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Document 31993L0065

Direttiva 93/65/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativa alla definizione e all'utilizzazione di specifiche tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo

GU L 187 del 29.7.1993, p. 52–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/10/2005; abrogato da 32004R0552

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/65/oj

31993L0065

Direttiva 93/65/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativa alla definizione e all'utilizzazione di specifiche tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo

Gazzetta ufficiale n. L 187 del 29/07/1993 pag. 0052 - 0056
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 4 pag. 0202
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 4 pag. 0202


DIRETTIVA 93/65/CEE DEL CONSIGLIO del 19 luglio 1993 relativa alla definizione e all'utilizzazione di specifiche tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la congestione del traffico aereo provoca attualmente gravi difficoltà per i trasporti aerei in Europa;

considerando che fino ad ora i sistemi di gestione sono stati sviluppati e realizzati in conformità delle disposizioni dell'organizzazone dell'aviazione civile internazionale (ICAO) che autorizzano un'interpretazione nazionale o locale;

considerando che la definizione e l'introduzione di norme comunitarie rappresentano un'impostazione capace di rispondere efficacemente alle esigenze di gestione del traffico aereo generale, poiché la situazione attuale derivante dall'impiego di sistemi nazionali o locali ha generato incompatibilità tecniche e operative che penalizzano il trasferimento dei voli controllati tra organismi di controllo ubicati nei diversi Stati membri;

considerando che occorre rammentare l'importante lavoro intrapreso dalla conferenza europea per l'aviazione civile (CEAC) e da Eurocontrol nel campo della gestione del traffico aereo e le conclusioni dei ministri CEAC in materia adottate nell'aprile 1990 e nel marzo 1992;

considerando che è necessario realizzare un'integrazione a livello funzionale per porre rimedio a breve termine ai problemi di congestione e migliorare la fluidità del traffico;

considerando che l'adesione di tutti gli Stati membri alla convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea agevolerebbe il processo di armonizzazione e di integrazione;

considerando che, ai sensi della risoluzione 89/C 189/02 (4), il processo di adesione di tutti gli Stati membri quali parti contraenti della convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea risulterebbe agevolato se gli Stati membri che sono già parti contraenti di detta convenzione si adoprassero, in sede di Eurocontrol, per adottare, ove necessario, misure che facilitino detta adesione;

considerando che le specifiche tecniche adottate da Eurocontrol sono sviluppate in conformità delle norme e delle pratiche raccomandate dall'ICAO;

considerando che è opportuno abilitare la Commissione, assistita da un comitato di rappresentanti degli Stati membri, in conformità della procedura adottata con la decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5), a rendere obbligatorie a livello comunitario talune Norme Eurocontrol;

considerando che la normalizzazione europea rappresenta un elemento chiave della realizzazione di un livello omogeneo di sicurezza del traffico aereo e che conviene instaurare una cooperazione tra Eurocontrol e gli organismi europei di normalizzazione;

considerando che occorre precisare che la Commissione, previa consultazione di Eurocontrol, può affidare mandati agli organismi europei di normalizzazione affinché vengano elaborate norme europee, a sostegno delle necessità dei sistemi di gestione del traffico aereo, in conformità delle disposizioni della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (6);

considerando che in ogni caso un'apparecchiatura immessa legalmente in commercio in uno Stato membro deve poter circolare liberamente nel territorio degli altri Stati membri;

considerando che la convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea designa Eurocontrol quale strumento appropriato per intraprendere le azioni necessarie atte a risolvere i problemi esistenti in Europa;

considerando che la sicurezza costituisce un aspetto fondamentale dei trasporti aerei nella Comunità; che è opportuno che le disposizioni della presente direttiva tengano conto dell'esistenza della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, che prevede l'applicazione delle disposizioni necessarie per assicurare uno sviluppo sicuro e regolare dell'aviazione civile internazionale;

considerando che la direttiva 77/62/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (7) e la direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (8), si applicano anche al settore della gestione del traffico aereo e che è necessario precisare quali siano gli enti aggiudicatori;

considerando che in taluni Stati membri gli acquisti di apparecchiature di navigazione aerea non sono disciplinati dalle direttive summenzionate; che tuttavia le Norme Eurocontrol recepite nella legislazione comunitaria devono essere rispettate in tutti gli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva si applica alla definizione e all'utilizzazione delle specifiche tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo, più in particolare per quanto attiene:

