Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994D0902

94/902/CE: DECISIONE DEL CONSIGLIO del 14 novembre 1994 relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e, da una parte, le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d' Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenia, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica del Surinam, S. Cristoforo e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica d' Uganda e la Repubblica dello Zimbabwe e, dall' altra parte, la Repubblica dell' India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1993/1994

GU L 355 del 31.12.1994, p. 27–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/902/oj

Related international agreement
Related international agreement

31994D0902

94/902/CE: DECISIONE DEL CONSIGLIO del 14 novembre 1994 relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e, da una parte, le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d' Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenia, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica del Surinam, S. Cristoforo e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica d' Uganda e la Repubblica dello Zimbabwe e, dall' altra parte, la Repubblica dell' India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1993/1994

Gazzetta ufficiale n. L 355 del 31/12/1994 pag. 0027


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 1994

relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e, da una parte, le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenia, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica del Surinam, S. Cristoforo e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica d'Uganda e la Repubblica dello Zimbabwe e, dall'altra parte, la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1993/1994

(94/902/CE)

IL CONSIGLIO DELL`UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'applicazione del protocollo n. 8 sullo zucchero ACP allegato alla quarta convenzione ACP-CEE di Lomé (1) e dell'accordo sullo zucchero di canna concluso tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India (2) è garantita, in conformità dei relativi articoli 1, paragrafo 2, nel quadro della gestione dell'organizzazione comune del mercato dello zucchero;

considerando che è opportuno approvare tali accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e, da un lato, gli Stati indicati nel protocollo, nonché, dall'altro lato, la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1993/1994,

DECIDE:

Articolo 1

Sono approvati in nome della Comunità gli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e, da una parte, le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenia, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica del Surinam, S. Cristoforo e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica d'Uganda e la Repubblica dello Zimbabwe e, dall'altra parte, la Repubblica dell'India, sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1993/1994.

Il testo degli accordi è allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare gli accordi di cui all'articolo 1 al fine di impegnare la Comunità.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 14 novembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BORCHERT

(1) GU n. L 229 del 17. 8. 1991, pag. 216.

(2) GU n. L 190 del 22. 7. 1975, pag. 35.

Top