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Document 31994D0093

94/93/CE: Decisione della Commissione, del 17 febbraio 1994, concernente l'aiuto finanziario della Comunità per l'espletamento delle mansioni del laboratorio comunitario di riferimento per la salmonella (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Bilthoven, Paesi Bassi) (Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

GU L 46 del 18.2.1994, p. 64–64 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/02/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/93/oj

31994D0093

94/93/CE: Decisione della Commissione, del 17 febbraio 1994, concernente l'aiuto finanziario della Comunità per l'espletamento delle mansioni del laboratorio comunitario di riferimento per la salmonella (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Bilthoven, Paesi Bassi) (Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 046 del 18/02/1994 pag. 0064 - 0064


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 17 febbraio 1994 concernente l'aiuto finanziario della Comunità per l'espletamento delle mansioni del laboratorio comunitario di riferimento per la salmonella (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Bilthoven, Paesi Bassi) (Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede) (94/93/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), modificata da ultimo dalla decisione 93/439/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 28,

considerando che, ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 92/117/CEE del Consiglio (3), il Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne di Bilthoven è stato designato quale laboratorio comunitario di riferimento per la salmonella;

considerando che tutte le mansioni e i compiti che devono essere espletati dal laboratorio di riferimento sono specificati nell'allegato IV, capitolo II, di tale direttiva;

considerando che pertanto occorre predisporre l'attribuzione di un aiuto finanziario comunitario al laboratorio comunitario di riferimento affinché esso possa espletare le mansioni previste nella suddetta direttiva;

considerando che l'aiuto finanziario comunitario deve essere previsto inizialmente per un periodo di un anno; che detto aiuto sarà riesaminato in vista di una proroga prima della scadenza del periodo iniziale;

considerando che, a norma dell'articolo 40 della decisione 90/424/CEE, devono essere effettuati i controlli previsti agli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (5); che a tal fine è necessario adottare talune disposizioni specifiche;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Comunità concede un aiuto finanziario al laboratorio di riferimento di cui all'articolo 13 della direttiva 92/117/CEE, per un importo massimo di 100 000 ECU.

Articolo 2

1. Ai fini del disposto dell'articolo 1, la Commissione, in nome della Comunità europea, stipula un contratto con il laboratorio di riferimento.

2. Il direttore generale della direzione generale « Agricoltura » è autorizzato a firmare il contratto in nome della Commissione delle Comunità europee.

3. La durata del contratto di cui al paragrafo 1 è di un (1) anno.

4. L'aiuto finanziario di cui all'articolo 1 è versato al laboratorio di riferimento secondo quanto disposto nel contratto di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

I Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

(2) GU n. L 203 del 30. 6. 1993, pag. 34.

(3) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 38.

(4) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

(5) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.

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