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Document 31994R2883
Commission Regulation (EC) No 2883/94 of 28 November 1994 establishing a forecast balance for the supply to the Canary Islands of agricultural products covered by the specific measures provided for in Articles 2, 3, 4 and 5 of Council Regulation (EEC) No 1601/92
Regolamento (CE) n. 2883/94 della Commissione, del 28 novembre 1994, che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti agricoli che beneficiano del regime specifico previsto dagli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio
Regolamento (CE) n. 2883/94 della Commissione, del 28 novembre 1994, che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti agricoli che beneficiano del regime specifico previsto dagli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio
GU L 304 del 29.11.1994, p. 18–25
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 08/11/2011: This act has been changed. Current consolidated version: 03/06/1996
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Modifies | 31994R2790 | aggiunta | articolo 8 BI | 01/12/1994 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Modified by | 31995R1318 | sostituzione | allegato 1 | 11/06/1995 | |
Modified by | 31995R1318 | sostituzione | allegato 4 | 11/06/1995 | |
Modified by | 31995R1318 | sostituzione | allegato 2 | 11/06/1995 | |
Modified by | 31995R1590 | sostituzione | allegato 6 | 01/07/1995 | |
Modified by | 31995R1590 | sostituzione | allegato 10 | 01/07/1995 | |
Modified by | 31995R1688 | sostituzione | allegato 11 | 01/06/1995 | |
Modified by | 31995R1797 | aggiunta | allegato 12 | 01/09/1995 | |
Modified by | 31995R1820 | sostituzione | allegato 8 | 01/07/1995 | |
Modified by | 31995R2931 | modifica | allegato 4 | 01/01/1996 | |
Modified by | 31996R0829 | sostituzione | allegato 6 | 01/05/1996 | |
Modified by | 31996R0917 | sostituzione | allegato 12 | 09/12/1975 | |
Modified by | 31996R0956 | modifica | allegato 12 | 03/06/1996 |
Regolamento (CE) n. 2883/94 della Commissione, del 28 novembre 1994, che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti agricoli che beneficiano del regime specifico previsto dagli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 304 del 29/11/1994 pag. 0018 - 0025
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 63 pag. 0046
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 63 pag. 0046
REGOLAMENTO (CE) N. 2883/94 DELLA COMMISSIONE del 28 novembre 1994 che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti agricoli che beneficiano del regime specifico previsto dagli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1974/94 della Commissione (2), in particolare l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 4, l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 2, considerando che le misure, adottate con il regolamento (CEE) n. 1601/92 e destinate ad ovviare, per l'approvvigionamento in taluni prodotti agricoli, alle conseguenze della situazione geografica delle isole Canarie, consistono in esoneri dai dazi doganali all'importazione e nella concessione di un aiuto per la spedizione di prodotti agricoli provenienti dalla Comunità; che tale regime prevede, inoltre, la concessione di un aiuto per l'invio di animali riproduttori di razza pura, destinati allo sviluppo del potenziale di produzione dell'arcipelago; considerando che, conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, tali misure sono destinate a soddisfare il fabbisogno dell'arcipelago per il consumo diretto e per la trasformazione dei prodotti indicati nell'allegato del citato regolamento; che la valutazione di tale fabbisogno viene operata annualmente nel quadro di un bilancio previsionale che può essere riveduto, in corso di esercizio, in funzione dell'evoluzione delle esigenze delle isole; che la stima del fabbisogno delle industrie di trasformazione o di condizionamento dei prodotti destinati al mercato locale o spediti tradizionalmente verso il resto della Comunità può formare l'oggetto di un bilancio separato; considerando che, per una maggiore