- ai sistemi di comunicazione;

- ai sistemi di sorveglianza;

- ai sistemi di assistenza automatizzata al controllo del traffico aereo;

- ai sistemi di navigazione.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a) specifiche tecniche: i requisiti di ordine tecnico, contenuti in particolare nel capitolato d'oneri, che definiscono le caratteristiche di una serie di opere, di un materiale, un prodotto o una fornitura e che permettono di caratterizzare obiettivamente l'opera, il materiale, il prodotto o la fornitura in modo che essi rispondano all'uso cui sono destinati dall'ente aggiudicatore. Tra queste prescrizioni di ordine tecnico possono rientrare la qualità, le prestazioni, la sicurezza, le dimensioni nonché i requisiti applicabili al materiale, al prodotto o alla fornitura per quanto riguarda la garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura;

b) norme: le specifiche tecniche, la cui osservanza non è in linea di massima obbligatoria, approvate da un organismo di normalizzazione riconosciuto ai fini di un'applicazione ripetuta o continua;

c) Norme Eurocontrol: gli elementi obbligatori delle specifiche Eurocontrol relative alle caratteristiche fisiche, alla configurazione, al materiale, alle prestazioni, al personale o alla procedura, la cui applicazione uniforme è ritenuta essenziale per l'instaurazione di un sistema integrato dei servizi del traffico aereo (ATS) (Gli elementi obbligatori formano oggetto di un documento normativo Eurocontrol).

Articolo 3

1. La Commissione, conformemente alla procedura prevista nell'articolo 6, identifica ed adotta le Norme Eurocontrol, e le relative modifiche Eurocontrol successive, segnatamente per i settori indicati nell'allegato I, il cui rispetto è obbligatorio ai sensi della legislazione comunitaria. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee i riferimenti di tutte le specifiche tecniche rese obbligatorie.

2. Per garantire la massima completezza dell'allegato I, in cui figura un elenco di Norme Eurocontrol da presentare, la Commissione, in conformità della procedura di cui all'articolo 6 ed in consultazione con Eurocontrol, può eventualmente modificare tale allegato in linea con le modifiche adottate da Eurocontrol.

3. La Repubblica Italiana e il Regno di Spagna possono posporre di un anno l'applicazione del presente articolo. Qualora entro tale termine detti Stati membri non abbiano potuto applicare le Norme Eurocontrol, il Consiglio decide, in conformità del Trattato, le azioni appropriate da adottare.

Articolo 4

Per completare ove necessario il processo di attuazione delle Norme Eurocontrol, la Commissione può affidare mandati di normalizzazione agli organismi europei di normalizzazione, in conformità delle disposizioni della direttiva 83/189/CEE ed in consultazione con Eurocontrol.

Articolo 5

1. Fatto salvo quanto disposto dalle direttive 77/62/CEE e 90/531/CEE, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli enti aggiudicatori civili definiti nell'allegato II facciano riferimento alle specifiche adottate in virtù della presente direttiva nei documenti generali o nei capitolati d'oneri propri a ciascun contratto all'atto dell'acquisto di apparecchiature di navigazione aerea.

2. Per garantire che l'allegato II sia quanto più completo possibile, gli Stati membri notificano alla Commissione le modifiche intervenute nei loro elenchi. La Commissione modifica l'allegato II secondo la procedura prevista all'articolo 6.

Articolo 6

1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del Trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

4. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

5. Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.

Articolo 7

Nell'esercizio delle sue competenze, la Commissione consulta periodicamente le pertinenti organizzazioni europee, quali i rappresentanti europei degli organismi di navigazione aerea, degli utilizzatori dello spazio aereo e delle organizzazioni professionali. Essa informa periodicamente il comitato di cui all'articolo 6 circa i risultati di tali consultazioni.

Articolo 8

1. La Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del regime istituito in virtù della presente direttiva, eventualmente corredata di proposte relative all'attuazione degli articoli 3 e 4.

2. Ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure da essi introdotte ai fini del conseguimento degli obiettivi enunciati nella presente direttiva.

Articolo 9

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di un anno a decorrere dalla data della sua adozione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. CLAES

(1) GU n. C 244 del 23. 9. 1992, pag. 16.

(2) Parere reso il 25 giugno 1993 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. C 19 del 25. 1. 1993, pag. 39.

(4) GU n. C 189 del 26. 7. 1989, pag. 3.

(5) GU n. L 197 del 18. 7. 1987, pag. 8.

(6) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 92/400/CEE della Commissione (GU n. L 221 del 6. 8. 1992, pag. 55).

(7) GU n. L 13 del 15. 1. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/50/CEE (GU n. L 209 del 24. 7. 1992, pag. 1).

(8) GU n. L 297 del 29. 10. 1990, pag. 1.

ALLEGATO I

NORME EUROCONTROL DI CUI ALL'ARTICOLO 3 ELENCO INDICATIVO Sistemi di comunicazione

Scambio di dati sul piano di volo (message format) (1)()

Scambio di dati radar (message format - ASTERIX) (**)

Sistemi telefonici per ATS (**)

On-Line Data Interchange (OLDI) (2)()

Sistemi automatizzati di attribuzione del codice SSR (**)

Sistemi di navigazione

RNAV (**)

Separazione radar (3)()

Short-Term Conflict Alert (STCA) (***)

Sistemi di sorveglianza

Specificazioni di sorveglianza (**)

Uso comune delle strutture radar (***)

(1)() Esistenti.

(2)() Elaborate.

(3)() Elaborazione non ancora avviata.

ALLEGATO II

ENTI AGGIUDICATORI COMPETENTI PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE DI NAVIGAZIONE AEREA Eurocontrol

rue de la Loi 72

B-1040 Bruxelles

Belgio

Régie des Voies Aériennes

CCN - Rue du Progrès 80

B-1210 Bruxelles

Danimarca

Statens Luftfartsvaesen

(Civil Aviation Administration)

Postbox 744

DK-Copenhagen SV

Germania

DFS Deutsche Flugsicherung GMBH

Kaiserleistrasse 29-35

D-6050 Offenbach am Main

Grecia

Ministry of Transport and Communications

Civil Aviation Department

Financial Administration and Procurement Directorate

Purchasing Section

Recapito postale

Vasileos Georgiou 1

PO Box 73751

16.604-Elliniko

GR-Athens-Greece

Telefono (0030-1) 89 47 71 21

Spagna

AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea)

Calle Santa Engracia, 120

E-Madrid

Francia

Le directeur général de l'aviation civile

93 boulevard du Montparnasse

F-75270 Paris Cedex 06

con delega in particolare a:

- Monsieur le chef du service technique de la navigation aérienne

246 rue Lecourbe

F-75732 Paris Cedex 15

- Monsieur le directeur général des aéroports de Paris

291 boulevard Raspail

F-75675 Paris Cedex 14

Irlanda

The Department of Tourism, Transport and Communications

Air Navigation Services Office

Corporate Services Division

Scotch House

Hawkins Street

IRL-Dublin 2

Italia

AAAVTAG

Azienda autonoma assistenza al volo per il traffico aereo generale

Via Salaria, 715

I-00138 Roma

Lussemburgo

Ministère des Transports

Direction de l'Aviation civile

L-2938 Luxembourg

Paesi Bassi

Luchtverkeersbeveiliging

Postbus 7601

NL-1118 ZJ Luchthaven Schiphol

Portogallo

Empresa pública de Aeroportos e Navegaçao Aérea (ANA, EP)

Avenida Sidónio Pais, no 8-5o

P-1000 Lisboa

Gli acquisiti per piccoli aeroporti e aerodromi possono essere eseguiti dalle rispettive autorità locali o dai governi regionali.

Regno Unito

Civil Aviation Authority

CAA House

45-59 Kingsway

UK-London WC2B 6TE

Highlands & Islands Airports Ltd (HIAL)

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Inverness

UK-Scotland

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