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Document 31993L0121

    Direttiva 93/121/CE del Consiglio del 22 dicembre 1993 che modifica la direttiva 91/494/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile

    GU L 340 del 31.12.1993, p. 39–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005; abrog. impl. da 32004L0041

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/121/oj

    31993L0121

    Direttiva 93/121/CE del Consiglio del 22 dicembre 1993 che modifica la direttiva 91/494/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile

    Gazzetta ufficiale n. L 340 del 31/12/1993 pag. 0039 - 0040
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 55 pag. 0212
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 55 pag. 0212


    DIRETTIVA 93/121/CE DEL CONSIGLIO

    del 22 dicembre 1993

    che modifica la direttiva 91/494/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che l'articolo 3, punto A 1) della direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile (4), stabilisce le norme, per quanto concerne la vaccinazione contro la malattia di Newcastle, dei branchi da cui provengono le carni di volatili da cortile destinate a Stati membri o regioni di Stati membri il cui status è stato riconosciuto conformemente all'articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (5);

    considerando che è necessario stabilire le norme in materia di vaccinazione contro la malattia di Newcastle da applicare a decorrere dal 1° gennaio 1993 per quanto concerne gli scambi di carni fresche di volatili da cortile destinate a Stati membri o regioni di Stati membri il cui status è stato riconosciuto conformemente all'articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 90/539/CEE;

    considerando che il Consiglio ha adottato la direttiva 92/66/CEE (6) sulle misure di lotta contro la malattia di Newcastle e la direttiva 92/40/CEE (7) sulle misure di lotta contro l'influenza aviaria, consentendo così di semplificare la direttiva 91/494/CEE;

    considerando che è opportuno prevedere un'alternativa all'impiego del bollo speciale di cui all'articolo 5 della direttiva 91/494/CEE;

    considerando che è necessario modificare le norme in materia di scambi con i paesi terzi per garantirne l'equivalenza a quelle applicate agli Stati membri, in modo particolare per quanto concerne la malattia di Newcastle e l'influenza aviaria,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La direttiva 91/494/CEE è modificata nel seguente modo:

    1) All'articolo 3, il punto A 1) è sostituito dal seguente testo:

    «1) che, dal momento in cui sono sgusciati, abbiano soggiornato sul territorio della Comunità o che siano stati importati da paesi terzi conformemente ai requisiti del capitolo III della direttiva 90/539/CEE. Le carni di volatili da cortile destinate a Stati membri o regioni di Stati membri il cui status sia stato riconosciuto conformemente all'articolo 12, paragrafo 2 della suddetta direttiva devono provenire da volatili che non siano stati vaccinati con un vaccino vivo contro la malattia di Newcastle nei trenta giorni precedenti la macellazione.

    Tale norma sarà oggetto di un nuovo esame del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione prima che entri in vigore la legislazione comunitaria volta ad armonizzare l'impiego del vaccino contro la malattia di Newcastle, ed al più tardi il 31 dicembre 1994;».

    2) All'articolo 3, punto A 2), il secondo trattino è sostituito dal seguente testo:

    «- non situata in una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a misure restrittive che prevedano controlli sulle carni di volatili da cortile conformemente alla legislazione comunitaria, in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale i volatili sono sensibili;».

    3) I paragrafi seguenti sono aggiunti all'articolo 5:

    «3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, nel caso di una epizoozia della malattia di Newcastle le carni fresche di volatili da cortile possono essere munite, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, punto A, lettera e) della direttiva 71/118/CEE, del bollo sanitario definito all'allegato I, capitolo X, punto 44, lettere a) e b) della direttiva 71/118/CEE, purché le carni provengano da volatili da cortile:

    a) originari di un'azienda situata nella zona di sorveglianza di cui all'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 92/66/CEE, esclusa la zona di protezione di cui all'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 92/66/CEE e per la quale, in seguito all'indagine epidemiologica, non è stato constatato nessun contatto con un'azienda infetta;

    b) originari di un branco in cui è stato effettuato, cinque giorni prima della partenza, un esame virologico mediante sondaggio su un campione rappresentativo del branco, con esito negativo; la campionatura deve essere effettuata da un veterinario designato dall'autorità competente;

    c) originari di un'azienda in cui non è stato rilevato nessun sintomo clinico o indicazione che possano indicare la presenza della malattia di Newcastle in seguito ad un esame clinico effettuato da un veterinario designato dalle autorità competenti; tale esame deve essere stato effettuato nelle 24 ore precedenti la partenza dei volatili;

    d) che, fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, parte A, punto 3, sono trasportati direttamente dall'azienda d'origine verso il macello; i mezzi di trasporto utilizzati devono essere sigillati dal veterinario ufficiale e puliti e disinfettati prima e dopo ogni trasporto;

    e) che sono esaminati al macello, al momento della perizia ante o post-mortem, ai fini della ricerca di sintomi della malattia di Newcastle.

    Gli Stati membri che ricorrono a queste disposizioni informano gli altri Stati membri e la Commissione in sede di comitato veterinario permanente delle misure da essi adottate in questa materia.

    I criteri generali relativi alle campionature, alle loro frequenze, nonché alle eventuali modalità da prendere in applicazione delle lettere a), b) e c) sono fissati secondo la procedura prevista all'articolo 17, previo parere del comitato scientifico veterinario e anteriormente al 1° gennaio 1995.

    4. La Commissione presenta al Consiglio, anteriormente al 1° gennaio 1998, una relazione sull'esperienza acquisita dall'attuazione delle presenti disposizioni, corredata di eventuali proposte sulle quali il Consiglio delibererà a maggioranza qualificata.»

    4) L'articolo 10 è sostituito dal seguente testo:

    «Articolo 10

    1. Le carni fresche di volatili da cortile debbono provenire da paesi:

    a) nei quali l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle, costituiscono malattie soggette a denuncia obbligatoria a livello nazionale conformemente alle norme internazionali;

    b) immuni dall'influenza aviaria e dalla malattia di Newcastle, oppure

    che, sebbene non siano immuni da queste malattie, applicano misure di lotta perlomeno equivalenti a quelle previste dalle direttive 92/40/CEE e 92/66/CEE.

    2. I criteri supplementari da considerare per definire lo stato dei paesi terzi riguardo alle disposizioni del paragrafo 1 sono fissati secondo la procedura prevista all'articolo 17 anteriormente al 1° gennaio 1995.

    Al momento dell'attuazione del paragrafo 1, la Commissione prende, mediante la certificazione, tutte le misure necessarie per salvaguardare le situazioni sanitarie particolari di talune regioni della Comunità.

    3. La Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 17, a quali condizioni le disposizioni del paragrafo 1 siano applicabili soltanto ad una parte del territorio di paesi terzi.»

    Articolo 2

    1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° gennaio 1995. Essi ne informano la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da questo riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1993.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J.-M. DEHOUSSE

    (1) GU n. C 89 del 31. 3. 1993, pag. 8.

    (2) GU n. C 176 del 28. 6. 1993, pag. 26.

    (3) GU n. C 201 del 26. 7. 1993, pag. 50.

    (4) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 35.

    (5) GU n. L 303 del 31. 10. 1990, pag. 6.

    (6) GU n. L 260 del 5. 9. 1992, pag. 1.

    (7) GU n. L 167 del 22. 6. 1992, pag. 1.

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