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Document 31994D0091
94/91/EC: Commission Decision of 17 February 1994 concerning the financial aid from the Community for the operations of the Community Reference Laboratory for the epidemiology of zoonoses (Institut für Veterinärmedizin - Robert von Ostertag-Institut, Berlin, Germany) (Only the German text is authentic)
94/91/CE: Decisione della Commissione, del 17 febbraio 1994, concernente l'aiuto finanziario della Comunità per l'espletamento delle mansioni del laboratorio comunitario di riferimento per l'epidemiologia delle zoonosi (Institut für Veterinärmedizin - Robert-von- Ostertag-Institut, Berlino, Germania) (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
94/91/CE: Decisione della Commissione, del 17 febbraio 1994, concernente l'aiuto finanziario della Comunità per l'espletamento delle mansioni del laboratorio comunitario di riferimento per l'epidemiologia delle zoonosi (Institut für Veterinärmedizin - Robert-von- Ostertag-Institut, Berlino, Germania) (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
GU L 46 del 18.2.1994, p. 62–62
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 17/02/1996
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Validity extended by | 31994D0843 | 17/02/1996 | |||
Modified by | 31994D0843 | modifica | articolo 2.3 | 20/12/1994 |
94/91/CE: Decisione della Commissione, del 17 febbraio 1994, concernente l'aiuto finanziario della Comunità per l'espletamento delle mansioni del laboratorio comunitario di riferimento per l'epidemiologia delle zoonosi (Institut für Veterinärmedizin - Robert-von- Ostertag-Institut, Berlino, Germania) (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 046 del 18/02/1994 pag. 0062 - 0062
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 17 febbraio 1994 concernente l'aiuto finanziario della Comunità per l'espletamento delle mansioni del laboratorio comunitario di riferimento per l'epidemiologia delle zoonosi (Institut fuer Veterinaermedizin - Robert-von-Ostertag-Institut, Berlino, Germania) (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (94/91/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), modificata da ultimo dalla decisione 93/439/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 28, considerando che, ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 92/117/CEE del Consiglio (3), l'Institut fuer Veterinaermedizin (Robert-von-Ostertag-Institut) di Berlino è stato designato quale laboratorio comunitario di riferimento per l'epidemiologia delle zoonosi; considerando che tutte le mansioni e i compiti che devono essere espletati dal laboratorio di riferimento sono specificati nell'allegato IV, capitolo II, di tale direttiva; considerando che pertanto occorre predisporre l'attribuzione di un aiuto finanziario comunitario al laboratorio comunitario di riferimento affinché esso possa espletare le mansioni previste nella suddetta direttiva; considerando che l'aiuto finanziario comunitario deve essere previsto inizialmente per un periodo di un anno; che detto aiuto sarà riesaminato in vista di una proroga prima della scadenza del periodo iniziale; considerando che, a norma dell'articolo 40 della decisione 90/424/CEE, devono essere effettuati i controlli previsti agli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (5); che a tal fine è necessario adottare talune disposizioni specifiche; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Comunità concede un aiuto finanziario al laboratorio di riferimento di cui all'articolo 13 della direttiva 92/117/CEE, per un importo massimo di 100 000 ECU. Articolo 2 1. Ai fini del disposto dell'articolo 1, la Commissione, in nome della Comunità europea, stipula un contratto con il laboratorio di riferimento. 2. Il direttore generale della direzione generale « Agricoltura » è autorizzato a firmare il contratto in nome della Commissione delle Comunità europee. 3. La durata del contratto di cui al paragrafo 1 è di un (1) anno. 4. L'aiuto finanziario di cui all'articolo 1 è versato al laboratorio di riferimento secondo quanto disposto nel contratto di cui al paragrafo 1. Articolo 3 La Germania è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19. (2) GU n. L 203 del 30. 6. 1993, pag. 34. (3) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 38. (4) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. (5) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.