchiesta, ivi compreso quello derivante da capitale fisso acquistato anteriormente a tale periodo, è ripartito nel modo descritto alla lettera c).

Nel caso di capitale fisso non ammortizzabile, la sovvenzione si considera alla stregua di un prestito senza interessi e viene trattata in conformità del paragrafo 2, lettera b).

e) Qualora una sovvenzione non possa essere riconducibile all'acquisto di capitale fisso, l'importo del vantaggio ricevuto nel corso del periodo oggetto dell'inchiesta è attribuito, in linea di massima, a tale periodo, e ripartito nel modo descritto al paragrafo 3, lettera c), a meno che non si presentino situazioni particolari che giustifichino l'attribuzione ad un periodo diverso.

Articolo 5

Determinazione del pregiudizio 1. Ai fini del presente regolamento, il termine «pregiudizio» designa, salvo indicazione contraria, un pregiudizio notevole causato all'industria comunitaria, la minaccia di un pregiudizio notevole per l'industria comunitaria, o un sensibile ritardo nella creazione di tale industria; il termine è da interpretarsi in conformità delle disposizioni del presente articolo.

2. La determinazione del pregiudizio deve basarsi su elementi di prova diretti e comportare un esame obiettivo a) del volume delle importazioni sovvenzionate e del loro effetto sui prezzi dei prodotti simili sul mercato comunitario e b) della conseguente incidenza di tali importazioni sull'industria comunitaria.

3. Per quanto riguarda il volume delle importazioni sovvenzionate, si esamina se vi è stato un considerevole aumento di tali importazioni, sia in termini assoluti sia in rapporto alla produzione o al consumo all'interno della Comunità. Quanto all'effetto delle importazione sovvenzionate sui prezzi, si esamina se tali importazioni sono avvenute a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli di un prodotto simile all'interno della Comunità, oppure se tali importazioni hanno comunque l'effetto di far scendere notevolmente i prezzi o di impedire in misura significativa gli aumenti che altrimenti si sarebbero verificati. Uno o più dei criteri citati non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.

4. Se le importazioni di un prodotto da più paesi sono simultaneamente oggetto di inchiesta ai fini dell'istituzione di dazi compensativi, se ne possono determinare cumulativamente gli effetti solo se si rileva che: (1) l'importo delle sovvenzioni passibili di misure compensative determinato per le importazioni da ciascuno dei paesi in questione è superiore a quello minimo definito dall'articolo 11, paragrafo 5, a fronte di un volume d'importazione non trascurabile da ciascuno dei paesi interessati e che (2) è opportuno procedere all'accertamento cumulativo degli effetti delle importazioni alla luce delle condizioni di concorrenza esistenti tra i prodotti importati e tra questi e il prodotto simile comunitario.

5. L'esame dell'incidenza delle importazioni sovvenzionate sull'industria comunitaria interessata deve comportare una valutazione di tutti i fattori e indici economici pertinenti che influiscono sul suo andamento, come il fatto che un settore stia ancora riprendendosi dagli effetti di precedenti sovvenzioni o pratiche di dumping, l'ammontare delle sovvenzioni passibili di misure compensative, la diminuzione reale o potenziale della produzione, delle vendite, della quota di mercato, dei profitti, della produttività, della redditività degli investimenti o dell'utilizzazione della capacità; dei fattori che incidono sui prezzi comunitari; degli effetti negativi, reali e potenziali, sul flusso di cassa, sulle scorte, sull'occupazione, sui salari, sulla crescita, sulla reperibilità di capitali o investimenti e, nel caso dell'agricoltura, di un possibile aumento dell'onere per i programmi di sostegno governativi. Questo elenco non è esauriente, né i criteri citati, singolarmente o combinati, costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.

6. Il fatto che le importazioni sovvenzionate siano causa di un pregiudizio nel senso indicato nel presente regolamento dev'essere dimostrato sulla base di tutti i pertinenti elementi di prova presentati secondo quanto previsto al paragrafo 2. In particolare, si deve dimostrare che il volume e/o i livelli dei prezzi di cui al paragrafo 3 hanno provocato ripercussioni del tipo indicato al paragrafo 5 sull'industria comunitaria, e che tali ripercussioni sussistono ad un livello tale da poterle classificare come gravi.

7. Oltre alle importazioni sovvenzionate, si esaminano anche eventuali altri fattori noti che a loro volta arrecano pregiudizio all'industria comunitaria, per evitare che il pregiudizio causato da questi ultimi sia imputato alle importazioni sovvenzionate come indicato al paragrafo 6. Tra i suddetti fattori possono rientrare, tra l'altro: il volume e i prezzi delle importazioni non sovvenzionate, una contrazione della domanda o mutamenti nell'andamento dei consumi, le pratiche restrittive degli scambi messe in atto da produttori comunitari e di altri paesi e la concorrenza fra gli stessi, gli sviluppi tecnologici e l'andamento dell'industria comunitaria in materia di esportazioni e produttività.

8. L'effetto delle importazioni sovvenzionate dev'essere accertato in relazione alla produzione comunitaria del prodotto simile, ove i dati disponibili permettano di individuare separatamente tale produzione sulla base di criteri quali i processi di produzione e i risultati di vendita e profitto dei produttori. Se non è possibile individuare separatamente tale produzione, gli effetti delle importazioni sovvenzionate sono da accertare esaminando la produzione del gruppo o della gamma di prodotti più ristretta possibile, comprendente anche il prodotto simile, per la quale possono essere forniti i dati necessari.

9. La minaccia di un pregiudizio notevole dev'essere determinata in base a dati di fatto, e non a semplici presunzioni, congetture o remote possibilità. Un mutamento di circostanze atto a creare una situazione nella quale la sovvenzione causerebbe un pregiudizio dev`essere oggetto di una chiara previsione e deve configurarsi come imminente.

10. Nel decidere se sussista una minaccia di pregiudizio notevole occore verificare, tra gli altri i seguenti fattori:

i) la natura della sovvenzione o delle sovvenzioni in questione e gli effetti che potrebbero verosimilmente derivarne sugli scambi;

ii) un notevole tasso di incremento, sul mercato comunitario, delle importazioni sovvenzionate, indice del probabile sostanziale incremento delle importazioni;

iii) una sufficiente disponibilità di capacità da parte dell'esportatore, ovvero l'imminente e sensibile aumento della medisima, indice di un probabile sensibile incremento delle esportazioni sovvenzionate nel mercato comunitario, tenuto conto della disponibilità di altri mercati di esportazione che possono assorbire ulteriori esportazioni;

iv) il fatto che le importazioni avvengono a prezzi suscettibili di esercitare un forte effetto di riduzione degli aumenti dei prezzi che altrimenti si sarebbero verificati e tali da promuovere la domanda di ulteriori importazioni; e v) le scorte dei prodotti sotto inchiesta.

11. Nessuno dei predetti fattori costituisce di per sé una base di giudizio determinante; tuttavia, l'insieme dei fattori presi in considerazione dovrà portare a concludere che sono imminenti ulteriori esportazioni sovvenzionate dalle quali, senza un intervento protettivo, deriverebbe un pregiudizio notevole.

Articolo 6

Definizione di industria comunitaria 1. Ai fini del presente regolamento per «industria comunitaria» si intende il complesso dei produttori di prodotti simili nella Comunità o di quelli tra di essi le cui produzioni, sommate costituiscono una proporzione notevole, a norma dell'articolo 7, paragrafo 8, della produzione comunitaria totale di tali prodotti; tuttavia:

i) qualora i produttori siano collegati agli esportatori o agli importatori o siano essi stessi importatori del prodotto asseritamente sovvenzionato, l'espressione «industria comunitaria» può essere interpretata come riferita esclusivamente al resto dei produttori;

ii) in circostanze eccezionali il territorio della Comunità può, per quanto riguarda la produzione considerata, essere suddiviso in due o più mercati competitivi e i produttori all`interno di ogni mercato possono essere considerati un'industria distinta se a) i produttori di detto mercato vendono la totalità o quasi della loro produzione del prodotto considerato su tale mercato, e b) la domanda su detto mercato non viene soddisfatta in modo considerevole da produttori del prodotto considerato stabiliti altrove nella Comunità. In questo caso, l'esistenza di un pregiudizio può essere accertata anche se una parte notevole dell'industria comunitaria totale non è colpita da detto pregiudizio, a condizione che vi sia una concentrazione di importazioni sovvenzionate in tale mercato isolato e che inoltre tali importazioni sovvenzionate causino pregiudizio ai produttori di tutti o quasi i prodotti presenti su detto mercato.

2. Ai fini del paragrafo 1, si ritiene che i produttori siano collegati agli esportatori o agli importatori solo qualora a) uno di essi controlli l'altro in forma diretta o indiretta oppure b) entrambi siano controllati in forma diretta o indiretta da un terzo oppure c) insieme controllino in forma diretta o indiretta un terzo a condizione che vi siano motivi per ritenere o sospettare che, a causa di tale rapporto, il produttore in questione sia indotto a comportarsi in modo diverso rispetto ai produttori non collegati. Ai fini del presente paragrafo, si ritiene che una parte controlli l'altra quando la prima è in grado, giuridicamente o in via di fatto, di imporre limitazioni o orientamenti alla seconda.

3. Quando per industria comunitaria si intendono i produttori di una determinata regione, agli esportatori o alla pubblica amministrazione che concede le sovvenzioni passibili di misure compensative è data la possibilità di offrire impegni a norma dell'articolo 10 riguardo alla regione interessata. Se non è offerto prontamente un impegno adeguato oppure nelle circostanze esposte nell'articolo 10, paragrafi 9 e 10, si può istituire un dazio provvisorio o definitivo per tutto il territorio della Comunità. In tal caso i dazi possono essere applicati, se possibile, unicamente a specifici prodotti o esportatori.

4. Al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 8.

Articolo 7

Apertura del procedimento 1. Fatta eccezione per quanto previsto al paragrafo 10, un'inchiesta volta a determinare la sussistenza, le dimensioni e gli effetti di un'asserita sovvenzione è aperta su denuncia scritta presentata da una persona fisica o giuridica, o da un'assiciazione non avente personalità giuridica, che agisce a nome dell'industria della Comunità.

i) La denuncia può essere presentata alla Commissione o a uno Stato membro che la inoltra alla Commissione. La Commissione invia agli Stati membri copia di tutte le denunce che riceve. Una denuncia si considera presentata il primo giorno lavorativo successivo al suo recapito alla Commissione per posta raccomandata o al rilascio di un avviso di ricevuta da parte della Commissione.

ii) Quando, in assenza di denuncia, uno Stato membro è in possesso di elementi di prova sufficienti in relazione a una sovvenzione e al pregiudizio che ne deriva per l'industria della Comunità, esso li comunica immediatamente alla Commissione.

2. La denuncia di cui al paragrafo 1 deve contenere elementi di prova sufficienti relativi all'esistenza delle sovvenzioni (compreso, ove possibile, il loro ammontare), del pregiudizio e del nesso di causalità fra le importazioni assertivamente sovvenzionate e il preteso pregiudizio. La domanda deve contenere tutte le informazioni di cui il ricorrente possa ragionevolmente disporre relativamente a quanto segue:

i) identità del ricorrente e descrizione del volume e del valore della produzione comunitaria del prodotto simile del ricorrente stesso. Ove la denuncia scritta sia presentata a nome dell'industria comunitaria, essa deve definire l'industria a nome della quale è presentata sulla base di un elenco di tutti i produttori comunitari noti (o delle associazioni di produttori comunitari note) del prodotto simile e, nei limiti del possibile, deve indicare il volume e il valore della produzione comunitaria del prodotto similare facente capo a tali produttori;

ii) descrizione completa del prodotto che beneficerebbe della sovvenzione, nome del paese o dei paesi di origine o di esportazione in questione, identità di ciascun esportatore o produttore straniero noto, ed elenco di soggetti noti che importano il prodotto in questione;

iii) elementi di prova relativi all'esistenza, all'ammontare, alla natura e alla sanzionabilità delle sovvenzioni in questione;

iv) informazioni sull'evoluzione del volume delle importazioni in presunto regime di sovvenzione, sul loro effetto sui prezzi del prodotto simile sul mercato comunitario e sul conseguente impatto di tali importazioni sull'industria comunitaria, effetti evidenziati dai fattori e dagli indici pertinenti che influiscono sull'andamento dell'industria comunitaria, come quelli elencati all'articolo 5, paragrafi 3 e 5.

