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Document 31994D0451

94/451/CE: Decisione della Commissione del 27 giugno 1994 che autorizza il Regno Unito a dispensare alcune operazioni di trasporto dall'applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

GU L 187 del 22.7.1994, p. 9–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2014; abrogato da 32014R0165

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/451/oj

31994D0451

94/451/CE: Decisione della Commissione del 27 giugno 1994 che autorizza il Regno Unito a dispensare alcune operazioni di trasporto dall'applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 187 del 22/07/1994 pag. 0009 - 0009


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 27 giugno 1994 che autorizza il Regno Unito a dispensare alcune operazioni di trasporto dall'applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (94/451/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il 25 ottobre 1993 il governo del Regno Unito ha inviato alla Commissione una lettera in cui chiede l'autorizzazione a dispensare i veicoli che circolano nell'area aeroportuale dall'applicazione delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85;

considerando che i veicoli in questione sono, in base al tipo di costruzione e alle attrezzature, destinati specificatamente ad operazioni aeroportuarie; che circolano esclusivamente nel perimetro degli aeroporti e che in nessun caso sono autorizzati a spostarsi su strade pubbliche al di fuori degli aeroporti, ma che possono circolare su strade situate all'interno degli aeroporti cui, in determinate condizioni, il pubblico può avere accesso;

considerando che la Commissione ritiene che queste operazioni di trasporto siano effettuate in circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3820/85 e dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3821/85 e che tale deroga non pregiudicherà gravemente gli obiettivi perseguiti dai suddetti regolamenti,

DECIDE:

Articolo 1

1. Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, il Regno Unito è autorizzato a dispensare dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85 i veicoli che circolano esclusivamente all'interno degli aeroporti, utilizzati obbligatoriamente per il funzionamento di questi ultimi, e che non dispongono né dell'autorizzazione né dell'omologazione tecnica per circolare sulle strade pubbliche al di fuori dell'aeroporto.

2. Il Regno Unito è autorizzato a dispensare dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85 i veicoli di trasporto di cui al paragrafo 1, fermo restando che gli obiettivi del regolamento (CEE) n. 3820/85 non sono messi in discussione.

3. Queste deroghe sono applicabili solo all'interno del Regno Unito.

Articolo 2

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1994.

Per la Commissione

Marcelino OREJA

Membro della Commissione

(1) GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag. 1.

(2) GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag. 8.

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