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Document 31994R2432

    REGOLAMENTO (CE) N. 2432/94 DELLA COMMISSIONE del 6 ottobre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 1609/88 in ordine alla data entro la quale deve essere entrato all' ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CEE) n. 570/88

    GU L 259 del 7.10.1994, p. 15–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/11/1994; abrog. impl. da 394R2690

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2432/oj

    31994R2432

    REGOLAMENTO (CE) N. 2432/94 DELLA COMMISSIONE del 6 ottobre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 1609/88 in ordine alla data entro la quale deve essere entrato all' ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CEE) n. 570/88

    Gazzetta ufficiale n. L 259 del 07/10/1994 pag. 0015 - 0015


    REGOLAMENTO (CE) N. 2432/94 DELLA COMMISSIONE del 6 ottobre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 1609/88 in ordine alla data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CEE) n. 570/88

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1880/94 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

    visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2045/91 (4), in particolare l'articolo 7 bis,

    considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3143/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1970/94 (6), il burro posto in vendita deve essere stato immagazzinato entro una data da stabilirsi; che la stessa procedura deve essere rispettata per la vendita di burro nell'ambito del regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3049/93 (8);

    considerando che, alla luce dell'andamento delle scorte di burro e dei quantitativi disponibili, occorre modificare le date indicate all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1609/88 della Commissione (9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2285/94 (10), che stabilisce la data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CEE) n. 570/88;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il testo del primo e secondo comma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1609/88 è sostituito dal seguente:

    « Il burro di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3143/85 deve essere entrato all'ammasso anteriormente al 1° novembre 1992.

    Il burro di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 570/88 deve essere entrato all'ammasso anteriormente al 1° novembre 1992. »

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1994.

    Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione

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