3. La Commissione esamina, per quanto possibile, l'esattezza e l'adeguatezza degli elementi di prova addotti nella denuncia per determinare se siano sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta.

4. Si può aprire un'inchiesta per stabilire se le pretese sovvenzioni sono specifiche o meno ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3 del presente regolamento.

5. Si può inoltre aprire un'inchiesta in relazione a sovvenzioni non passibili di misure compensative ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 7, 8 o 9, per stabilire se le condizioni specificate in tali paragrafi siano o meno soddisfatte.

6. Se una sovvenzione è stata concessa nel quadro di un programma di sovvenzioni notificato prima della sua attuazione al comitato sovvenzioni e misure compensative dell'OMC ai sensi delle disposizioni dell'articolo 8 dell'Accordo sulle sovvenzioni, e sempre che il comitato abbia omesso di determinare che tale programma non soddisfa le condizioni pertinenti specificate in detto articolo, non si apre un'inchiesta in relazione a tale sovvenzione a meno che una violazione dell'articolo 8 dell'Accordo sulle sovvenzioni sia stata accertata dal competente Organo di conciliazione dell'OMC o tramite arbitrato, come previsto all'articolo 8, paragrafo 5 dell'Accordo sulle sovvenzioni.

7. Si può inoltre aprire un'inchiesta in relazione a misure del tipo elencato nell'allegato IV al presente regolamento, nella misura in cui contengono un elemento di sovvenzione definito ai sensi dell'articolo 2, al fine di determinare se le misure in questione siano pienamente conformi alle disposizioni dell'allegato IV.

8. Un'inchiesta a norma del paragrafo 1 può essere aperta solo se si è accertato, dopo aver esaminato il grado di sostegno o di opposizione alla denuncia espresso dai produttori comunitari del prodotto simile, che la denuncia stessa è presentata dall'industria comunitaria o per suo conto. La domanda s'intende presentata «dall'industria comunitaria o per suo conto» se riceve il sostegno di quei produttori comunitari il cui prodotto complessivo costituisce oltre il 50 % della produzione totale del prodotto simile facente capo a quella parte di industria comunitaria che ha espresso sostegno o opposizione alla denuncia. Tuttavia, l'inchiesta non può essere aperta qualora i produttori comunitari che hanno espresso un esplicito sostegno alla denuncia rappresentino meno del 25 % della produzione totale del prodotto simile facente capo all'industria comunitaria.

9. Salvo nel caso in cui sia stata presa la decisione di avviare l'inchiesta, la Commissione deve astenersi dal pubblicizzare la denuncia in cui si chiede l'apertura dell'inchiesta. Ciononostante, non appena possibile dopo l'accettazione di una denuncia a norma del presente articolo, e in ogni caso prima dell'apertura dell'inchiesta, la Commissione notifica al governo del paese d'origine e/o d'esportazione interessato, invitandolo a procedere a consultazioni, nell'intento di chiarire la situazione in ordine alle questioni di cui al paragrafo 2, e di pervenire ad una soluzione definita di comune accordo.

10. Qualora, in casi particolari, la Commissione decida di avviare un'inchiesta senza aver ricevuto una denuncia scritta in tal senso dall'industria comunitaria o per suo conto, si procede solo in presenza di sufficienti elementi di prova dell'esistenza di sovvenzioni passibili di misure compensative, del pregiudizio e del nesso di causalità di cui al paragrafo 2, che giustifichino l'apertura dell'inchiesta.

11. Degli elementi di prova dell'esistenza delle sovvenzioni e del pregiudizio si tiene conto simultaneamente per decidere se aprire o meno l'inchiesta. Una denuncia è respinta se gli elementi di prova dell'esistenza di sovvenzioni passibili di misure compensative o del pregiudizio non sono sufficienti a giustificare ulteriori procedimenti. A norma di tale articolo non possono essere iniziati procedimenti contro paesi le cui importazioni rappresentano una quota di mercato inferiore all'1 %, a meno che tali paesi rappresentino complessivamente una quota pari o superiore al 30 % del consumo comunitario.

12. La denuncia può essere ritirata prima che sia aperta l'inchiesta, nel qual caso si considera non depositata.

13. Se, al termine della consultazione, risulta che gli elementi di prova sono sufficienti per giustificare l'inizio della procedura, la Commissione deve iniziare una procedura entro 45 giorni a decorrere dalla data della presentazione della denuncia e pubblicare un avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Se gli elementi di prova addotti sono insufficienti, il ricorrente ne viene informato, previa consultazione, entro quarantacinque giorni dalla data in cui è stata presentata la denuncia alla Commissione.

14. L'avviso d'inizio della procedura deve annunciare che è stata iniziata una procedura, indicare il prodotto e i paesi interessati, fornire un sunto delle informazioni ricevute e precisare che tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicate alla Commissione; l'avviso deve inoltre stabilire i periodi entro i quali le parti interessate possono manifestarsi, comunicare per iscritto le loro osservazioni e presentare le informazioni necessarie affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta; l'avviso deve inoltre precisare il periodo entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5.

15. La Commissione informa gli esportatori, gli importatori e le associazioni rappresentative degli importatori e degli esportatori notoriamente interessati nonché il governo del paese d'origine e/o d'esportazione e i ricorrenti, dell'inizio della procedura e, fermo restando l'obbligo di tutelare le informazioni riservate, trasmette il testo integrale della denuncia scritta ricevuta a norma del paragrafo 1 agli esportatori noti e alle autorità del paese d'origine e/o d'esportazione, mettendolo, su richiesta, a disposizione anche delle altre parti interessate. Qualora il numero degli esportatori interessati sia particolarmente elevato, il testo integrale della denuncia scritta dovrà invece essere trasmesso solo alle autorità del paese d'origine e/o d'esportazione o alla relativa associazione di categoria.

16. Un'indagine finalizzata all'istituzione di dazi compensativi non pone ostacolo alle procedure di sdoganamento.

Articolo 8

L'indagine 1. Dopo l'inizio della procedura, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, avvia un'inchiesta a livello comunitario; tale inchiesta ha per oggetto tanto la sovvenzione quanto il pregiudizio, e i due aspetti sono esaminati simultaneamente. Per disporre di dati rappresentativi, si sceglie un periodo di inchiesta che, nel caso delle sovvenzioni, corrisponde di norma al periodo oggetto dell'inchiesta di cui all'articolo 4, paragrafo 1. Di norma, le informazioni relative a periodi successivi al periodo oggetto dell'inchiesta non sono prese in considerazione.

2. Le parti che ricevono il questionario relativo ad un'inchiesta in merito a dazi compensativi hanno un termine di almeno 30 giorni per la risposta. Per gli esportatori il termine decorre dalla data di ricevimento del questionario, che a tal fine s'intende ricevuto a una settimana dalla data di spedizione all'intervistato o di trasmissione alla competente rappresentanza diplomatica del paese d'origine e/o di esportazione. Si può concedere una proraga al periodo di 30 giorni, tenendo conto dei limiti temporali dell'inchiesta e a condizione che la parte fornisca valide motivazioni, nei termini della sua particolare situazione, per tale proroga.

3. La Commissione può chiedere informazioni agli Stati membri, che devono adottare le misure necessarie per dar seguito a tali richieste. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni richieste, nonché il risultato delle verifiche, dei controlli o delle inchieste effettuati. Quando queste informazioni sono di interesse generale, o sono richieste da uno Stato membro, la Commissione le comunica agli Stati membri, purché non siano riservate, nel qual caso comunica loro un riassunto non confidenziale.

4. La Commissione può chiedere agli Stati membri di procedere a qualsiasi verifica e ispezione necessari, segnatamente presso gli importatori, i commercianti ed i produttori della Comunità, di svolgere inchieste in paesi terzi, a condizione che le imprese interessate diano il loro assenso e che il governo del paese in questione sia stato ufficialmente informato e non abbia sollevato obiezioni. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per dar seguito alle richieste della Commissione. Su richiesta della Commissione o di uno Stato membro, i funzionari della Commissione sono autorizzati ad assistere i funzionari degli Stati membri nello svolgimento delle loro mansioni.

5. Le parti interessate che si sono manifestate conformemente all'articolo 7, paragrafo 14 sono sentite quando lo richiedano per iscritto nel termine fissato dall'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, e quando dimostrino che sono parti interessate, che l'esito della procedura potrebbe riguardarle e che esistono particolari motivi per sentirle.

6. Ai ricorrenti, agli importatori e agli utilizzatori che si sono manifestati conformemente all'articolo 7, paragrafo 14, nonché al governo del paese d'origine e/o d'esportazione, si dà a richiesta la possibilità di incontrare le parti con interessi contrapposti, per permettere il confronto delle tesi opposte e delle eventuali controdeduzioni. Nell'offrire tale occasione, si deve tener conto della necessità di salvaguardare il carattere riservato delle informazioni, nonché della convenienza delle parti. Nessuna parte è tenuta ad assistere ad un incontro e la sua assenza non è pregiudizievole per la sua causa. La Commissione tiene conto delle informazioni orali fornite ai sensi del presente paragrafo nella misura in cui esse vengono successivamente riprodotte per iscritto.

7. I ricorrenti, il governo del paese d'origine e/o d'esportazione, gli imporatori, gli esportatori e le loro associazioni rappresentative e le organizzazioni di consumatori che si sono manifestati conformemente all'articolo 7, paragrafo 14 possono, su richiesta scritta, prendere conoscenza di tutte le informazioni messe a disposizione della Commissione dalle parti interessate all'inchiesta, tranne i documenti interni preparati dalle autorità della Comunità o dei suoi Stati membri, purché tali informazioni siano pertinenti per la tutela dei loro interessi, non siano riservate ai sensi dell'articolo 20 e siano utilizzate nell'inchiesta. Le parti sopra indicate possono rispondere a tali informazioni e le loro osservazioni possono essere prese in considerazione, nella misura in cui siano sufficientemente circostanziate nella risposta.

8. Salvo nei casi di cui all'articolo 19, si esamina, nella misura del possibile, la correttezza delle informazioni fornite dalle parti interessate sulle quali si basano le conclusioni raggiunte.

9. Per i procedimenti iniziati a norma dell'articolo 7, paragrafo 13, l'inchiesta è conclusa, ove possibile, entro un anno. Comunque, tali inchieste sono in ogni caso concluse entro 13 mesi dall'inizio, conformemente agli accertamenti effettuati a norma dell'articolo 10 per gli impegni o degli accertamenti effettuati a norma dell'articolo 11 per l'azione definitiva.

10. Per tutta la durata dell'inchiesta, la Commissione offre al governo del paese d'origine e/o d'esportazione un'adeguata possibilità di proseguire le consultazioni, al fine di chiarire la situazione di fatto e di pervenire ad una soluzione concordata.

Articolo 9

Misure provvisorie 1. Possono essere applicate misure provvisorie qualora sia stato avviato un procedimento a norma dell'articolo 7, sia stato pubblicato un avviso di apertura e le parti interessate abbiano avuto adeguate possibilità di presentare informazioni e osservazioni in conformità dell'articolo 7, paragrafo 14, sia stato accertato a titolo provvisorio che il prodotto importato beneficia di sovvenzioni passibili di misure compensative e che ne deriva un pregiudizio per l'industria comunitaria e che l'interesse della Comunità richieda un'azione per evitare tale pregiudizio. Le misure provvisorie devono essere istituite non prima di 60 giorni e non oltre 9 mesi a decorrere dalla data di inizio del procedimento.

2. L'importo del dazio compensativo provvisorio non può superare l'importo totale delle sovvenzioni passibili di misure compensative provvisoriamente accertato e deve essere inferiore a tale importo, se un dazio inferiore è sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria.

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 394R3284.13. Le misure provvisorie hanno la forma di una garanzia e l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione nella Comunità dev'essere subordinata alla costituzione di tale garanzia.

4. La Commissione applica le misure provvisorie previa consultazione oppure, in caso di estrema urgenza, dopo aver informato gli Stati membri. In quest'ultimo caso, le consultazioni avvengono al più tardi 10 giorni dopo la notifica agli Stati membri delle misure adottate dalla Commissione.

