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Document 31994R0549

Regolamento (CE) n. 549/94 della Commissione dell'11 marzo 1994 recante adeguamento dei codici di taluni prodotti che figurano nel regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a basi di ortofrutticoli

GU L 69 del 12.3.1994, pp. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/09/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/549/oj

31994R0549

Regolamento (CE) n. 549/94 della Commissione dell'11 marzo 1994 recante adeguamento dei codici di taluni prodotti che figurano nel regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a basi di ortofrutticoli

Gazzetta ufficiale n. L 069 del 12/03/1994 pag. 0005 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 56 pag. 0094
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 56 pag. 0094


REGOLAMENTO (CE) N. 549/94 DELLA COMMISSIONE dell'11 marzo 1994 recante adeguamento dei codici di taluni prodotti che figurano nel regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a basi di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3209/89 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 248/94 della Commissione (4), elenca un certo numero di prodotti, alcuni dei quali figurano alla voce 2008;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2505/92 della Commissione, del 14 luglio 1992, che modifica gli allegati I e II al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (5), ha trasferito le preparazioni del tipo Muesli a base di fiocchi di cereali non tostati dalla voce 2106 al nuovo codice NC 2008 92 45;

considerando che occorre pertanto precisare esplicitamente l'esclusione di detto prodotto dall'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, con apposita menzione all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86, e ciò a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2505/92;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2551/93 della Commissione, del 10 agosto 1993, che modifica l'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (6), contiene la nomenclatura combinata attualmente in vigore;

considerando che taluni codici che figurano negli allegati al regolamento (CEE) n. 426/86 non corrispondono più a quelli dell'attuale nomenclatura combinata; che risulta pertanto opportuno adeguare detti allegati, e ciò a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2551/93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 426/86 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, paragrafo 1, codice NC ex 2008, dopo il trattino « - cuori di palma della sottovoce 2008 91 00 », è aggiunto il trattino « - preparazioni del tipo Muesli della sottovoce 2008 92 45 ».

2) All'allegato I, parte A,

a) il codice NC « ex 2002 90 10 », relativo ai succhi di pomodori (compresa la passata), è sostituito dai codici NC « ex 2002 90 11 ed ex 2002 90 19 »;

b) i codici NC « ex 2002 90 30 ed ex 2002 90 90 », relativi ai concentrati di pomodori, sono sostituiti dai codici NC « ex 2002 90 31, ex 2002 90 39, ex 2002 90 91 ed ex 2002 90 99 ».

3) All'allegato III, la riga

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è sostituita dalle righe seguenti:

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4) All'allegato IV,

a) I codici NC « ex 2007 99 59 ed ex 2007 99 90 » sono sostituiti rispettivamente dai codici NC « ex 2007 99 58 ed ex 2007 99 99 »;

b) i codici NC « ex 2009 80 80 ed ex 2009 80 99 » sono sostituiti rispettivamente dai codici NC « 2009 80 81 e 2009 80 96 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

L'articolo 1, paragrafo 1 è applicabile a partire dal 1o gennaio 1993.

L'articolo 1, paragrafi 2, 3 e 4 sono applicabili a partire dal 1o gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 34 del 9. 2. 1979, pag. 2.

(2) GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 5.

(3) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

(4) GU n. L 31 del 4. 2. 1994, pag. 3.

(5) GU n. L 267 del 14. 9. 1992, pag. 1.

(6) GU n. L 241 del 27. 9. 1993, pag. 1.

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