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Document 31993D0537

93/537/CEE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 ottobre 1993 relativa alla chiusura del riesame del regolamento (CEE) n. 3905/88 concernente le importazioni di filati di poliesteri originari della Turchia

GU L 261 del 20.10.1993, p. 41–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/10/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/537/oj

31993D0537

93/537/CEE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 ottobre 1993 relativa alla chiusura del riesame del regolamento (CEE) n. 3905/88 concernente le importazioni di filati di poliesteri originari della Turchia

Gazzetta ufficiale n. L 261 del 20/10/1993 pag. 0041 - 0042


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 ottobre 1993 relativa alla chiusura del riesame del regolamento (CEE) n. 3905/88 concernente le importazioni di filati di poliesteri originari della Turchia

(93/537/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 14,

previa informazione del Consiglio di associazione CEE-Turchia in applicazione dell'articolo 47, paragrafo 2 del protocollo aggiuntivo all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia (2),

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo a norma del regolamento suddetto,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CEE) n. 3905/88 (3) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 13,2 % sulle importazioni di filati di poliesteri testurizzati di cui ai codici NC 5402 33 10 e 5402 33 90, originari, tra l'altro, della Turchia, fatta eccezione per i filati prodotti o venduti per l'esportazione nella Comunità da diverse società indicate nel regolamento, le quali sono soggette ad un'aliquota inferiore del dazio.

(2) Con un avviso pubblicato il 18 marzo 1993 nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (4) la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo e ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88, ha avviato un riesame del regolamento (CEE) n. 3905/88 per quanto riguarda la società turca Korteks (Bursa, Turchia). La società ha affermato di non aver esportato il prodotto soggetto al dazio antidumping nel precedente periodo dell'inchiesta (1o gennaio-30 giugno 1987), ma di avere la ferma intenzione di effettuare tali esportazioni nel prossimo futuro e ha dichiarato di aver già preso contatti con potenziali acquirenti nella Comunità.

La società ha inoltre dichiarato di non essere in alcun modo associata alle società soggette alla precedente inchiesta e nei cui confronti sono state accertate pratiche di dumping.

(3) Il 25 agosto 1993 la società turca Korteds ha comunicato alla Commissione di aver ritirato la domanda di riesame del regolamento in vigore in seguito a sostanziali mutamenti della situazione di mercato.

In tali circostanze la Commissione ritiene che non sia necessario continuare l'inchiesta e che il procedimento debba essere chiuso,

DECIDE:

Articolo unico

È chiuso il riesame del regolamento (CEE) n. 3905/88, chiesto dalla società Korteks (Bursa) in merito alle importazioni di filati di poliesteri originari della Turchia.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 1993.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

(2) GU n. L 293 del 29. 12. 1972, pag. 15.

(3) GU n. L 347 del 16. 12. 1988, pag. 10.

(4) GU n. C 76 del 18. 3. 1993, pag. 3.

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