5. Quando uno Stato membro chiede l'intervento immediato della Commissione e se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, la Commissione decide, entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della domanda, se è opportuno istituire un dazio compensativo provvisorio.

6. La Commissione informa immediatamente il Consiglio e gli Stati membri di tutte le decisioni prese in applicazione del presente articolo. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può adottare una diversa decisione.

7. I dazi compensativi provvisori hanno una durata massima di quattro mesi.

Articolo 10

Impegni 1. Le inchieste possono essere chiuse senza l'imposizione di dazi provvisori o definitivi all'accettazione di impegni spontanei soddisfacenti in base ai quali i) il governo del paese d'origine e/o d'esportazione accetta di eliminare o di limitare la sovvenzione o di adottare altre misure relative ai suoi effetti; oppure ii) un esportatore si impegna a modificare i propri prezzi oppure a cessare le esportazioni nella zona in questione finché tali esportazioni beneficiano di sovvenzioni passibili di misure compensative, sempreché la Commissione, previa consultazione, concluda che il pregiudizio provocato dalle sovvenzioni è eliminato. Gli aumenti dei prezzi in conformità di tali impegni non devono essere più elevati di quanto sia necessario per eliminare l'importo delle sovvenzioni passibili di misure compensative e dovrebbero essere inferiori a tale importo qualora tale incremento sia sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria.

2. Gli impegni possono essere proposti dalla Commissione, senza che alcun governo o esportatore abbia l'obbligo di assumerli. Il fatto che un governo o un esportatore non assuma tali impegni oppure non accetti una proposta in tal senso non deve pregiudicare in alcun modo la valutazione del caso. Tuttavia, se le importazioni sovvenzionate continuano, si può ritenere che la minaccia di pregiudizio presenti maggiori probabilità di concretarsi. Non si chiedono impegni ai governi o agli esportatori se non è stata accertata a titolo provvisorio l'esistenza delle sovvenzioni e del conseguente pregiudizio. Salvo circostanze eccezionali non si possono offrire impegni dopo la scadenza del termine fissato conformemente all'articolo 21, paragrafo 5 per la presentazione delle osservazioni.

3. Gli impegni offerti non devono necessariamente essere accettati se si ritiene che la loro accettazione provochi difficoltà, per esempio se il numero di esportatori effettivi o potenziali è troppo elevato o per altri motivi, anche di politica generale. All'esportatore e/o al governo del paese d'origine e/o di esportazione interessato si possono comunicare i motivi per i quali si intende proporre il rifiuto dell'offerta di impegno e si può dare loro la possibilità di presentare osservazioni. I motivi del rifiuto devono essere specificati nella decisione definitiva.

4. Alle parti che offrono un impegno si chiede di fornire una versione non riservata dell'impegno stesso, che possa essere comunicata alle parti interessate all'inchiesta.

5. In caso di accettazione degli impegni, previa consultazione e in assenza di obiezioni nel comitato consultivo, l'inchiesta è chiusa. In tutti gli altri casi la Commissione presenta immediatamente una relazione al Consiglio sull'esito delle consultazioni e propone di chiudere il procedimento. Il procedimento è chiuso se entro un mese il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, non ha deciso altrimenti.

6. Se gli impegni sono accettati, l'inchiesta sulle sovvenzioni è normalmente completata. In tal caso, se si conclude che le sovvenzioni o il pregiudizio non esistono, l'impegno diventa automaticamente caduco. Tuttavia, se la determinazione dell'assenza di sovvenzioni e di pregiudizio è dovuta soprattutto all'esistenza di un impegno, le autorità possono esigere che un impegno venga rispettato per un congruo periodo di tempo. Se si accerta l'esistenza di sovvenzioni e di pregiudizio, l'impegno continua ad essere applicato conformemente alle condizioni in esso fissate e alle disposizioni del presente regolamento.

7. La Commissione chiede ai governi o agli esportatori i cui impegni sono stati accettati di fornire informazioni periodiche inerenti all'adempimento di tali impegni e di consentire la verifica dei relativi dati. L'inosservanza di questo obbligo è considerata come una violazione dell'impegno assunto.

8. Quando nel corso di un'inchiesta sono accettati impegni offerti da alcuni esportatori, ai fini dell'articolo 13 si ritiene che tali impegni prendano effetto a decorrere dalla data alla quale è conclusa l'inchiesta nei confronti del paese di origine e/o di esportazione.

9. In caso di violazione o di ritiro di un impegno ad opera di una delle parti, può essere istituito un dazio definitivo, a norma dell'articolo 11, in base ai fatti accertati nel corso dell'inchiesta in seguito alla quale è stato accettato l'impegno, a condizione che l'inchiesta sia stata conclusa con l'accertamento definitivo dell'esistenza delle sovvenzioni e del pregiudizio e che l'esportatore interessato o il governo del paese d'origine e/o di esportazione, salvo i casi di ritiro dell'impegno da parte di tale governo o esportatore, abbia avuto la possibilità di presentare le sue osservazioni.

10. A norma dell'articolo 9, può essere istituito, previa consultazione, un dazio provvisorio sulla base delle informazioni più attendibili quando vi sia motivo di ritenere che l'impegno sia stato violato oppure in caso di ritiro o di violazione di un impegno qualora l'inchiesta a seguito della quale è stato assunto l'impegno non sia stata conclusa.

Articolo 11

Chiusura del procedimento senza l'adozione di misure e istituzione di dazi definitivi 1. In caso di ritiro della denuncia il procedimento può essere chiuso, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse della Comunità.

2. Qualora, previa consultazione, non si ritenga necessario adottare misure di difesa e in assenza di obiezioni in seno al comitato consultivo, l'inchiesta o il procedimento sono chiusi. In tutti gli altri casi, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una relazione sull'esito delle consultazione e propone di chiudere il procedimento. Il procedimento è chiuso se nel termine di un mese il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, non ha deciso diversamente.

3. Il procedimento è immediatamente chiuso qualora si accerti che l'importo delle sovvenzioni passibili di misure compensative è minimo oppure qualora il volume, effettivo o potenziale, delle importazioni sovvenzionate o il pregiudizio siano irrelevanti.

4. Per tutti i procedimenti iniziati a norma dell'articolo 7, paragrafo 13, il pregiudizio si considera di norma irrilevante quando la quota di mercato delle importazioni è inferiore agli importi indicati nell'articolo 7, paragrafo 11.

Per quanto riguarda le inchieste relative a importazioni da paesi in via di sviluppo, il volume delle importazioni sovvenzionate si considera irrilevante se è inferiore al 4 % del totale delle importazioni del prodotto simile nella Comunità, a meno che le importazioni da paesi in via di sviluppo le cui singole quote sono inferiori al 4 % siano collettivamente superiori al 9 % del totale delle importazioni nella Comunità del prodotto simile.

5. Per le stesse inchieste, l'ammontare delle sovvenzioni passibili di misure compensative è considerato minimo se inferiore all'1 % ad valorem, con le seguenti eccezioni:

a) nel caso di inchieste relative a importazioni da paesi in via di sviluppo, la soglia minima è il 2 % ad valorem;

b) nel caso dei paesi in via di sviluppo membri dell'OMC di cui all'allegato VII dell'Accordo sulle sovvenzioni e dei paesi in via di sviluppo membri dell'OMC che hanno completamente soppresso le sovvenzioni all'esportazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 , lettera a) del presente regolamento, la soglia minima delle sovvenzioni è il 3 % ad valorem. Qualora l'applicazione della presente disposizione dipenda dalla soppressione delle sovvenzioni all'esportazione, essa si applica a decorrere dalla data in cui è notificata la soppressione delle sovvenzioni all'esportazione al comitato sovvenzioni e misure compensative, e resta in vigore fintanto che il paese in via di sviluppo membro in questione non concede sovvenzioni all'esportazione. La presente disposizione scade otto anni dopo la data di entrata in vigore dell'Accordo OMC;

a condizione che sia conclusa solo l'inchiesta qualora l'ammontare delle sovvenzioni passibili di misure compensative sia inferiore al livello minimo adeguato per i singoli esportatori ed essi rimangano soggetti al procedimento e possano essere sottoposti a ulteriori inchieste nel corso di successivi esami svolti nei confronti del paese interessato ai sensi dell'articolo 13.

6. Quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l'esistenza delle sovvenzioni passibili di misure compensative e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi della Comunità esigono un intervento a norma dell'articolo 22, il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su una proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo, istituisce un dazio compensativo definitivo, a meno che la sovvenzione o le sovvenzioni siano state ritirate o che si sia dimostrato che le sovvenzioni non conferiscono più alcun vantaggio agli esportatori in questione. Se sono in vigore dazi provvisori, la proposta relativa all'azione definitiva deve essere presentata al Consiglio al più tardi un mese prima della scadenza di tali dazi. L'importo del dazio compensativo non deve superare l'importo delle sovvenzioni passibili di misure compensative di cui si è constatato che hanno beneficiato gli esportatori, accertato a norma del presente regolamento, e dovrebbe essere inferiore a tale importo, qualora un dazio inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria comunitaria.

7. Il dazio antidumping è imposto per l'importo adeguato a ciascun caso e senza discriminazioni sulle importazioni di un prodotto per le quali è stato accertato che sono oggetto di sovvenzioni e che causano pregiudizio, indipendentemente dalla provenienza, salvo quelle provenienti da fonti i cui impegni sono stati accettati in conformità del presente regolamento. Il regolamento specifica il dazio per ciascun fornitore, oppure, qualora ciò non sia possibile, per il paese fornitore interessato.

8. Se la Commissione ha svolto un esame limitato a norma dell'articolo 18, il dazio compensativo applicato alle importazioni provenienti da esportatori o da produttori che si sono manifestati conformemente all'articolo 18, ma che non sono stati inseriti nell'esame, non supera la media ponderata dell'importo delle sovvenzioni passibili di misure compensative stabilito per le parti inserite nel campione. Ai fini del presente paragrafo la Commissione non tiene conto di importi di sovvenzioni passibili di misure compensative nulli o minimi, né degli importi di sovvenzioni passibili di misure compensative determinati nelle circostanze di cui all'articolo 19. Le autorità devono applicare dazi individuali alle importazioni provenienti da esportatori o produttori che sono stati sottoposti ad un esame individuale, a norma dell'articolo 18.

Articolo 12

Retroattività 1. Le misure provvisorie e i dazi compensativi definitivi sono applicati unicamente ai prodotti immessi in libera pratica dopo l'entrata in vigore delle decisioni adottate rispettivamente a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 e dell'articolo 11, paragrafo 6, fatte salve le eccezioni specificate nel presente regolamento.

2. Se è stato istituito un dazio provvisorio e se viene accertata a titolo definitivo l'esistenza di sovvenzioni passibili di misure compensative e di pregiudizio, il Consiglio, indipendentemente dall'istituzione di un dazio compensativo definitivo, decide in quale misura debba essere definitivamente riscosso il dazio provvisorio. A tal fine non si intende per pregiudizio un ritardo sensibile nella costituzione di un'industria comunitaria, né una minaccia di notevole pregiudizio, a meno che si sia accertato che, in mancanza di misure provvisorie, tale minaccia si sarebbe trasformata in un notevole pregiudizio. In tutti gli altri casi concernenti una minaccia di pregiudizio oppure un ritardo nella costituzione dell'industria, gli eventuali importi depositati a titolo provvisorio sono liberati e i dazi definitivi possono essere istituiti solo a decorrere dalla data di accertamento definitivo della minaccia o del sensibile ritardo.

3. Se il dazio compensativo definitivo è superiore al dazio provvisorio, la differenza non è riscossa. Se il dazio definitivo è inferiore al dazio provvisorio si ricalcola il dazio. Se l'accertamento definitivo dà esito negativo, non si conferma il dazio provvisorio.

4. Si può riscuotere un dazio compensativo definitivo sui prodotti immessi in consumo non oltre 90 giorni prima della data di applicazione delle misure provvisorie, ma non prima dell'apertura dell'inchiesta, a condizione che le importazioni siano state registrate in conformità dell'articolo 15, paragrafo 5, che la Commissione abbia offerto agli importatori interessati la possibilità di esprimere le loro osservazioni e:

i) che si sia constatato che esistono circostanze critiche delle quali, per il prodotto sovvenzionato in questione, importazioni massicce in un periodo di tempo relativamente breve di un prodotto che beneficia di sovvenzioni passibili di misure compensative ai sensi del presente regolamento provocano un pregiudizio difficilmente rimediabile; e,

ii) se lo si ritiene necessario, per evitare il ripetersi di tale pregiudizio, per calcolare retroattivamente i dazi compensativi su tali importazioni.

