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Document 31993R2138

REGOLAMENTO (CEE) N. 2138/93 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 1993 che modifica i regolamenti (CEE) n. 1912/92 e (CEE) n. 2254/92 della Commissione recanti modalità d' applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine per le isole Canarie

GU L 191 del 31.7.1993, p. 94–95 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/12/1994; abrog. impl. da 394R3022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2138/oj

31993R2138

REGOLAMENTO (CEE) N. 2138/93 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 1993 che modifica i regolamenti (CEE) n. 1912/92 e (CEE) n. 2254/92 della Commissione recanti modalità d' applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine per le isole Canarie

Gazzetta ufficiale n. L 191 del 31/07/1993 pag. 0094 - 0095
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 51 pag. 0098
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 51 pag. 0098


REGOLAMENTO (CEE) N. 2138/93 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 1993 che modifica i regolamenti (CEE) n. 1912/92 e (CEE) n. 2254/92 della Commissione recanti modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine per le isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 della Commissione (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1695/92 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1707/93 (4), stabilisce in particolare le modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di determinati prodotti agricoli per le isole Canarie;

considerando che i regolamenti (CEE) n. 1912/92 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1736/93 (6), e (CEE) n. 2254/92 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1736/93, stabiliscono le condizioni particolari del regime di approvvigionamento per le isole Canarie per quanto concerne, da un lato, le carni bovine e i bovini riproduttori di razza pura e, dall'altro, i bovini vivi destinati all'ingrasso;

considerando che in base all'esperienza è opportuno modificare i termini per la presentazione e il rilascio dei titoli, la durata della loro validità, nonché l'importo della cauzione costituita dall'interessato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1912/92 è modificato nel seguente modo:

1) L'articolo 6 è modificato nel seguente modo:

a) al paragrafo 1, primo comma, i termini « nei primi cinque giorni lavorativi » sono sostituiti da « nei primi dieci giorni lavorativi »;

b) al paragrafo 1, lettera b), i termini « 30 ECU » sono sostituiti da « 10 ECU »;

c) al paragrafo 2, i termini « il decimo giorno lavorativo » sono sostituiti da « il quindicesimo giorno lavorativo ».

2) L'articolo 7 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 7

La validità dei titoli scade il novantesimo giorno successivo alla data del rilascio. »

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2254/92 è modificato nel seguente modo:

1) L'articolo 8 è modificato nel seguente modo:

a) al paragrafo 1, primo comma, i termini « nei primi cinque giorni lavorativi » sono sostituiti da « nei primi dieci giorni lavorativi »;

b) al paragrafo 1, lettera b), i termini « 30 ECU » sono sostituiti da « 3 ECU »;

c) al paragrafo 2, i termini « il decimo giorno lavorativo » sono sostituiti da « il quindecimo giorno lavorativo ».

2) L'articolo 9 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 9

La validità dei titoli scade il novantesimo giorno successivo alla data del rilascio. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

(2) GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.

(3) GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

(4) GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 75.

(5) GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 31.

(6) GU n. L 160 dell'1. 7. 1993, pag. 39.

(7) GU n. L 219 del 4. 8. 1992, pag. 34.

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