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Document 31994D0561

94/561/CE: Decisione della Commissione del 27 luglio 1994 recante modifica della decisione 79/542/CEE del Consiglio e delle decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE e 93/197/CEE, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria cui sono subordinate l'importazione, l'ammissione temporanea e la reintroduzione di cavalli registrati provenienti da Macao, dalla Malaysia (territorio continentale) e da Singapore

GU L 214 del 19.8.1994, p. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrog. impl. da 32018R0659

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/561/oj

31994D0561

94/561/CE: Decisione della Commissione del 27 luglio 1994 recante modifica della decisione 79/542/CEE del Consiglio e delle decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE e 93/197/CEE, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria cui sono subordinate l'importazione, l'ammissione temporanea e la reintroduzione di cavalli registrati provenienti da Macao, dalla Malaysia (territorio continentale) e da Singapore

Gazzetta ufficiale n. L 214 del 19/08/1994 pag. 0017 - 0018
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 60 pag. 0167
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 60 pag. 0167


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 1994 recante modifica della decisione 79/542/CEE del Consiglio e delle decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE e 93/197/CEE, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria cui sono subordinate l'importazione, l'ammissione temporanea e la reintroduzione di cavalli registrati provenienti da Macao, dalla Malaysia (territorio continentale) e da Singapore (94/561/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/36/CEE (2), in particolare gli articoli 12, 13, 15, 16 e 19, punto ii),

considerando che la decisione 79/542/CEE del Consiglio (3), modificata da ultimo dalla decisione 94/310/CE della Commissione (4), contiene l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne;

considerando che le condizioni sanitarie e quelle relative alla certificazione sanitaria necessarie per l'ammissione temporanea, la reintroduzione dopo l'esportazione temporanea o l'importazione dei cavalli registrati sono state fissate rispettivamente dalle decisioni della Commissione 92/260/CEE (5), 93/195/CEE (6) e 93/197/CEE (7), modificate da ultimo della decisione 94/453/CE (8);

considerando che alcune missioni veterinarie della Comunità hanno permesso di constatare che la situazione zoosanitaria a Macao, nel territorio continentale della Malaysia e a Singapore è soddisfacente riguardo alle malattie degli equidi ed è tenuta sotto controllo da servizi veterinari efficienti e ben organizzati;

considerando che Macao, il territorio continentale della Malaysia e Singapore sono indenni da oltre sei mesi da morva, durina e stomatite vescicolosa, non hanno mai registrato focolai di peste equina e di encefalomielite venezuelana e non praticano la vaccinazione contro queste malattie;

considerando che le competenti autorità veterinarie di Macao, della Malaysia (relativamente al suo territorio continentale) e di Singapore si sono impegnate a notificare alla Commissione e agli Stati membri, via telex, telefax o telegrafo, entro le ventiquattro ore, la comparsa accertata di una delle malattie menzionate nell'allegato A della direttiva 90/426/CEE, l'adozione o la modifica di programmi di vaccinazione contro le medesime, nonché, entro un termine adeguato, qualunque modifica delle norme applicabili all'importazione degli equidi;

considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria devono essere stabilite in funzione della situazione zoosanitaria dei paesi terzi interessati; che il caso in esame riguarda solo cavalli registrati;

considerando che le decisioni 79/542/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE e 93/197/CEE debbono essere modificate di conseguenza;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella parte 2 dell'allegato della decisione 79/542/CEE, « colonna speciale per gli equidi », sono aggiunte le righe seguenti secondo l'ordine alfabetico del codice ISO:

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Articolo 2

La decisione 92/260/CEE è modificata nel modo seguente:

1) nell'allegato I, all'elenco dei paesi terzi inclusi nel gruppo C sono aggiunti « Macao », « Malaysia (territorio continentale) » e « Singapore »;

2) nell'allegato II, C, all'elenco dei paesi terzi sono aggiunti, nel titolo del certificato sanitario, « Macao », « Malaysia (territorio continentale) » e « Singapore ».

Nella nota in calce (6), i termini « Hong Kong e il Giappone » sono sostituiti dai seguenti: « Hong Kong, il Giappone, Macao, la Malaysia (territorio contientale) e Singapore »;

3) nell'allegato II, A, B, C, D, E, sono inseriti al punto III, lettera d), terzo trattino « Macao », « Malaysia (territorio continentale) » e « Singapore ».

Articolo 3

La decisione 93/195/CEE è modificata nel modo seguente:

1) nell'allegato I, all'elenco dei paesi terzi inclusi nel gruppo C sono aggiunti « Macao », « Malaysia (territorio continentale) » e « Singapore »;

2) nell'allegato II, all'elenco dei paesi terzi inclusi nel gruppo C sono aggiunti, nel titolo del certificato sanitario, « Macao », « Malaysia (territorio continentale) » e « Singapore ».

Articolo 4

La decisione 93/197/CEE è modificata nel modo seguente:

1) nell'allegato I, all'elenco dei paesi terzi inclusi nel gruppo C sono aggiunti « Macao », « Malaysia (territorio continentale) » e « Singapore »;

2) nell'allegato II, C, nel titolo del certificato sanitario, i termini « dal Giappone o da Hong Kong » sono sostituiti dai seguenti: « dal Giappone, da Hong Kong, da Macao, dalla Malaysia (territorio continentale) o da Singapore ».

Nella nota in calce (5), i termini « dal Giappone o da Hong Kong » sono sostituiti dai seguenti: « dal Giappone, da Hong Kong, da Macao, dalla Malaysia (territorio continentale) o da Singapore ».

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42.

(2) GU n. L 157 del 10. 6. 1992, pag. 28.

(3) GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.

(4) GU n. L 137 dell'1. 6. 1994, pag. 72.

(5) GU n. L 130 del 15. 5. 1992, pag. 67.

(6) GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 1.

(7) GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 16.

(8) GU n. L 187 del 22. 7. 1994, pag. 11.

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