5. In caso di violazione o di ritiro di un impegno, si possono riscuotere dazi definitivi in conformità del presente regolamento sui prodotti immessi in consumo non oltre 90 giorni prima della data di applicazione delle misure provvisorie, a condizione che le importazioni siano state registrate in conformità dell'articolo 15, paragrafo 5 e che tale calcolo retroattivo non si applichi alle importazioni effettuate prima della violazione o del ritiro dell'impegno.

Articolo 13

Durata, riesami e restituzioni 1. Le misure compensative rimangono in vigore per il tempo e nella misura necessari per compensare le sovvenzioni passibili di misure compensative che sono causa di pregiudizio.

A. Riesami in previsione della scadenza 2. Le misure compensative definitive scadono dopo cinque anni a decorrere dalla data alla quale sono state istituite oppure dalla data dell'ultimo riesame relativo alle sovvenzioni e al pregiudizio, a meno che nel corso di un riesame non si stabilisca che la scadenza delle misure in questione implica il rischio che le sovvenzioni e il pregiudizio continuino oppure si ripetano. Il riesame in previsione della scadenza è avviato per iniziativa della Commissione oppure a richiesta dei produttori comunitari o per conto di questi ultimi e le misure rimangono in vigore in attesa dell'esito di tale riesame.

3. L'esame in previsione della scadenza è avviato se la domanda contiene sufficienti elementi di prova del fatto che un'abolizione delle misure porterebbe verosimilmente alla continuazione o al ripetersi delle sovvenzioni e del pregiudizio. Tali elementi di prova possono riguardare, tra l'altro, la continuazione delle sovvenzioni o del pregiudizio, oppure il fatto che l'eliminazione del pregiudizio sia dovuta in parte o integralmente all'applicazione delle misure, oppure la probabilità che, alla luce della situazione degli esportatori o delle condizioni del mercato, siano attuate nuove pratiche di sovvenzionamento tali da provocare pregiudizio.

4. Nello svolgimento delle inchieste a norma della presente sezione gli esportatori, gli importatori, il governo del paese di origine e/o di esportazione e i ricorrenti hanno la possibilità di sviluppare o di confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare le loro osservazioni in merito. Ai fini dell'elaborazione delle conclusioni si tiene debitamente conto di tutti gli elementi di prova pertinenti, debitamente convalidati, che sono stati presentati in merito alla probabilità che, in seguito all'abolizione delle misure, le sovvenzioni e il pregiudizio continuino o si ripetano.

5. A norma della presente sezione, un avviso di imminente scadenza delle misure è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, al momento opportuno, nel corso dell'ultimo anno del periodo di applicazione delle misure quale definito nel presente paragrafo. I produttori comunitari, non oltre tre mesi prima della fine del periodo di cinque anni, possono presentare una domanda di riesame in conformità del paragrafo 3. Deve inoltre essere pubblicato anche l'avviso relativo all'effettiva scadenza delle misure a norma del presente paragrafo.

B. Riesami provvisori 6. Se è necessario, può essere svolto un riesame relativo all'opportunità di continuare a mantenere in vigore le misure, per iniziativa della Commissione oppure a richiesta di uno Stato membro oppure, a condizione che sia trascorso almeno un anno dall'istituzione delle misure definitive, in seguito a una domanda presentata da qualsiasi esportatore o importatore, dai produttori comunitari o dal governo del paese d'origine e/o di esportazione, che contenga sufficienti elementi di prova per giustificare l'esigenza di tale riesame provvisorio.

7. Un riesame provvisorio è avviato quando la domanda contiene sufficienti elementi di prova del fatto che l'applicazione delle misure non è più necessaria per compensare le sovvenzioni passibili di misure compensative e/o che in caso di abolizione o di modifica delle misure il pregiudizio non continuerebbe né si ripeterebbe oppure che le misure in vigore non sono, o non sono più, sufficienti per compensare la sovvenzione passibile di misure compensative causa del pregiudizio.

8. Quando sono stati istituiti dazi compensativi in conformità dell'articolo 11, paragrafo 7, si avvia un riesame provvisorio qualora i produttori comunitari presentino sufficienti elementi di prova del fatto che i dazi non hanno provocato variazioni o hanno provocato variazioni insufficienti dei prezzi di rivendita del prodotto importato nella Comunità. Se l'inchiesta dimostra che la denuncia corrisponde al vero, i dazi compensativi possono essere aumentati al fine di conseguire l'incremento di prezzo necessario per eliminare il pregiudizio; il livello maggiorato del dazio non deve tuttavia eccedere l'ammontare delle sovvenzioni passibili di misure compensative.

9. Nello svolgimento delle inchieste iniziate a norma della presente sezione, la Commissione può, tra l'altro, esaminare se le circostanze relative alle sovvenzioni o al pregiudizio siano mutate in misura significativa oppure se le misure in vigore realizzino l'obiettivo di eliminare il pregiudizio precedentemente accertato a norma dell'articolo 5 del presente regolamento. A questo proposito si deve tener conto di tutti gli elementi di prova pertinenti e debitamente convalidati nella conclusione definitiva.

C. Riesami accelerati 10. Qualsiasi esportatore le cui esportazioni sono soggette a un dazio compensativo definitivo, ma che non è stato individualmente indagato nel corso dell'inchiesta originale per motivi diversi da un rifiuto a collaborare con la Commissione ha diritto, a richiesta, ad essere sottoposto a riesame accelerato affinché la Commissione possa tempestivamente stabilire un'aliquota individuale per il dazio compensativo da applicare a tale esportatore. Tale riesame è avviato previa consultazione del comitato consultivo e dopo aver dato ai produttori comunitari l'opportunità di esprimere le loro osservazioni.

D. Disposizioni generali in materia di riesami 11. Le disposizioni pertinenti dell'articolo 7 e dell'articolo 8, escluse quelle relative ai limiti di tempo, si applicano ai riesami effettuati a norma dei paragrafi da 2 a 5, dei paragrafi da 6 a 9 e del paragrafo 10. Tali riesami si svolgono rapidamente e devono di norma essere conclusi entro 12 mesi dalla data alla quale sono stati avviati.

12. La Commissione inizia i riesami a norma del presente articolo dopo aver sentito il comitato consultivo. Secondo l'esito del riesame, le misure sono abrogate o mantenute in vigore a norma dei paragrafi da 2 a 5, oppure abrogate, mantenute in vigore o modificate a norma dei paragrafi da 6 a 9 e dal paragrafo 19 dall'istituzione comunitaria che le ha adottate. Qualora le misure siano abrogate nei confronti di singoli esportatori, ma non del paese nel suo complesso, tali esportatori rimangono soggetti al procedimento e di conseguenza possono essere soggetti a una nuova inchiesta in un successivo riesame svolto nei confronti del paese in questione a norma del presente articolo.

13. Se un riesame delle misure svolto a norma dei paragrafi da 6 a 9 è in corso al termine del periodo di applicazione delle misure definito nei paragrafi da 2 a 5, tali misure sono esaminate anche a norma delle dispozioni dei paragrafi da 2 a 5.

E. Restituzioni 14. Fatto salvo il disposto dei paragrafi da 2 a 5, un importatore può chiedere la restituzione dei dazi riscossi se dimostra che l'ammontare delle sovvenzioni passibili di misure compensative in base al quale sono stati pagati i dazi è stato eliminato o ridotto a un livello inferiore al dazio in vigore.

15. Per chiedere la restituzione dei dazi compensativi, l'importatore presenta una domanda alla Commissione attraverso lo Stato membro sul territorio del quale i prodotti sono stati immessi in libera pratica entro sei mesi dalla data alla quale le autorità competenti hanno debitamente definito l'importo dei dazi definitivi da riscuotere oppure dalla data della decisione di riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. Lo Stato membro trasmette al più presto la domanda alla Commissione.

16. Si ritiene che una domanda di restituzione sia sostenuta da sufficienti elementi di prova se contiene informazioni precise sull'importo della restituzione dei dazi compensativi richiesta e tutti i documenti doganali relativi al calcolo e al pagamento di detto importo. La domanda deve inoltre contenere elementi di prova, per un periodo rappresentativo, relativi all'ammontare delle sovvenzioni passibili di misure compensative per l'esportatore o per il produttore al quale si applica il dazio. Qualora l'importatore non sia collegato all'esportatore o al produttore interessato e tali informazioni non siano immediatamente disponibili oppure l'esportatore o il produttore non sia disposto a comunicarle all'importatore, la domanda deve contenere una dichiarazione del produttore o dell'esportatore dalla quale risulti che l'ammontare delle sovvenzioni passibili di misure compensative è stato ridotto o eliminato, secondo quanto è specificato nel presente articolo, e che gli elementi di prova pertinenti saranno comunicati alla Commissione. Resta inteso che se l'esportatore o il produttore non comunicano tali informazioni entro un lasso di tempo ragionevole la domanda è respinta.

17. Dopo aver sentito il comitato consultivo, la Commissione decide se e in quale misura la domanda debba essere accolta, oppure essa può decidere in qualsiasi momento di avviare un riesame provvisorio e le risultanze di tale riesame, svolto in conformità delle disposizioni pertinenti, sono utilizzate per stabilire se e in quale misura la restituzione sia giustificata. Le restituzioni dei dazi devono essere effettuate di norma entro 12 mesi e comunque non oltre 18 mesi a decorrere dalla data alla quale la domanda di restituzione, debitamente sostenuta da elementi di prova, è stata presentata da un importatore del prodotto soggetto al dazio compensativo. Il pagamento delle restituzioni autorizzate deve di norma essere effettuato dagli Stati membri entro 90 giorni dalla decisione suddetta.

F. Disposizione finale 18. In tutte le inchieste relative a riesami o restituzioni svolte a norma del presente articolo la Commissione, se le circostanze non sono cambiate, applica gli stessi metodi impiegati nell'inchiesta conclusa con l'istituzione del dazio, tenendo debitamente conto delle disposizioni esposte nell'articolo 4 e nell'articolo 18 del presente regolamento.

Articolo 14

Elusione 1. L'applicazione dei dazi compensativi istituiti a norma del presente regolamento può essere estesa alle importazioni da paesi terzi di prodotti simili, e/o di loro parti, se le misure in vigore sono eluse. Si intende sussistere un'elusione in presenza di un cambiamento dell'andamento degli scambi tra i paesi terzi e la Comunità derivante da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una causa legittima né una giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio, qualora esistano elementi di prova che essi sono tali da indebolire gli effetti riparatori del dazio compensativo in termini di prezzi e/o di quantitativi dei prodotti simili assemblati, e che il prodotto simile importato e/o parti di esso beneficiano ancora della sovvenzione.

2. Si avvia un'inchiesta a norma del presente articolo quando la domanda contiene elementi di prova sufficienti in relazione ai fattori di cui al paragrafo 1. L'apertura delle inchieste, dopo che è stato sentito il comitato consultivo, è decisa da un regolamento della Commissione che stabilisce inoltre se le autorità doganali debbano assoggettare le importazioni a registrazione in conformità dell'articolo 15, paragrafo 5 o chiedere la costituzione di garanzie. Le inchieste sono svolte dalla Commissione, eventualmente assistita dalle autorità doganali, e sono concluse entro 9 mesi. Se i fatti definitivamente accertati lo giustificano, l'estensione delle misure è disposta dal Consiglio, che delibera a maggioranza semplice su proposta della Commissione, a decorrere dalla data alla quale è stata imposta la registrazione a norma dell'articolo 15, paragrafo 5, oppure dalla data in cui è stata richiesta la costituzione delle garanzie. All'apertura e allo svolgimento delle inchieste condotte a norma del presente articolo si applicano le disposizioni procedurali pertinenti del presente regolamento.

3. Non sono soggetti alla registrazione a norma dell'articolo 15, paragrafo 5 o ad altre misure i prodotti che sono accompagnati da un certificato doganale che attesti che l'importazione dei prodotti in questione non costituisce una forma di elusione. Detti certificati possono essere rilasciati agli importatori, su richiesta scritta, dalle autorità che siano state autorizzate da una decisione della Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, oppure dalla decisione del Consiglio che istituisce le misure e sono validi per il periodo e alle condizioni in essi fissati.

