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Document 31994R2218

    REGOLAMENTO (CE) N. 2218/94 DELLA COMMISSIONE del 13 settembre 1994 che istituisce un regime comunitario temporaneo di controllo a posteriori applicabile alle importazioni di salmone dell' Atlantico

    GU L 239 del 14.9.1994, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2218/oj

    31994R2218

    REGOLAMENTO (CE) N. 2218/94 DELLA COMMISSIONE del 13 settembre 1994 che istituisce un regime comunitario temporaneo di controllo a posteriori applicabile alle importazioni di salmone dell' Atlantico

    Gazzetta ufficiale n. L 239 del 14/09/1994 pag. 0001 - 0002


    REGOLAMENTO (CE) N. 2218/94 DELLA COMMISSIONE del 13 settembre 1994 che istituisce un regime comunitario temporaneo di controllo a posteriori applicabile alle importazioni di salmone dell'Atlantico

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell'acquacoltura (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1891/93 (2), in particolare l'articolo 24, paragrafo 2,

    considerando che nell'ultimo trimestre del 1994 il mercato comunitario del salmone risulta versare in gravi difficoltà; che questa situazione rischia di cagionare gravi perturbazioni, tali da compromettere gli obiettivi sanciti dall'articolo 39 del trattato; che stando così le cose occorre adottare immediatamente le misure necessarie;

    considerando che occorre pertanto istituire un regime comunitario temporaneo di controllo a posteriori applicabile alle importazioni di salmone dell'Atlantico di cui alle voci NC ex 0302 12 00, ex 0303 22 00, ex 0304 10 13 ed ex 0304 20 13,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il presente regolamento istituisce un regime comunitario temporaneo di controllo a posteriori applicabile alle importazioni di salmone dell'Atlantico di cui alle voci NC ex 0302 12 00, ex 0303 22 00, ex 0304 10 13 ed ex 0304 20 13.

    Articolo 2

    1. Gli Stati membri notificano settimanalmente alla Commissione i quantitativi e i prezzi franco frontiera, per ciascun tipo di presentazione commerciale, dei prodotti importati nel territorio doganale della Comunità, secondo le indicazioni figuranti in allegato.

    2. Ai fini del presente regolamento, il prezzo franco frontiera corrisponde al valore in dogana.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il 15 settembre 1994.

    Esso si applica fino al 31 dicembre 1994.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 1994.

    Per la Commissione

    Yannis PALEOKRASSAS

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

    (2) GU n. L 172 del 15. 7. 1993, pag. 1.

    ALLEGATO

    Specie: salmone dell'Atlantico (Salmo salar)

    Codici NC: ex 0302 12 00

    ex 0303 22 00

    ex 0304 10 13

    ex 0304 20 13

    Qualità: comune o superiore

    Stato membro:

    Paese di origine:

    Data d'importazione:

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