chiarezza e trasparenza e per armonizzare i metodi di valutazione, tale bilancio previsionale dei prodotti agricoli, per i diversi settori di mercato, va presentato in un unico documento; che, tenute presenti le esigenze particolari del settore della trasformazione e del condizionamento, è opportuno adottare un bilancio separato per l'esercizio di tali attività; considerando che, allo scopo di facilitare la gestione di tali bilanci, è opportuno poter modificare, entro certi limiti, la ripartizione delle quantità sia tra i diversi articoli di bilancio che tra le sezioni relative ai prodotti destinati al consumo diretto ed a quelli destinati alla trasformazione o al condizionamento; considerando che, in attesa di una valutazione dei risultati dell'applicazione del regime specifico di approvvigionamento delle isole Canarie, a partire dal 1o luglio 1994 sono stati ripetutamente fissati bilanci per periodi limitati; considerando che, con l'entrata in vigore, a partire dal 1o dicembre 1994, del regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione, del 16 novembre 1994, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (3), che è il rifacimento del regolamento (CEE) n. 1695/92 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93 (5), è opportuno adottare un bilancio previsionale dei prodotti in questione che sia valido per l'intero periodo compreso tra il 1o luglio 1994 ed il 30 giugno 1995 e che integri, ove necessario, i bilanci parziali precedentemente adottati; che va ricordato che, a partire dal 1o dicembre 1994, i benefici, previsti nella forma dell'esonero dei dazi d'importazione o della concessione di aiuti, sono concessi alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1695/92; considerando che va ricordato come, nei settori dello zucchero, del vino e del luppolo, i bilanci previsionali sono stati fissati, rispettivamente, dai regolamenti della Commissione (CE) n. 1443/94 (6), (CE) n. 1742/94 (7) e (CE) n. 1818/94 (8), per l'intero periodo dell'anno in corso; che, pertanto, non debbono essere ripresi nel presente regolamento per il periodo dal 1o luglio 1994 al 30 giugno 1995; considerando che, allo scopo di rafforzare gli strumenti a disposizione delle competenti autorità, apprestati per garantire il buon funzionamento del regime di approvvigionamento, occorre prevedere la possibilità di fissare una quantità massima di prodotto per ogni domanda di certificato, allo scopo di fronteggiare i rischi seri di perturbazione del mercato delle Canarie o di contenere lo sviluppo di speculazioni nocive al funzionamento del regime; che, conseguentemente, il regolamento (CE) n. 2790/94 dev'essere modificato; considerando che le disposizioni del presente regolamento debbono essere applicate a partire dalla stessa data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2790/94; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per l'applicazione degli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 1601/92, le quantità del bilancio previsionale d'approvvigionamento che beneficiano, a seconda dei casi, dell'esonero dei diritti all'importazione, per i prodotti provenienti da paesi terzi, o dell'aiuto comunitario, per i prodotti provenienti dal mercato comunitario, sono stabilite negli allegati. Quando, per un prodotto determinato, il bilancio previsionale prevede due quantità attribuite, rispettivamente, al consumo diretto ed alla trasformazione o al condizionamento, è possibile modificare la ripartizione tra queste due utilizzazioni entro il limite del 20 % del totale delle quantità fissate per tale prodotto. Articolo 2 L'articolo 8 bis seguente viene inserito nel regolamento (CE) n. 2790/94: « Articolo 8 bis Nella misura strettamente necessaria per evitare perturbazioni del mercato delle isole Canarie o lo sviluppo di azioni di carattere speculativo suscettibili di nuocere al buon funzionamento del regime specifico d'approvvigionamento, le autorità competenti fissano una quantità massima per ogni domanda di certificato. Le autorità competenti comunicano immediatamente alla Commissione i casi di applicazione del presente articolo. » Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 1o dicembre 1994. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13. (2) GU n. L 180 del 23. 7. 1994, pag. 26. (3) GU n. L 296 del 17. 11. 1994, pag. 23. (4) GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 1. (5) GU n. L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24. (6) GU n. L 157 del 24. 6. 1994, pag. 4. (7) GU n. L 182 del 16. 7. 1994, pag. 19. (8) GU n. L 190 del 26. 7. 1994, pag. 3. ALLEGATO I Animali vivi della specie bovina e settore della carne bovina "" ID="1">0102 10 00> ID="2">Riproduttori di razza pura della specie bovina (2)> ID="3">4 300 (*)"> ID="1">ex 0102 90> ID="2">Animali da ingrasso della specie bovina> ID="3">8 000 (*)"> ID="1">0201> ID="2">Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate> ID="3">11 000"> ID="1">0202> ID="2">Carni di animali della specie bovina, congelate> ID="3">29 000"> ID="1">1602 50> ID="2">Altre preparazioni e conserve contenenti carni o frattaglie della specie bovina domestica> ID="3">2 500"" > (1)() Dal 1o novembre 1994 per quanto riguarda i prodotti del codice NC 1509. (2) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. ALLEGATO II Animali vivi della specie suina e carni della specie suina "" ID="1">0103 10 00> ID="2">Riproduttori di razza pura della specie suina (1):"> ID="2">- animali maschi> ID="3">160 (*)"> ID="2">- animali femmine> ID="3">2 500 (*)"> ID="1">ex 0203> ID="2">Carni degli animali della specie suina domestica, fresche o refrigerate> ID="3">-"> ID="1">ex 0203> ID="2">Carni degli animali della specie suina domestica, congelate> ID="3">19 000 (2)"> ID="1">1601 00> ID="2">Salsicce, salami e prodotti simili di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti> ID="3">12 000"> ID="1">1602 20 90> ID="2">Preparazioni e conserve di fegato di qualsiasi animale ad esclusione di oche ed anatre> ID="3">600"> ID="2">Altre preparazioni e conserve contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica"> ID="1">1602 41 10> ID="2">Prosciutti e loro pezzi> ID="3">4 000"> ID="1">1602 42 10> ID="2">Spalle e loro pezzi> ID="3">3 000"> ID="1">1602 49> ID="2">Altri, compresi i miscugli> ID="3">4 000"" > (1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. (2) Di cui 5 000 tonnellate per il settore di trasformazione e/o condizionamento. ALLEGATO III Pulcini, uova, conigli e carni di volatili "" ID="1">0105 11 00> ID="2">Pulcini per moltiplicazione o riproduzione (1)> ID="3">525 000 (*)"> ID="1">0407 00 19> ID="2">Uova da cova destinate alla produzione di pulcini per moltiplicazione o riproduzione (1)> ID="3">500 000 (*)"> ID="1">ex 0106 00 10> ID="2">Conigli da riproduzione (1):"> ID="2">- Linee pure e nonni> ID="3">600 (*)"> ID="2">- Genitori> ID="3">1 000 (*)"> ID="1">ex 0207> ID="2">Carni e frattaglie commestibili, congelate, di volatili della voce 0105, con esclusione dei prodotti classificabili nella sottovoce tariffaria 0207 03> ID="3">37 000 "> ID="1">ex 0408> ID="2">Uova di volatili sgusciate e tuorli, essiccati, anche con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti, atti ad uso alimentare> ID="3">400 "> ID="1">1602 31> ID="2">Altre preparazioni e conserve di carne o di frattaglie di tacchino> ID="3">-"" > (1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. ALLEGATO IV Prodotti lattiero-caseari "(in tonnellate)"" ID="1">0401> ID="2">Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti> ID="3">90 000 (1)"> ID="1">0402> ID="2">Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti> ID="3">25 000 (2)"> ID="1">0405 00> ID="2">Burro ed altre materie grasse del latte> ID="3">3 500"> ID="1">0406> ID="2">Formaggi:"> ID="1">0406 30"> ID="1">0406 90 23"> ID="1">0406 90 25"> ID="1">0406 90 27> ID="3">11 500"> ID="1">0406 90 76"> ID="1">0406 90 78"> ID="1">0406 90 79"> ID="1">0406 90 81"> ID="1">0406 90 86"> ID="1">0406 90 87> ID="3">2 000"> ID="1">0406 90 88"> ID="1">1901 90 90> ID="2">Preparazioni a base di latte non contenenti materie grasse> ID="3">7 000 (3)"> ID="1">2106 90 91> ID="2">Preparazioni a base di