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Document 31994D0562
94/562/EC: Council Decision of 25 July 1994 concerning the signing by the European Community of the Agreement relating to the implementation of Part XI of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea and the provisional application by the Community of that Agreement and of Part XI of the Convention
94/562/CE: Decisione del Consiglio del 25 luglio 1994 relativa alla firma da parte della Comunità europea dell'accordo sull'attuazione della parte XI della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 e all'applicazione provvisoria da parte della Comunità europea di tale accordo e della parte XI della Convenzione
94/562/CE: Decisione del Consiglio del 25 luglio 1994 relativa alla firma da parte della Comunità europea dell'accordo sull'attuazione della parte XI della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 e all'applicazione provvisoria da parte della Comunità europea di tale accordo e della parte XI della Convenzione
GU L 215 del 20.8.1994, p. 9–9
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 23/03/1998; abrog. impl. da 398D0392
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/562/oj
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Implicitly repealed by | 31998D0392 | 24/03/1998 |
94/562/CE: Decisione del Consiglio del 25 luglio 1994 relativa alla firma da parte della Comunità europea dell'accordo sull'attuazione della parte XI della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 e all'applicazione provvisoria da parte della Comunità europea di tale accordo e della parte XI della Convenzione
Gazzetta ufficiale n. L 215 del 20/08/1994 pag. 0009 - 0009
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 32 pag. 0128
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 32 pag. 0128
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 25 luglio 1994 relativa alla firma da parte della Comunità europea dell'accordo sull'attuazione della parte XI della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 e all'applicazione provvisoria da parte della Comunità europea di tale accordo e della parte XI della Convenzione (94/562/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il combinato disposto dall'articolo 113 con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase, vista la proposta della Commissione, considerando che l'accordo sull'attuazione della parte XI della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, raggiunto in seguito alle consultazioni informali tenute dal segretario generale delle Nazioni Unite, rende universalmente accettabile la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare; considerando che la Comunità europea, conformemente alla sua dichiarazione sulla competenza depositata al momento della firma della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, avvenuta il 7 dicembre 1984, dispone, alla luce delle disposizioni della parte XI della Convenzione, della competenza in materia di politica commerciale, ivi compreso il controllo delle pratiche commerciali sleali; considerando che gli Stati membri, per quanto di loro competenza, hanno dichiarato di avere intenzione di firmare l'accordo e, per quanto loro possibile, di applicare a titolo provvisorio l'accordo e la parte XI della suddetta Convenzione modificata dall'accordo; considerando che, ai sensi dell'articolo 3 dell'accordo, la Comunità europea lo può firmare se la maggioranza degli Stati membri ne sono firmatari, DECIDE: Articolo 1 1. L'accordo relativo all'attuazione della parte XI della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare sarà firmato dalla Comunità non appena si saranno avverate le condizioni previste all'articolo 3 del suddetto accordo. 2. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo. 3. Il testo dell'accordo figura in allegato alla presente decisione. Articolo 2 L'accordo di cui all'articolo 1 e la parte XI della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare sono applicati, a titolo provvisorio, al più presto ma non prima del 16 novembre 1994. Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1994. Per il Consiglio Il Presidente F.-CH. ZEITLER