4. Il presente articolo non osta alla normale applicazione delle disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 15

Disposizioni generali 1. I dazi compensativi provvisori o definitivi sono istituiti da un regolamento e sono riscossi dagli Stati membri secondo la forma, l'aliquota e gli altri criteri fissati nel regolamento che li istituisce. Tali dazi sono inoltre riscossi indipendentemente dai dazi doganali, dalle tasse e dagli altri oneri normalmente imposti sulle importazioni. Nessun prodotto può essere soggetto a dazi antidumping e a dazi compensativi nell'intento di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all'esportazione.

2. I regolamenti che istituiscono dazi compensativi provvisori o definitivi e i regolamenti o le decisioni che accettano impegni oppure che chiudono le inchieste o i procedimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Tali regolamenti o decisioni devono contenere in particolare, ferma restando la tutela delle informazioni riservate, i nomi degli esportatori, se possibile, oppure dei paesi interessati, una descrizione del prodotto e un riassunto dei fatti e delle considerazioni pertinenti per la determinazione dell'esistenza delle sovvenzioni passibili di misure compensative e del pregiudizio. Una copia del regolamento o della decisione è sempre inviata alle parti notoriamente interessate. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano, mutatis mutandis, ai riesami.

3. Nel presente regolamento, o ai sensi del presente regolamento, si possono adottare in particolare disposizioni speciali in relazione alla definizione comune del concetto di origine di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (1).

4. Nell'interesse della Comunità, le misure istituite a norma del presente regolamento possono essere sospese, previa consultazione del comitato consultivo, con una decisione della Commissione per un periodo massimo di un anno se, in seguito alla modifica delle condizioni di mercato nella Comunità, l'applicazione di tali misure è provvisoriamente inopportuna, a condizione che l'industria comunitaria abbia avuto la possibilità di presentare le sue osservazioni. La sospensione può essere prorogata con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza semplice su proposta della Commissione. Le misure possono essere ripristinate in qualsiasi momento, previa consultazione, se i motivi che giustificavano la sospensione non sono più validi.

5. La Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo, può impartire istruzioni alle autorità doganali affinché esse adottino le opportune misure per registrare le importazioni, per poter successivamente applicare misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data di registrazione. Le importazioni possono essere assoggettate a registrazione in seguito ad una domanda dell'industria comunitaria che contenga sufficienti elementi di prova per giustificare tale decisione. La registrazione è introdotta con un regolamento, che deve precisare gli scopi del provvedimento e, secondo i casi, l'importo stimato di eventuali future obbligazioni. Le importazioni non possono essere assoggettate a registrazione per un periodo superiore a nove mesi.

6. Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione le operazioni relative all'importazione dei prodotti soggetti alle inchieste e alle misure, nonché l'importo dei dazi riscossi a norma del presente regolamento.

Articolo 16

Consultazioni 1. Le consultazioni previste dal presente regolamento tranne quelle di cui all'articolo 7, paragrafo 1, ed all'articolo 8, paragrafo 10 si svolgono nell'ambito di un comitato consultivo, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Le consultazioni si svolgono immediatamente a richiesta di uno Stato membro oppure per iniziativa della Commissione e comunque entro un termine che consenta di rispettare i limiti di tempo fissati dal presente regolamento.

2. Il comitato si riunisce su convocazione del suo presidente. Quest'ultimo comunica agli Stati membri, nel più breve tempo possibile, tutti gli elementi d'informazione utili.

3. Qualora sia necessario, si può procedere alle consultazioni con procedura scritta; in questo caso la Commissione informa gli Stati membri e fissa un termine entro il quale essi possono esprimere il loro parere o chiedere una consultazione orale. Il presidente adotta le disposizioni necessarie per l'organizzazione della consultazione orale, a condizione che quest'ultima possa svolgersi entro un termine che consenta di rispettare i limiti di tempo fissati dal presente regolamento.

4. Le consultazioni riguardano in particolare:

i) l'esistenza di sovvenzioni passibili di misure compensative e i metodi da utilizzare per determinarne l'ammontare;

ii) l'esistenza e l'entità del pregiudizio;

iii) il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni e il pregiudizio;

iv) le misure che, nel caso specifico, sono idonee a prevenire il pregiudizio causato dalle sovvenzioni passibili di misure compensative o dal dumping oppure a porvi rimedio, nonché le modalità di applicazione di tali misure.

Articolo 17

Visite di verifica 1. La Commissione, se lo ritiene necessario, effettua visite per esaminare la documentazione contabile di importatori, esportatori, operatori commerciali, agenti, produttori, associazioni e organizzazioni di categoria, allo scopo di verificare le informazioni comunicate in materia di sovvenzioni e di pregiudizio. In mancanza di una risposta adeguata entro i termini fissati la visita di verifica può non essere svolta.

2. Se necessario la Commissione può svolgere inchieste nei paesi terzi, a condizione che essa abbia ottenuto l'accordo delle imprese interessate, che ne abbia informato i rappresentanti del governo del paese in questione e che quest'ultimo non abbia sollevato obiezioni. Non appena ha ottenuto l'accordo delle imprese interessate, la Commissione comunica alle autorità del paese di origine e/o di esportazione i nomi e gli indirizzi delle imprese da visitare e le date concordate.

3. Le imprese interessate devono essere informate della natura delle informazioni da verificare durante le visite e degli ulteriori elementi da fornire, fermo restando che nel corso delle visite possono essere chiesti altri dati particolari, alla luce delle informazioni già ottenute.

4. Nelle inchieste svolte in conformità del presente articolo la Commissione è assistita da agenti degli Stati membri che lo abbiano richiesto.

Articolo 18

Campionamento 1. Nei casi in cui il numero di denunzianti, esportatori, tipi di prodotto o transazioni è molto elevato, l'inchiesta può essere limitata ad un numero adeguato di parti, prodotti o transazioni con l'utilizzazione di campioni statisticamente validi, sulla base delle informazioni disponibili al momento della selezione, oppure al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile.

2. La selezione definitiva di parti, tipi di prodotti o transazioni a norma delle disposizioni in materia di campionamento spetta alla Commissione, anche se di preferenza la scelta del campione avviene previa consultazione e con il consenso delle parti interessate, a condizione che dette parti, entro tre settimane dalla data di apertura dell'inchiesta, si siano manifestate e abbiano comunicato informazioni sufficienti ai fini della selezione di un campione rappresentativo.

3. Qualora l'esame sia stato limitato ai sensi del presente articolo, si deve comunque determinare un ammontare delle sovvenzioni individuale per ciascun esportatore o produttore non inserito nella selezione iniziale che presenti le informazioni necessarie entro i limiti di tempo fissati dal presente regolamento, a meno che il numero di esportatori o produttori sia talmente elevato da rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

4. Qualora si decida di ricorrere al campionamento e le parti selezionate o alcune di esse rifiutino di collaborare in misura tale da incidere sostanzialmente sui risultati dell'inchiesta, si può selezionare un nuovo campione. Tuttavia, se la mancata collaborazione continua in misura significativa oppure se manca il tempo sufficiente per effettuare una nuova selezione, si applicano le disposizioni pertinenti dell'articolo 19.

Articolo 19

Mancata collaborazione 1. Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i limiti di tempo fissati dal presente regolamento oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, si possono elaborare conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili. Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e si possono utilizzare i dati disponibili. Le parti interessate devono essere informate delle conseguenze della mancata collaborazione.

2. La mancanza di una risposta su supporto informatico non dev'essere considerata una forma di mancata collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che per presentare la risposta nella forma richiesta dovrebbe sostenere oneri supplementari o costi aggiuntivi ingiustificati.

3. Le informazioni presentate da una parte interessata che non sono perfettamente conformi alle condizioni richieste non devono essere disattese, a condizione che le eventuali carenze non siano tali da provocare eccessive difficoltà per l'elaborazione di conclusioni sufficientemente precise e che le informazioni siano state presentate correttamente entro i termini fissati, siano verificabili e la parte interessata abbia agito come meglio poteva.

4. Se le informazioni o gli elementi di prova non sono accettati, la parte che li ha forniti dev'essere immediatamente informata del motivo e avere la possibilità di dare ulteriori spiegazioni entro il termine specificato. Se le spiegazioni non sono considerate soddisfacenti, i motivi che hanno giustificato il rifiuto degli elementi di prova o delle informazioni devono essere resi noti ed indicati nelle eventuali risultanze pubblicate.

5. Se le conclusioni, comprese quelle relative all'ammontare delle sovvenzioni passibili di misure compensative, sono elaborate in conformità delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, ivi comprese le informazioni contenute nella denuncia, per quanto possibile e tenendo debitamente conto dei limiti di tempo fissati per l'inchiesta, tali informazioni devono essere verificate in relazione ai dati disponibili provenienti da altre fonti indipendenti, quali listini prezzi pubblicati, statistiche ufficiali delle importazioni e dichiarazioni doganali oppure in relazione alle informazioni ottenute da altre parti interessate nel corso dell'inchiesta.

6. L'esito dell'inchiesta per una parte interessata che non collabora oppure collabora solo in parte, impedendo in tal modo l'accesso ad informazioni pertinenti, può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se la parte avesse collaborato.

Articolo 20

Trattamento riservato 1. Le informazioni che sono di carattere riservato (per esempio perché la loro divulgazione implicherebbe un significativo vantaggio concorrenziale per un concorrente oppure danneggerebbe gravemente la persona che ha fornito l'informazione o la persona dalla quale l'ha ottenuta) oppure che sono comunicate a titolo riservato dalle parti interessate dall'inchiesta, per motivi debitamente giustificati, devono essere trattate come tali dalle autorità.

2. Alle parti interessate che comunicano informazioni riservate è chiesto di presentare un riassunto non riservato, sufficientemente particolareggiato affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. In circostanze eccezionali le parti possono precisare che tali informazioni non si prestano ad essere riassunte, comunicando i motivi che giustificano tale impossibilità.

3. Se si ritiene che la domanda di trattamento riservato non sia giustificata e la parte che ha comunicato le informazioni non è disposta a renderle pubbliche, né ad autorizzarne la divulgazione in termini generici o sintetici, tali informazioni possono essere disattese, a meno che la loro esattezza sia adeguatamente dimostrata da fonti attendibili. Le domande di trattamento riservato non devono essere respinte arbitrariamente.

4. Il presente articolo non osta alla pubblicazione di informazioni generali da parte della Comunità e in particolare dei motivi che hanno giustificato le decisioni prese in forza del presente regolamento, né alla pubblicazione dei fatti su cui le autorità comunitarie si sono basate qualora essa sia necessaria per giustificare detti motivi nel corso di procedimenti giudiziari. Tale pubblicazione deve tener conto del legittimo interesse delle parti in causa a non vedere divulgati i loro segreti aziendali o di Stato.

5. Il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri, nonché i loro agenti, sono tenuti a non divulgare, salvo esplicita autorizzazione della parte che le ha fornite, le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento per le quali è stato chiesto il trattamento riservato. Le informazioni scambiate tra la Commissione e gli Stati membri, le informazioni relative alle consultazioni svolte a norma dell'articolo 16 o alle consultazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 9, e all'articolo 8, paragrafo 10, e i documenti interni preparati dalle autorità della Comunità o dagli Stati membri non sono divulgati, salvo diversa disposizione del presente regolamento.

6. Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale esse sono state richieste.

Articolo 21

Divulgazione di informazioni 1. I denunzianti, gli importatori, gli esportatori e le loro associazioni rappresentative e i rappresentanti del paese di origine e/o di esportazione possono chiedere di essere informati degli elementi specifici dei principali fatti e considerazioni in base ai quali sono state istituite le misure provvisorie. Le domande di informazioni devono essere presentate per iscritto immediatamente dopo l'istituzione delle misure provvisorie e le informazioni sono comunicate il più rapidamente possibile per iscritto.

2. Le parti di cui al paragrafo 1 possono chiedere la divulgazione definitiva dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intende raccomandare l'istituzione di misure definitive oppure la chiusura di un'inchiesta o di un procedimento senza l'istituzione di misure, in particolare per quanto riguarda eventuali fatti e considerazioni diversi da quelli utilizzati per le misure provvisorie.

