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Document 31994H0284

    94/284/CE: Raccomandazione della Commissione, del 19 aprile 1994, relativa al regime giuridico dell'ECU e dei contratti espressi in ECU in vista dell'introduzione della moneta unica europea

    GU L 121 del 12.5.1994, p. 43–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/1994/284/oj

    31994H0284

    94/284/CE: Raccomandazione della Commissione, del 19 aprile 1994, relativa al regime giuridico dell'ECU e dei contratti espressi in ECU in vista dell'introduzione della moneta unica europea

    Gazzetta ufficiale n. L 121 del 12/05/1994 pag. 0043 - 0044


    RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 19 aprile 1994 relativa al regime giuridico dell'ECU e dei contratti espressi in ECU in vista dell'introduzione della moneta unica europea (94/284/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 155, secondo trattino,

    considerando che la presente raccomandazione è intesa a favorire il conseguimento degli obiettivi enunciati nel Libro bianco della Commissione sulla « Rimozione degli ostacoli giuridici all'impiego dell'ECU » (1), i cui principali orientamenti sono stati esaminati e approvati dal Parlamento europeo (2) e dal Comitato economico e sociale (3);

    considerando che il trattato che istituisce la Comunità europea dispone, all'articolo 109 G, che la composizione valutaria del paniere dell'ECU non sarà modificata e che, dall'inizio della terza fase, il valore dell'ECU sarà fissato irrevocabilmente in conformità dell'articolo 109 L, paragrafo 4; che l'articolo 109 L, paragrafo 4 stabilisce che, all'inizio della terza fase, il Consiglio, deliberando all'unanimità degli Stati membri che partecipano a questa fase, su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, adotta i tassi per la conversione nelle monete di tali Stati, tassi ai quali l'ECU diventa valuta di pieno diritto;

    considerando che l'articolo 109 L, paragrafo 4 precisa che la fissazione dei tassi di conversione non modifica di per sé il valore esterno dell'ECU; che ciò significa che 1 ECU, nella configurazione attuale di paniere di valute, verrà scambiata a tempo debito e secondo le procedure indicate nel trattato con 1 ECU, nella nuova definizione di valuta a pieno diritto, al tasso di conversione di 1: 1 (principio della continuità nominale);

    considerando che nella seconda fase dell'unione economica e monetaria la messa in atto del principio dell'uniformità di trattamento delle obbligazioni espresse in ECU dipende dalla volontà degli Stati membri di riservare lo stesso trattamento legale all'ECU nei propri ordinamenti giuridici;

    considerando che l'articolo 105, paragrafo 1 del trattato indica il mantenimento della stabilità dei prezzi come obiettivo principale dell'azione del Sistema europeo di banche centrali; che l'obiettivo della stabilità dei prezzi presuppone l'applicazione del principio nominalistico - che è ben noto negli Stati membri e costituisce un principio generale su cui essi basano la loro legislazione monetaria - nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea in conformità all'articolo 109 L, paragrafo 4 del trattato; che il trattato che istituisce la Comunità europea costituisce un punto di partenza per l'elaborazione dei primi fondamenti dell'ordinamento monetario europeo;

    considerando che la Commissione ha già dichiarato, nel Libro bianco sulla « Rimozione degli ostacoli giuridici all'impiego dell'ECU », che nella prospettiva dell'elaborazione di una legislazione monetaria europea gli Stati membri dovrebbero, quanto meno, attribuire per legge all'ECU il regime giuridico di valuta estera; che nel medesimo Libro bianco invitava ciascuno degli Stati membri a provvedere affinché nel proprio ordinamento giuridico l'ECU ricevesse un trattamento non meno favorevole di quello riconosciuto alle monete degli altri Stati membri; che ciò non implica l'attribuzione all'ECU della posizione di « moneta parallela », non prevista dal trattato sull'Unione europea ed esclusa dagli Stati membri nel corso dei relativi negoziati,

    RACCOMANDA:

    A.

    TITOLO 1 RIMOZIONE DEGLI OSTACOLI GIURIDICI ALL'IMPIEGO DELL'ECU 1. che gli Stati membri provvedano a riconoscere per legge all'ECU il regime giuridico di moneta estera;

    2. che gli Stati membri provvedano affinchè nei loro ordinamenti giuridici l'ECU non sia discriminata rispetto alle altre monete cui è riconosciuto il medesimo regime giuridico;

    TITOLO 2 TUTELA LEGALE DELL'ECU 3. che gli Stati membri conferiscano all'ECU un'adeguata tutela giuridica;

    TITOLO 3 CONTINUITÀ DEI CONTRATTI ESPRESSI IN ECU 4. che tutte le parti contraenti di contratti espressi in ECU o in denominazioni equivalenti o che fanno riferimento all'ECU o a denominazioni equivalenti si attengano alle disposizioni contenute nell'allegato della presente raccomandazione;

    5. che in caso di dubbio i riferimenti all'ECU contenuti nei contratti siano interpretati come riferimenti all'ECU quale è definita nella legislazione comunitaria.

    B. Gli Stati membri sono invitati a comunicare alla Commissione, entro 12 mesi a decorrere dalla notifica della presente raccomandazione, il testo delle principali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in ordine ai titoli 1 e 2 e ad informarla di ogni successiva modifica.

    C. Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione. Il titolo 3 è destinato altresì a tutte le parti che hanno contratto o contraggono obbligazioni legali espresse in ECU.

    Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 1994.

    Per la Commissione

    Henning CHRISTOPHERSEN

    Vicepresidente

    (1) Documento SEC(92) 2472 def.

    (2) Risoluzione A3-0296/93, del 27 ottobre 1993, sulla rimozione degli ostacoli giuridici all'impiego dell'ECU.

    (3) CES 236/94.

    ALLEGATO

    1. Il presente allegato si applica a tutte le parti di contratti espressi in ECU o facenti riferimento all'ECU, siano esse persone fisiche o persone giuridiche.

    2. Ai fini del presente allegato si intendono:

    - per « ECU » l'unità monetaria europea di cui all'articolo 109 G del trattato CE tanto nell'attuale configurazione di paniere di monete, quanto nella futura definizione di valuta a pieno diritto;

    - per « denominazioni equivalenti » le denominazioni « ecu », « écu », « Ecu », « E.C.U. » e qualsiasi altro termine utilizzato per designare l'ECU come unità di conto delle Comunità europee o l'ECU come denominatore del meccanismo di cambio;

    - per « ECU paniere », l'ECU nella sua attuale configurazione di paniere di monete;

    - per « ECU moneta unica », l'ECU nella sua futura definizione di valuta a pieno diritto.

    3. In tutti i contratti espressi in ECU o in denominazioni equivalenti ovvero facenti riferimento all'ECU o a altre denominazioni equivalenti si presume che le parti contraenti intendano far riferimento all'ECU ai sensi dell'articolo 109 G del trattato CE.

    4. A tempo debito e secondo le procedure di cui all'articolo 109 G e all'articolo 109 L, paragrafo 4 del trattato CE, ogni obbligazione di pagamento di una somma in ECU paniere sarà convertita in una obbligazione di pagamento della stessa somma in ECU moneta unica.

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