latte per l'alimentazione dei bambini non contenenti materie grasse provenienti dal latte> ID="3">200"" > (1) Di cui 2 000 tonnellate per il settore di trasformazione e/o condizionamento. (2) Di cui 17 500 tonnellate per il settore di trasformazione e/o condizionamento. (3) L'intero bilancio (7 000 tonnellate) è riservato al settore della trasformazione e/o condizionamento. ALLEGATO V Patate "(in tonnellate)"" ID="1">0701 10 00> ID="2">Patate da semina> ID="3">12 000"> ALLEGATO VI Cereali "(in tonnellate)"" ID="1">1001 (1)()> ID="2">Frumento tenero> ID="3">155 000"> ID="1">1001 10> ID="2">Frumento duro> ID="3">-"> ID="1">1003 (1)()> ID="2">Orzo> ID="3">20 000"> ID="1">1004 (1)()> ID="2">Avena> ID="3">1 200"> ID="1">1005 (1)()> ID="2">Mais> ID="3">180 000"> ID="1">1103 11 50> ID="2">Semola di grano druo> ID="3">4 300"> ID="1">1103 13> ID="2">Semola di mais> ID="3">5 000"> ID="1">1103 19> ID="2">Semole di altri cereali> ID="3">-"> ID="1">1103 21 a 1103 29> ID="2">Pellets> ID="3">-"> ID="1">1107> ID="2">Malto> ID="3">16 500"" > (1)() Per i prodotti contrassegnati da un doppio asterisco, le quantità fissate possono essere superate nel limite del 20 % sempreché la quantità complessiva stabilita per l'insieme di tali prodotti sia rispettata. ALLEGATO VII Riso "(in tonnnellate)"" ID="1">1006 30> ID="2">Riso lavorato> ID="3">12 000"> ID="1">1006 40> ID="2">Rotture di riso> ID="3">2 000"> ALLEGATO VIII Oli vegetali, escluso l'olio di oliva "(in tonnellate)"" ID="1">da 1507 a 1516> ID="2">Oli vegetali, escluso l'olio di oliva> ID="3">35 000 (1)"> ID="1">(esclusi 1509"> ID="1">e 1510)"" > (1) Di cui 24 500 tonnellate per il settore di trasformazione e/o condizionamento. ALLEGATO IX Oli vegetali: olio d'oliva "(in tonnellate)"" ID="1">1509 10 90 100 (1)()> ID="2">Olio d'oliva vergine in imballaggi immediati di contenuto inferiore o eguale a 5 litri> ID="3">400"> ID="1">1509 10 90 900 (1)()> ID="2">Olio d'oliva vergine in imballaggi immediati di contenuto superiore a 5 litri> ID="3">400"> ID="1">1509 90 00 100 (1)()> ID="2">Olio d'oliva (Riviera) in imballaggi immediati di contenuto inferiore o eguale a 5 litri> ID="3">7 467"> ID="1">1509 90 00 900 (1)()> ID="2">Olio d'oliva (Riviera) in imballaggi immediati di contenuto superiore a 5 litri> ID="3">1 000"> ID="1">1510 00 90 100 (1)()> ID="2">Olio di sansa d'oliva in imballaggi immediati di contenuto inferiore o eguale a 5 litri> ID="3">233"> ID="1">1510 00 90 900 (1)()> ID="2">Olio di sansa d'oliva in imballaggi immediati di contenuto superiore a 5 litri> ID="3">100"" > (1)() Per i prodotti contrassegnati da un doppio asterisco, le quantità fissate possono essere superate nel limite del 20 % sempreché la quantità complessiva stabilita per l'insieme di tali prodotti sia rispettata. ALLEGATO X Glucosio "(in tonnellate)"" ID="1">ex 1702 (diverso dai prodotti dei codici NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30)> ID="2">Glucosio> ID="3">1 800"> ALLEGATO XI Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante "(in tonnellate)"" ID="1">2007 99> ID="2">Preparazioni diverse da quelle omogeneizzate e contenenti frutta diverse dagli agrumi> ID="3">3 000 (1)"> ID="2">Frutta ed ortaggi ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:"> ID="1">2008 20 (2)()> ID="2">- Ananas> ID="3">2 400"> ID="1">2008 30 (2)()> ID="2">- Agrumi> ID="3">500"> ID="1">2008 40 (2)()> ID="2">- Pere> ID="3">1 600"> ID="1">2008 50 (2)()> ID="2">- Albicocche> ID="3">220"> ID="1">2008 70 (2)()> ID="2">- Pesche> ID="3">7 600"> ID="1">2008 80 (2)()> ID="2">- Fragole> ID="3">120"> ID="2">- altri, compresi i miscugli ad eccezione di quelli del codice NC 2008 19:"> ID="1">2008 92 (2)()> ID="2">- Miscugli> ID="3">1 650"> ID="1">2008 99 (2)()> ID="2">- diversi dai cuori di palma e miscugli> ID="3">650"" > (1) Di cui 833 tonnellate per il settore di trasformazione e/o condizionamento. (2)() Per i prodotti contrassegnati da un doppio asterisco, le quantità fissate possono essere superate nel limite del 20 % sempreché la quantità complessiva stabilita per l'insieme di tali prodotti sia rispettata.