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Document 31994R2748

REGOLAMENTO (CE) N. 2748/94 DELLA COMMISSIONE del 10 novembre 1994 che modifica il regolamento (CE) n. 2028/94 che prevede l' apertura, per la campagna 1994/1995, della distillazione preventiva di cui all' articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio

GU L 290 del 11.11.1994, p. 9–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2748/oj

31994R2748

REGOLAMENTO (CE) N. 2748/94 DELLA COMMISSIONE del 10 novembre 1994 che modifica il regolamento (CE) n. 2028/94 che prevede l' apertura, per la campagna 1994/1995, della distillazione preventiva di cui all' articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 290 del 11/11/1994 pag. 0009 - 0009
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 62 pag. 0214
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 62 pag. 0214


REGOLAMENTO (CE) N. 2748/94 DELLA COMMISSIONE del 10 novembre 1994 che modifica il regolamento (CE) n. 2028/94 che prevede l'apertura, per la campagna 1994/1995, della distillazione preventiva di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/94 (2), in particolare l'articolo 38, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CE) n. 2028/94 della Commissione (3), prevede che i contratti e dichiarazioni sottoscritti a titolo della distillazione preventiva, siano presentati agli organismi d'intervento al più tardi il 10 novembre 1994; che, tenuto conto del ritardo accumulato per l'elaborazione degli atti amministrativi interni in taluni Stati membri, è opportuno prorogare il termine per il deposito dei contratti e dichiarazioni predette presso gli organismi d'intervento competenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2028/94, la data del « 10 novembre 1994 » è sostituita da quella dal « 25 novembre 1994 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 10 novembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 42.

(3) GU n. L 206 del 9. 8. 1994, pag. 5.

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