3. Le domande di divulgazione definitiva ai sensi del paragrafo 2 devono essere inviate alla Commissione per iscritto ed essere ricevute, qualora sia stato istituito un dazio provvisorio, entro un mese a decorrere dalla data di pubblicazione dell'istituzione del dazio. Se non è stato istituito un dazio provvisorio, le parti hanno la possibilità di chiedere la divulgazione definitiva entro i termini fissati dalla Commissione.

4. La divulgazione definitiva avviene per iscritto, tenendo debitamente conto dell'esigenza di tutelare il segreto aziendale e di Stato, il più rapidamente possibile e comunque entro un mese prima della decisione definitiva o della presentazione di qualsiasi proposta di azione definitiva, a norma dell'articolo 11, da parte della Commissione. Eventuali fatti e considerazioni che la Commissione non può comunicare al momento della risposta sono resi noti successivamente il più rapidamente possibile. La divulgazione delle informazioni non pregiudica qualsiasi eventuale decisione della Commissione o del Consiglio, ma, qualora tale decisione si basi su fatti o considerazioni diversi, questi ultimi sono comunicati il più rapidamente possibile.

5. Le osservazioni presentate dopo la comunicazione finale sono prese in considerazione unicamente se sono ricevute entro un termine fissato dalla Commissione, in ciascun caso, in funzione dell'urgenza della questione e comunque non inferiore a 10 giorni.

Articolo 22

Interesse della Comunità 1. A norma del presente regolamento, per decidere se sia necessario intervenire nell'interesse della Comunità si devono valutare i diversi interessi nel loro complesso, compresi quelli dell'industria comunitaria, degli utilizzatori e dei consumatori. Una decisione a norma del presente articolo può essere presa unicamente se tutte le parti hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni a norma del paragrafo 2. Per valutare l'interesse della Comunità si deve prendere in particolare considerazione l'esigenza di eliminare gli effetti di pregiudizio delle sovvenzioni in termini di distorsioni degli scambi e di ripristinare una concorrenza effettiva. Le misure stabilite in base alle sovvenzioni e al pregiudizio accertati possono non essere applicate se le autorità, alla luce delle informazioni presentate, concludono che l'applicazione di tali misure non è nell'interesse della Comunità.

2. Affinché le autorità possano tener conto, in base a validi elementi, di tutte le osservazioni e informazioni per decidere se l'istituzione delle misure sia nell'interesse della Comunità, i denunzianti, gli importatori, e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori possono manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione, entro i termini specificati nell'avviso di apertura dell'inchiesta antisovvenzioni. Tali informazioni oppure i relativi riassunti sono comunicati alle altre parti citate nel presente articolo, che possono presentare le loro osservazioni in merito.

3. Le parti che hanno agito in conformità del paragrafo 2 possono chiedere un'audizione. Le domande devono essere presentate per iscritto entro i termini fissati nel paragrafo 2 e precisare i motivi particolari, in termini di interesse della Comunità, per i quali le parti dovrebbero essere sentite.

4. Le parti che hanno agito in conformità del paragrafo 2 possono comunicare osservazioni sull'applicazione di eventuali dazi provvisori istituiti. Tali osservazioni, per poter essere prese in considerazione, devono essere ricevute entro un mese a decorrere dall'applicazione delle misure e, integralmente oppure in forma di riassunto, sono comunicate alle altre parti, che possono presentare osservazioni in merito.

5. La Commissione esamina le informazioni presentate correttamente e decide in che misura esse sono rappresentative. I risultati di questa analisi e un parere sul merito sono comunicati al comitato consultivo. La Commissione tiene conto del parere espresso dal comitato ai fini di eventuali proposte a norma dell'articolo 11.

6. Le parti che hanno agito in conformità del paragrafo 2 possono chiedere di essere informate sui fatti e sulle considerazioni in base ai quali saranno probabilmente prese le decisioni definitive. Tali informazioni devono essere comunicate per quanto possibile e senza pregiudizio di qualsiasi decisione successiva della Commissione o del Consiglio.

7. A norma del presente articolo le informazioni sono prese in considerazione unicamente se sono sostenute da elementi di prova effettivi che ne dimostrano la validità.

Articolo 23

Rapporti tra le misure relative ai dazi compensativi e i rimedi multilaterali Qualora un prodotto importato sia assoggettato a contromisure a seguito di un ricorso alle procedure di risoluzione delle controversie dell'Accordo sulle sovvenzioni, e tali misure siano adeguate ad eliminare il pregiudizio provocato dalle sovvenzioni passibili di misure compensative, i dazi compensativi istituiti per quanto riguarda quel prodotto sono immediatamente sospesi o, se del caso, abrogati.

Articolo 24

Disposizioni finali Il presente regolamento non osta all'applicazione:

i) di eventuali norme speciali stabilite da accordi conclusi tra la Comunità e i paesi terzi;

ii) dei regolamenti comunitari nel settore agricolo e dei regolamenti (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), (CEE) n. 2730/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al glucosio e al lattosio (2), e (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (3), le disposizioni del presente regolamento possono essere applicate in maniera complementare a quella dei regolamenti suddetti e in deroga alle disposizioni degli stessi che ostano all'applicazione dei dazi antidumping o compensativi;

iii) di misure speciali, purché non siano incompatibili con gli obblighi assunti a norma del GATT.

Articolo 25

Abrogazione della normativa vigente Il regolamento (CEE) n. 2423/88 è abrogato. I riferimenti fatti a detto regolamento devono intendersi come fatti al presente regolamento.

Articolo 26

Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Esso si applica ai precedimenti ed ai riesami provvisori iniziati dopo il 1° settembre 1994 ed alle inchieste di riesame in previsione della scadenza per i quali l'avviso di immediata scadenza delle misure è stato pubblicato dopo la stessa data. Tuttavia, per i procedimenti iniziati a norma dell'articolo 7, paragrafo 13, i riferimenti ai termini si applicano solo dopo una data che il Consiglio determinerà con decisione da adottare a maggioranza qualificata non oltre il 1° aprile 1995 sulla base di una proposta della Commissione che verrà presentata al Consiglio non appena saranno disponibili le necessarie risorse finanziarie.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1994.

Per il Consiglio Il Presidente H. SEEHOFER

(1) Parere reso il 14 dicembre 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 521/94 (GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 7) e dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10).

(1) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

(1) GU n. L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.

(2) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 (GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1).

(3) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4001/87 (GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 44).

ALLEGATO I

ELENCO ILLUSTRATIVO DELLE SOVVENZIONI ALL'ESPORTAZIONE

a) Concessione da parte di un governo di sovvenzioni dirette a un'impresa o a un'industria, in base alle loro esportazioni.

b) Misure di ritenuta valutaria o pratiche analoghe che comportano un premio all'esportazione.

c) Tasse di nolo e di trasporto interno sulle spedizioni destinate all'esportazione, stabilite o imposte dal governo, a condizioni più favorevoli che per le spedizioni destinate all'interno del paese.

d) La fornitura da parte di governi o di loro enti, direttamente o indirettamente attraverso programmi disposti dal governo, di prodotti importati o di fabbricazione nazionale o la prestazione di servizi utilizzabili nella produzione di merci esportate, a condizioni più favorevoli di quelle applicabili per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi simili o direttamente competitivi utilizzabili per la produzione di merci destinate al consumo interno, se (nel caso dei prodotti) dette condizioni sono più favorevoli di quelle che negli scambi commerciali (1) mondiali sono riservate agli esportatori nazionali.

e) L'esenzione totale o parziale, la remissione o il rinvio, riferiti in particolar modo alle esportazioni, di imposte dirette (2) o oneri sociali versati o a carico delle imprese industriali o commerciali (3).

f) La concessione di speciali sgravi direttamente connessi con le esportazioni o con pratiche di esportazione, oltre a quelli accordati per quanto riguarda la produzione destinata al consumo interno, nel calcolo in base al quale vengono stabilite le imposte dirette.

g) L'esonero o la remissione, per quanto riguarda la produzione e la distribuzione di prodotti esportati, di imposte indirette (2) in eccesso rispetto a quelle riscosse sulla produzione e la distribuzione di prodotti simili venduti per il consumo interno.

h) L'esonero, la remissione o il rinvio di imposte indirette a cascata riscosse a stadi anteriori (2) sulle merci o sui servizi utilizzati nella produzione di prodotti esportati, in eccesso rispetto all'esonero, alla remissione o al rinvio di imposte indirette a cascata analoghe, riscosse a stadi anteriori su prodotti o servizi utilizzati nella produzione di prodotti simili venduti per il consumo interno; a condizione, tuttavia, che si possano esonerare, rimettere o rinviare le imposte indirette a cascata riscosse a stadi anteriori sui prodotti esportati anche quando tale esonero, remissione o rinvio non riguarda i prodotti simili venduti per il consumo interno se le imposte indirette a cascata riscosse a stadi anteriori sono percepite su fattori produttivi utilizzati per la realizzazione del prodotto esportato (tenendo conto di un normale margine di scarto) (4). Quanto precede è da interpretarsi in conformità delle direttive sul consumo di fattori immessi nel processo produttivo contenute nell'allegato II.

i) La remissione o il rimborso di oneri relativi all'importazione in eccesso rispetto a quelli riscossi sui fattori produttivi importati utilizzati per la realizzazione del prodotto esportato (tenendo conto di un normale margine di scarto); a condizione, tuttavia, che in casi particolari una ditta possa utilizzare una quantità di fattori produttivi circolanti sul mercato nazionale pari a e aventi le stesse qualità e caratteristiche dei fattori produttivi importati in quanto di sostituzione per beneficiare di questa disposizione se l'importazione e le corrispondenti operazioni di esportazione avvengono ambedue entro un ragionevole arco di tempo, non superiore ai due anni. Quanto precede è da interpretarsi in conformità delle direttive sul consumo di fattori immessi nel processo produttivo contenute nell'allegato II e delle direttive per la determinazione di sistemi di restituzione del dazio su sostituzioni a titolo di sovvenzione all'esportazione, contenute nell'allegato III.

j) La concessione da parte dei governi (o di speciali istituti controllati dai governi) di sistemi di garanzie di credito all'esportazione o di misure di assicurazione, di provvedimenti assicurativi o di garanzie contro l'incremento dei costi dei prodotti esportati, oppure di programmi di tutela contro i rischi di cambio, con premi inadeguati per coprire i costi e le perdite inerenti alla gestione a lungo termine dei programmi stessi.

k) La concessione da parte dei governi (o di enti speciali controllati e/o che agiscono sotto l'autorità dei governi) di crediti all'esportazione a tassi inferiori a quelli che essi debbono effettivamente pagare per i fondi utilizzati a tal fine (o che dovrebbero pagare se prendessero detti fondi a prestito sul mercato internazionale dei capitali per ottenere fondi della stessa scadenza e nella stessa valuta nominale del credito all'esportazione), oppure il pagamento da parte di questi governi o enti della totalità o di una parte dei costi che debbono sostenere gli esportatori o gli istituti per ottenere crediti, sempre che detti fondi vengano utilizzati per garantire un vantaggio cospicuo per quanto riguarda le condizioni di credito all'esportazione.

Fermo restando, tuttavia, che ove un membro dell'OMC sia parte di un impegno internazionale in materia di crediti ufficiali all'esportazione del quale siano parti al 1° gennaio 1979 almeno dodici di tali membri originali (o di un impegno successivo adottato da tali membri originali) o se, nella pratica, un membro dell'OMC applica le disposizioni di tale impegno concernenti i tassi di interesse, qualsiasi prassi seguita in materia di credito all'esportazione che sia conforme a tali disposizioni non è considerata una sovvenzione all'esportazione.

l) Qualsiasi altro onere a carico dello Stato che costituisce una sovvenzione all'esportazione ai sensi dell'articolo XVI del GATT 1994.

(1) Per «scambi commerciali» si intendono gli scambi in cui la scelta tra prodotti nazionali e prodotti d'importazione è libera e dipende unicamente da considerazioni di ordine commerciale.

