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Document 31994D0941

    94/941/CE: Decisione del Consiglio del 14 dicembre 1994 che stablisce misure transitorie applicabili alle importazioni di prodotti della pesca provenienti da paesi terzi

    GU L 366 del 31.12.1994, p. 34–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/10/1995; abrogato da 31995D0408 La data di fine validità si basa sulla data di pubblicazione dell'atto abrogativo che ha effetto dalla data in cui viene notificato. L'atto abrogativo è stato notificato ma la data di notifica non è disponibile su EUR-Lex: si utilizza allora la data di pubblicazione.

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/941/oj

    31994D0941

    94/941/CE: Decisione del Consiglio del 14 dicembre 1994 che stablisce misure transitorie applicabili alle importazioni di prodotti della pesca provenienti da paesi terzi

    Gazzetta ufficiale n. L 366 del 31/12/1994 pag. 0034 - 0034
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 64 pag. 0229
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 64 pag. 0229


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 14 dicembre 1994

    che stablisce misure transitorie applicabili alle importazioni di prodotti della pesca provenienti da peasi terzi

    (94/941/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione(),

    visto il parere del Parlamento europeo(),

    considerando che i prodotti della pesca sono compresi nell'elenco dei prodotti che figura nell'allegato II del trattato; che le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione sono stabilite dalla direttiva 91/493/CEE();

    considerando che l'articolo 11 della direttiva 91/493/CEE prevede disposizioni per quanto riguarda le importazioni di prodotti della pesca provenienti da paesi terzi che comprendono, tra l'altro, l'elaborazione di elenchi di stabilimenti autorizzati e di modelli di certificati sanitari;

    considerando che in attesa di decisioni comunitarie che definiscano per ciascun paese terzo le condizioni specifiche d'importazione dei prodotti della pesca spetta agli Stati membri applicare a tali importazioni, in base al punto 7 dell'articolo 11 della suddetta direttiva, condizioni almeno equivalenti a quelle previste per la produzione comunitaria;

    considerando che ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 91/493/CEE è stato fissato un modello transitorio di certificato sanitario con decisione 93/185/CEE della Commissione, del 15 marzo 1993, che stabilisce determinate misure transitorie per quanto concerne la certificazione dei prodotti della pesca provenienti da paesi terzi, per facilitare il passaggio al regime previsto dalla direttiva 91/493/CEE del Consiglio(); che la durata di applicazione di questa decisione è limitata al 31 dicembre 1994; che nell'attesa di elenchi provvisori di stabilimenti autorizzati e per evitare perturbazioni nelle importazioni provenienti da paesi terzi occorre mantenere in vigore il suddetto certificato sanitario;

    considerando che l'articolo 7, paragrafo 3 della direttiva 91/493/CEE stabilisce l'obbligo di comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri ogni modifica agli elenchi degli stabilimenti autorizzati; che bisogna prevedere l'aggiornamento ogni due mesi dei suddetti elenchi nonché degli elenchi di cui all'articolo 11, paragrafo 4 di detta direttiva,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Fino al 1° marzo 1995, gli Stati membri mantengono le condizioni vigenti per le importazioni dei prodotti della pesca che figurano all'articolo 11, punto 7 della direttiva 91/493/CEE nonché il modello di certificato sanitario riportato nell'allegato della decisione 93/185/CEE.

    Articolo 2

    In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3 ed all'articolo 11, paragrafo 5 della direttiva 91/493/CEE, l'aggiornamento degli elenchi di stabilimenti autorizzati ed, all'occorrenza, delle navi officina autorizzate per cui dovrà essere presa una decisione conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera c) della suddetta direttiva, deve essere effettuato ogni due mesi.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1994.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. BORCHERT

    () GU n. C 208 del 28. 7. 1994, pag. 9.

    () GU n. C 276 del 3. 10. 1994, pag. 13.

    () GU n. C 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

    () GU n. 79 dell'1. 4. 1993, pag. 80.

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