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Document 31994R2946

REGOLAMENTO (CE) N. 2946/94 DELLA COMMISSIONE del 2 dicembre 1994 recante fissazione di quantitativi indicativi per il rilascio dei titoli di importazioni di banane nella Comunità nel primo trimestre del 1995

GU L 310 del 3.12.1994, p. 60–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2946/oj

31994R2946

REGOLAMENTO (CE) N. 2946/94 DELLA COMMISSIONE del 2 dicembre 1994 recante fissazione di quantitativi indicativi per il rilascio dei titoli di importazioni di banane nella Comunità nel primo trimestre del 1995

Gazzetta ufficiale n. L 310 del 03/12/1994 pag. 0060 - 0061
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 63 pag. 0086
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 63 pag. 0086


REGOLAMENTO (CE) N. 2946/94 DELLA COMMISSIONE del 2 dicembre 1994 recante fissazione di quantitativi indicativi per il rilascio dei titoli di importazioni di banane nella Comunità nel primo trimestre del 1995

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1), modificato dal regolamento (CE) n. 3518/93 della Commissione (2), in particolare l'articolo 20,

considerando che a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2444/94 (4), sono fissati quantitativi indicativi per il rilascio di titoli di importazione per ogni trimestre, in funzione dei dati e delle previsioni riguardanti il mercato comunitario, in base al bilancio di previsione della produzione, del consumo, delle importazioni e delle esportazioni della Comunità, di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 404/93;

considerando che l'analisi dei dati relativi, da un lato, alle quantità di banane commercializzate nella Comunità nel 1994, in particolare alle importazioni effettive realizzate nel corso del primo trimestre del 1994 e, d'altro lato, all'utilizzazione dei titoli d'importazione e alle prospettive di approvvigionamento e di consumo del mercato comunitario nei primi mesi del 1995, induce a fissare, per il primo trimestre del 1995, un quantitativo indicativo di 570 000 tonnellate ai fini di un approvvigionamento soddisfacente della Comunità;

considerando che con le stesse finalità occorre fissare, da un lato, il quantitativo autorizzato di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/93 che ogni operatore delle categorie A e B può chiedere per il primo trimestre 1995 e, d'altro lato, i quantitativi indicativi di cui all'articolo 14, paragrafo 1 dello stesso regolamento per il rilascio di titoli di importazione di banane tradizionali originarie dei paesi ACP;

considerando che è necessario che le disposizioni del presente regolamento entrino in vigore immediatamente prima del periodo di presentazione delle domande di titolo per il primo trimestre del 1995;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi indicativi di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/93 per l'importazione di banane nella Comunità, nel quadro del contingente tariffario previsto agli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 404/93, sono fissati, per il primo trimestre del 1995, a 570 000 tonnellate.

Articolo 2

Per il primo trimestre 1995, il quantitativo autorizzato per ogni operatore delle categorie A e B, di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1442/93, è fissato al 30 % del quantitativo annuo complessivo assegnatogli in applicazione dell'articolo 6, secondo comma dello stesso regolamento.

Articolo 3

Per il primo trimestre 1995, i quantitativi indicativi di cui all'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/93 per l'importazione di banane tradizionali originarie degli Stati ACP sono fissati al 30 % dei quantitativi tradizionali stabiliti, per ciascuna origine, nell'allegato del regolamento (CEE) n. 404/93.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

(2) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 15.

(3) GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.

(4) GU n. L 261 dell'11. 10. 1994, pag. 3.

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