(2) Ai fini del presente regolamento e dei suoi allegati,il termine «imposte dirette» si riferisce alle imposte su retribuzioni, utili, interessi, rendite, royalties e qualsivoglia altra forma di reddito, nonché alle imposte sulla proprietà immobiliare;il termine «oneri sulle importazioni» si riferisce a tariffe, dazi doganali e altri oneri fiscali non enumerati altrove nella presente nota, riscossi sulle importazioni;il termine «imposte indirette» si riferisce a imposte sulle vendite, accise, imposte sulla cifra d'affari, sul valore aggiunto, sulle concessioni, imposta di bollo, imposte sui trasferimenti, imposte sulle scorte e le attrezzature, compensazioni fiscali alla frontiera e qualsivoglia altra imposta diversa da imposte dirette e oneri sulle importazioni;le imposte indirette «riscosse a stadi anteriori» sono quelle prelevate su beni o servizi utilizzati direttamente o indirettamente nella fabbricazione del prodotto;le imposte indirette «a cascata» sono imposte plurifase applicate dove non esistono meccanismi di successivo credito d'imposta, ove i beni o i servizi imponibili ad un determinato stadio della produzione siano utilizzati in uno stadio produttivo successivo;la «remissione» delle imposte comprende le restituzioni o la riduzione delle imposte;la «remissione o il rimborso del dazio (drawback)» comprende l'esenzione o il rinvio totale o parziale degli oneri sulle importazioni.

(3) Il rinvio non costituisce necessariamente una sovvenzione all'esportazione quando, ad esempio, viene riscosso un adeguato importo di interessi.

(4) Il punto h) non si applica ai sistemi dell'imposta sul valore aggiunto o delle compensazioni fiscali alla frontiera in sua vece; il problema dell'eccessiva remissione delle imposte sul valore aggiunto è disciplinato esclusivamente dal punto g).

ALLEGATO II

DIRETTIVE SUL CONSUMO DI FATTORI IMMESSI NEL PROCESSO PRODUTTIVO (1)

I 1. I sistemi di rimborso delle imposte indirette prevedono l'esenzione, la remissione o il rinvio di imposte indirette a cascata riscosse a stadi anteriori sui fattori produttivi utilizzati per la realizzazione dei prodotti esportati (tenuto conto del normale scarto). Analogamente, i regimi di restituzione del dazio possono prevedere la remissione o il rimborso degli oneri sull'importazione prelevati su fattori produttivi consumati per la realizzazione del prodotto esportato (tenuto conto del normale scarto).

2. L'elenco illustrativo delle sovvenzioni all'esportazione di cui all'allegato I fa riferimento ai «fattori produttivi utilizzati per la realizzazione del prodotto esportato» ai punti h) e i). Ai sensi del punto h), i sistemi di rimborso delle imposte indirette possono costituire una sovvenzione all'esportazione nella misura in cui danno luogo ad esenzioni, remissioni o rinvii delle imposte indirette a cascata riscosse a stadi anteriori che superino l'ammontare delle imposte effettivamente prelevate sui fattori produttivi utilizzati nella produzione del prodotto esportato. Ai sensi del punto i), i regimi di restituzione del dazio (drawback) possono costituire una sovvenzione all'esportazione nella misura in cui comportano una remissione o un rimborso di oneri sull'importazione superiori a quelli effettivamente prelevati sui fattori immessi nella produzione dei prodotti esportati. Entrambi i paragrafi stabiliscono che nel riscontro del consumo di tali fattori immessi nella produzione del prodotto esportato va tenuto conto del normale scarto. Il punto i) prevede inoltre, se del caso, l'utilizzo di fattori sostitutivi.

II 3. Nel verificare il consumo dei fattori produttivi utilizzati per la realizzazione del prodotto esportato, nell'ambito di una inchiesta in merito all'imposizione di dazi compensativi, la Commissione si basa di norma sulla seguente procedura:

4. Ove si presuma che un sistema di rimborso di imposte indirette, ovvero un regime di restituzione del dazio, dia luogo a una sovvenzione a causa dell'importo eccessivo del rimborso o della restituzione di imposte indirette o oneri sulle importazioni in relazione a fattori immessi nella produzione del prodotto esportato, la Commissione deve anzitutto verificare se il governo del paese di esportazione ha istituito ed applica un meccanismo o una procedura che consente di stabilire quali fattori produttivi sono utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato e in che quantità. Nei casi in cui venga accertata l'applicazione di un siffatto meccanismo o procedura, la Commissione procede ad un esame per verificare se sia adeguato e rispondente al suo scopo, e basato su prassi commerciali generalmente accettate nel paese di esportazione. La Commissione può ritenere necessario effettuare test pratici, in conformità all'articolo 17, paragrafo 2, al fine di verificare le informazioni o di convincersi che il meccanismo, o procedura, venga applicato in modo efficace.

5. Ove tale meccanismo o procedura non esista o risulti inadeguato ovvero, pur essendo istituito e ritenuto adeguato non venga applicato in modo efficace, si renderà necessario un ulteriore esame da parte del paese di esportazione sulla base degli effettivi fattori produttivi consumati, al fine di determinare se sia stato effettuato un pagamento eccessivo. Qualora la Commissione lo ritenga necessario, si può svolgere un'ulteriore verifica in conformità del paragrafo 4.

6. La Commissione dovrebbe considerare i fattori produttivi come materialmente incorporati, ove gli stessi siano impiegati nel processo produttivo e risultino fisicamente presenti nel prodotto esportato. Un fattore produttivo non deve necessariamente essere presente nel prodotto finale nella forma in cui si presentava al momento dell'immissione nel processo di produzione.

7. Nel determinare la quantità consumata di un particolare fattore produttivo utilizzato per la fabbricazione di un prodotto esportato, si deve tener conto di un «normale scarto» che deve rientrare nel consumo per la produzione del prodotto esportato. Il termine «scarto» si riferisce a quella parte di un dato fattore produttivo che non svolge una funzione indipendente nel processo produttivo, non viene consumata nella fabbricazione del prodotto esportato (per motivi quali inefficienze) e non viene recuperata, utilizzata o venduta dallo stesso produttore.

8. Nel determinare se la quantità di scarto dichiarata sia «normale», la Commissione deve tener conto del processo di produzione, dell'esperienza media dell'industria nel paese di esportazione, e di altri fattori tecnici, se del caso. La Commissione deve tener presente che un aspetto importante è il fatto che le autorità del paese di esportazione abbiano effettuato un calcolo ragionevole della quantità dello scarto, nei casi in cui tale quantità viene inclusa nel calcolo del rimborso o della remissione in relazione a imposte o dazi.

(1) Per fattori immessi nel processo produttivo s'intendono fattori incorporati materialmente nel prodotto, nonché energia, combustibili e carburanti utilizzati nel processo produttivo, e catalizzatori consumati in abbinamento agli stessi per ottenere il prodotto esportato.

ALLEGATO III

DIRETTIVE PER LA DETERMINAZIONE DI SISTEMI DI RESTITUZIONE DEL DAZIO SU SOSTITUZIONI A TITOLO DI SOVVENZIONE ALL'ESPORTAZIONE

I 1. I sistemi di restituzione del dazio (drawback) prevedono il rimborso o la restituzione degli oneri sulle importazioni nel caso di fattori produttivi consumati per la fabbricazione di un altro prodotto e nel caso in cui, all'atto della riesportazione, quest'ultimo contenga fattori produttivi nazionali di qualità e caratteristiche analoghe a quelle di fattori produttivi importati, in sostituzione degli stessi. Ai sensi del punto i) dell'elenco illustrativo delle sovvenzioni all'esportazione, contenuto nell'allegato I, i sistemi di restituzione del dazio sulle sostituzioni possono costituire una sovvenzione all'esportazione nella misura in cui comportano la restituzione di un importo superiore agli oneri sull'importazione inizialmente riscossi sui fattori produttivi importati per i quali si richiede la restituzione del dazio.

II 2. Nell'esaminare un sistema di restituzione del dazio su sostituzioni nell'ambito di una inchiesta in merito all'imposizione di dazi compensativi ai sensi del presente regolamento, la Commissione si basa di norma sulla seguente procedura:

3. Il punto i) dell'elenco illustrativo stabilisce che nella fabbricazione di un prodotto per l'esportazione, i fattori produttivi importati possono essere sostituiti con fattori produttivi nazionali, purché questi ultimi siano in quantità uguale e di qualità e caratteristiche identiche a quelle dei fattori di produzione importati sostituiti. L'esistenza di un meccanismo o di una procedura di verifica è importante poiché consente al governo del paese di esportazione di garantire e dimostrare che la quantità di fattori produttivi per i quali si richiede la restituzione del dazio non supera la quantità di prodotti analoghi esportati, in qualsivoglia forma, e che la restituzione degli oneri sulle importazioni non supera l'importo degli oneri originariamente prelevati sui fattori di produzione importati in questione.

4. Ove si presuma che un sistema di restituzione del dazio su fattori sostitutivi dia luogo a una sovvenzione, la Commissione deve anzitutto stabilire se il governo del paese di esportazione ha istituito ed applica un meccanismo o una procedura di verifica. Nei casi in cui venga accertata l'applicazione di un siffatto meccanismo o procedura, la Commissione procede a un esame per verificare se sia adeguato e rispondente al suo scopo, e basato su prassi commerciali generalmente accettate nel paese di esportazione. Nella misura in cui si accerta che le procedure rispondono a questo criterio e sono efficacemente applicate, si considera che non esistano sovvenzioni. La Commissione può ritenere necessario effettuare test pratici, in conformità all'articolo 17, paragrafo 2, al fine di verificare le informazioni o di assicurarsi che il meccanismo o procedura venga applicato in modo efficace.

5. Ove le procedure di verifica non esistano o risultino inadeguate ovvero, pur essendo istituite e ritenute adeguate, non vengano applicate in modo efficace, potrebbe configurarsi una sovvenzione. In tal caso, si renderà di norma necessario un ulteriore esame da parte del paese di esportazione sulla base delle effettive transazioni interessate, al fine di determinare se sia stato effettuato un pagamento eccessivo. Qualora la Commissione lo ritenga necessario, può essere condotta un'ulteriore verifica in conformità del paragrafo 4.

6. L'esistenza di una disposizione sulla restituzione del dazio su sostituzioni, ai sensi della quale agli esportatori è consentito di scegliere particolari importazioni sulle quali richiedere la restituzione del dazio (drawback), di per sé stessa non dovrebbe essere considerata come risultante in una sovvenzione.

7. S'intende sussistere un caso di restituzione di un importo eccessivo di oneri sulle importazioni, ai sensi del punto i), ove i governi versino interessi su importi rimborsati a norma di schemi di restituzione del dazio, nella misura degli interessi effettivamente versati o dovuti.

ALLEGATO IV

(Il presente allegato riproduce l'allegato 2 dell'Accordo sull'agricoltura. Eventuali termini o espressioni non spiegati nel presente allegato o non sufficientemente chiari sono da interpretarsi nel contesto di tale Accordo.)

SOSTEGNO INTERNO: BASE PER L'ESONERO DAGLI IMPEGNI DI RIDUZIONE

1. Le misure di sostegno interno per le quali si chiede l'esonero dagli impegni di riduzione devono soddisfare il requisito fondamentale di non avere, se non eventualmente a livello minimo, effetti distorsivi degli scambi o effetti sulla produzione. Pertanto, tutte le misure per le quali si chiede l'esonero devono rispondere ai seguenti criteri di base:

a) il sostegno in questione deve essere fornito nel quadro di un programma statale finanziato con risorse pubbliche (anche mediante agevolazioni), non implicante trasferimenti dai consumatori; e b) il sostegno in questione non può avere per effetto un sostegno dei prezzi a favore dei produttori,

nonché alle condizioni e ai criteri inerenti alle singole politiche sotto precisati.

Programmi pubblici di servizi 2. Servizi generali Le politiche di questa categoria implicano spese (o agevolazioni) per programmi che forniscono servizi o benefici all'agricoltura o alla comunità rurale. Esse non comportano pagamenti diretti ai produttori né alle imprese di trasformazione. I programmi in questione, che comprendono, ma non esclusivamente, quelli sotto elencati soddisfano i criteri generali di cui sopra al paragrafo 1 e, ove precisate, condizioni connesse alle singole politiche:

a) ricerca, in particolare ricerca generica, ricerca collegata a programmi ambientali e programmi di ricerca relativi a particolari prodotti;

b) lotta contro parassiti e malattie, ivi comprese misure sia generali sia relative a singoli prodotti, in particolare sistemi di preallarme, quarantena ed eradicazione;

c) servizi di formazione, comprendenti mezzi di formazione a livello sia generale sia specializzato;

d) servizi di divulgazione e di consulenza, compresa la fornitura di mezzi atti a facilitare il trasferimento di informazioni e dei risultati della ricerca ai produttori e ai consumatori;

e) servizi di ispezione, sia a carattere generale sia in relazione a determinati prodotti a fini di sanità, sicurezza, classificazione o standardizzazione;

f) servizi di marketing e promozione, ivi comprese informazioni di mercato, consulenza e promozione per particolari prodotti, ma escluse le spese a fini non precisati che potrebbero essere utilizzate dai venditori per ridurre il loro prezzo di vendita o conferire un vantaggio economico diretto agli acquirenti; e g) servizi infrastrutturali comprendenti: reti elettriche, strade e altri mezzi di trasporto, strutture commerciali e portuali, approvvigionamento idrico, dighe e reti fognarie e lavori infrastrutturali connessi a programmi ambientali. In ogni caso la spesa deve essere destinata unicamente alla fornitura o costruzione di opere permanenti, e non deve comprendere la fornitura sovvenzionata di installazioni nelle aziende tranne per l'erogazione dei pubblici servizi normalmente disponibili. Non deve comprendere inoltre sovvenzioni per fattori di produzione o costi d'esercizio, né prezzi di utenza preferenziali.

3. Stoccaggio pubblico a fini di sicurezza alimentare (1) Spese (o agevolazioni) relative alla costituzione e conservazione di scorte di prodotti che costituiscono parte integrante di un programma di sicurezza alimentare previsto dalla legislazione nazionale. Può anche trattarsi di un aiuto statale allo stoccaggio privato di prodotti nel quadro di un tale programma.

Il volume e la costituzione delle scorte corrispondono a obiettivi prefissati connessi unicamente alla sicurezza alimentare. Il processo di costituzione e smaltimento deve essere finanziariamente trasparente. L'acquisto delle derrate da parte dello Stato deve essere effettuato ai prezzi correnti di mercato e il prezzo di vendita dei prodotti stoccati a fini di sicurezza alimentare non dev'essere inferiore al prezzo corrente del prodotto e della qualità in questione sul mercato interno.

4. Aiuto alimentare interno (1) Spese (o agevolazioni) per la fornitura di aiuti alimentari interni alle fasce bisognose della popolazione.

L'ammissibilità all'aiuto alimentare è subordinata a criteri chiaramente definiti connessi a obiettivi nutrizionali. L'aiuto consiste nella fornitura diretta di viveri agli interessati o nella fornitura dei mezzi atti a consentire a coloro che rispondono ai criteri stabiliti di acquistare i prodotti a prezzi di mercato o sovvenzionati. L'acquisto delle derrate da parte dello Stato deve essere effettuato ai prezzi correnti di mercato e il finanziamento e la gestione dell'aiuto devono essere trasparenti.

5. Pagamenti diretti ai produttori Il sostegno fornito mediante pagamenti diretti (o agevolazioni, compresi pagamenti in natura) ai produttori per i quali viene chiesto l'esonero dagli impegni di riduzione deve soddisfare i criteri di base di cui sopra al paragrafo 1, nonché i criteri specifici per i singoli tipi di pagamento diretto di cui ai paragrafi da 6 a 13. Qualora l'esonero dalla riduzione sia chiesto per un tipo di pagamento diretto esistente o nuovo o diverso da quelli di cui ai paragrafi da 6 a 13, esso deve essere conforme, oltre che ai criteri generali di cui al paragrafo 1, ai criteri di cui al paragrafo 6, lettere da b) a e).

6. Sostegno dei redditi su base fissa a) L'ammissibilità ai pagamenti in questione deve essere determinata in base a criteri chiaramente definiti quali reddito, status di produttore o di proprietario di terreni, utilizzazione di fattori o livello di produzione in un periodo di riferimento definito e fisso.

b) L'importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base al tipo o al volume della produzione (compresi i capi di bestiame) attuata dal produttore in un anno successivo al periodo di riferimento.

c) L'importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base ai prezzi, interni o internazionali, di produzioni attuate in un anno successivo al periodo di riferimento.

d) L'importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base ai fattori di produzione utilizzati in un anno successivo al periodo di riferimento.

e) Nessuna produzione è richiesta per ricevere i pagamenti.

7. Partecipazione finanziaria dello Stato a programmi di assicurazione e di garanzia del reddito a) L'ammissibilità ai pagamenti in questione è subordinata ad una perdita di reddito, considerato soltanto il reddito ricavato dall'agricoltura, superiore al 30 % del reddito lordo medio o dell'equivalente in termini di reddito netto (escluso qualsiasi pagamento nell'ambito degli stessi programmi o di programmi analoghi) nel triennio precedente oppure di una media triennale basata sui cinque anni precedenti esclusi quello con i valori più elevati e quello con i valori più bassi. Tutti i produttori che soddisfano questa condizione sono ammissibili ai pagamenti.

b) L'importo dei pagamenti compensa in misura inferiore al 70 % la perdita di reddito subita dal produttore nell'anno in cui quest'ultimo diventa ammissibile all'assistenza in questione.

c) L'importo dei pagamenti è unicamente collegato al reddito; esso non ha alcun rapporto con il tipo o il volume della produzione (compresi i capi di bestiame) attuata dal produttore, con i prezzi, interni o internazionali, di tale produzione, né con i fattori di produzione utilizzati.

d) Se un produttore riceve nello stesso anno pagamenti ai sensi del presente paragrafo e del paragrafo 8 (soccorso in caso di calamità naturali), il totale di detti pagamenti deve essere inferiore al 100 % della perdita che egli ha complessivamente subito.

8. Pagamenti (diretti o mediante partecipazione finanziaria dello Stato a sistemi di assicurazione dei raccolti) in seguito a calamità naturali a) L'ammissibilità ai pagamenti in questione sussiste soltanto quanto le autorità pubbliche riconoscono ufficialmente che si è verificata o si sta verificando una calamità naturale o una catastrofe analoga (in particolare epidemie, infestazioni, incidenti nucleari e guerra sul territorio del membro interessato) ed è determinata da una perdita di produzione superiore al 30 % della produzione media dei tre anni precedenti o di tre dei cinque anni precedenti, esclusi quello con i risultati più elevati e quello con i risultati più bassi.

b) I pagamenti in caso di calamità si effettuano soltanto in relazione alle perdite di reddito, bestiame (compresi pagamenti relativi a trattamenti veterinari), terra o altri fattori di produzione subite in seguito alla calamità in questione.

c) I pagamenti devono compensare non più del costo totale per la sostituzione dei beni perduti e non devono comportare obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione successiva.

d) I pagamenti effettuati durante una calamità non possono superare il livello necessario per impedire o ridurre ulteriori perdite quali definite sopra alla lettera b).

e) Se un prodotto riceve nello stesso anno pagamenti ai sensi del presente paragrafo e del paragrafo 7 (programmi di assicurazione e di garanzia del reddito), il totale di detti pagamenti deve essere inferiore al 100 % della perdita che egli ha complessivamente subito.

9. Assistenza all'aggiustamento strutturale fornita mediante programmi per il ritiro dei produttori dall'attività a) L'ammissibilità ai pagamenti in questione deve essere determinata in base a criteri chiaramente definiti nell'ambito di programmi intesi ad agevolare il ritiro dall'attività delle persone operanti nel campo della produzione agricola commerciabile o il loro passaggio ad attività non agricole.

b) I pagamenti sono condizionati al ritiro totale e permanante dei beneficiari dalla produzione agricola commerciabile.

10. Assistenza all'aggiustamento strutturale fornita mediante programmi di smobilizzo delle risorse a) L'ammissibilità ai pagamenti in questione deve essere determinata in base a criteri chiaramente definiti nell'ambito di programmi intesi a ritirare terra o altre risorse, comprese quelle zootecniche, dalla produzione agricola commerciabile.

b) I pagamenti sono condizionati, per la terra, al ritiro dalla produzione agricola commerciabile per almeno tre anni e per il bestiame all'abbattimento o alla cessione permanente definitiva.

c) I pagamenti non comportano obblighi né indicazioni circa impieghi alternativi della terra o delle altre risorse implicanti la produzione di prodotti agricoli commerciabili.

d) I pagamenti non possono essere connessi al tipo o alla quantità della produzione, né ai prezzi, interni o internazionali, di produzioni attuate utilizzando la terra o altre risorse rimaste in produzione.

11. Assistenza all'aggiustamento strutturale fornita mediante aiuti all'investimento a) L'ammissibilità ai pagamenti in questione deve essere determinata in base a criteri chiaramente definiti nell'ambito di programmi statali intesi a contribuire alla ristrutturazione finanziaria o materiale delle attività di un produttore in seguito a difficoltà strutturali oggettivamente comprovate. L'ammissibilità ai programmi in questione può anche essere basata su un preciso programma statale per la riprivatizzazione delle terre coltivabili.

b) L'importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base al tipo o al volume della produzione, (compresi i capi di bestiame) attuata dal produttore in un anno successivo al periodo di riferimento, fatto salvo il criterio di cui alla lettera e).

c) L'importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base ai prezzi, interni o internazionali, di produzioni attuate in un anno successivo al periodo di riferimento.

d) I pagamenti devono essere forniti soltanto per il periodo di tempo necessario all'attuazione degli investimenti per i quali sono stati concessi.

e) I pagamenti non comportano obblighi o comunque indicazioni circa i prodotti agricoli che saranno coltivati dai beneficiari, fatta eccezione per l'obbligo di non coltivare un determinato prodotto.

f) I pagamenti devono essere limitati all'importo necessario per compensare lo svantaggio strutturale.

12. Pagamenti concessi nel quadro di programmi ambientali a) L'ammissibilità ai pagamenti in questione deve essere determinata nel quadro di un preciso programma statale per la protezione o la conservazione dell'ambiente, nonché essere subordinata al rispetto di specifiche condizioni dettate da tale programma, comprese condizioni relative ai metodi e ai fattori di produzione.

b) L'importo del pagamento deve essere limitato ai costi supplementari o alla perdita di reddito derivanti dall'osservanza del programma statale.

13. Pagamenti nel quadro di programmi di assistenza regionale a) L'ammissibilità ai pagamenti in questione è limitata ai produttori delle regioni svantaggiate. Ciascuna di queste deve essere un'area geografica contigua chiaramente designata con un'identità economica e amministrativa definibile, considerata svantaggiata in base a criteri neutrali e oggettivi chiaramente precisati in leggi o regolamenti e tali da indicare che le difficoltà della regione derivano da circostanze non soltanto provvisorie.

b) L'importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base al tipo o al volume della produzione (ivi compresi i capi di bestiame) attuata dal produttore in un anno successivo al periodo di riferimento, salvo per ridurre tale produzione.

c) L'importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base ai prezzi, interni o internazionali, di produzioni attuate in un anno successivo al periodo di riferimento.

d) I pagamenti sono destinati soltanto ai produttori delle regioni ammissibili; tuttavia essi sono generalmente accessibili a tutti i produttori di tali regioni.

e) Quando i pagamenti sono connessi ai fattori di produzione, al di sopra di un livello di soglia del fattore in questione essi sono effettuati ad un tasso decrescente.

f) I pagamenti sono limitati ai costi supplementari o alla perdita di reddito connessi all'esercizio dell'agricoltura nell'area indicata.

(1) Ai fini del paragrafo 3 del presente allegato, si considerano conformi alle disposizioni in esso contenute i programmi statali di stoccaggio a fini di sicurezza alimentare nei paesi in via di sviluppo attuati in modo trasparente e gestiti secondo orientamenti o criteri oggettivi pubblicati ufficialmente, compresi i programmi nell'ambito dei quali le scorte di derrate a fini di sicurezza alimentare sono acquistate e fornite a prezzi amministrati, purché la differenza tra il prezzo d'acquisto e il prezzo di riferimento esterno sia conteggiata nella MAS.

(1) Ai fini dei paragrafi 3 e 4 del presente allegato, la fornitura di prodotti alimentari a prezzi sovvenzionati al fine di soddisfare il fabbisogno alimentare delle popolazioni urbane e rurali bisognose dei paesi in via di sviluppo su base regolare a prezzi equi si ritiene conforme alle disposizioni del presente paragrafo.

Top