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Document 31993D0185
93/185/EEC: Commission Decision of 15 March 1993 laying down certain transitional measures concerning the certification of fishery products from third countries in order to facilitate the switchover to the arrangements laid down in Council Directive 91/493/EEC
93/185/CEE: Decisione della Commissione, del 15 marzo 1993, che stabilisce determinate misure transitorie per quanto concerne la certificazione dei prodotti della pesca provenienti da paesi terzi, per facilitare il passaggio al regime previsto dalla direttiva 91/493/CEE del Consiglio
93/185/CEE: Decisione della Commissione, del 15 marzo 1993, che stabilisce determinate misure transitorie per quanto concerne la certificazione dei prodotti della pesca provenienti da paesi terzi, per facilitare il passaggio al regime previsto dalla direttiva 91/493/CEE del Consiglio
GU L 79 del 1.4.1993, pp. 80–83
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994
93/185/CEE: Decisione della Commissione, del 15 marzo 1993, che stabilisce determinate misure transitorie per quanto concerne la certificazione dei prodotti della pesca provenienti da paesi terzi, per facilitare il passaggio al regime previsto dalla direttiva 91/493/CEE del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 079 del 01/04/1993 pag. 0080 - 0083
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 15 marzo 1993 che stabilisce determinate misure transitorie per quanto concerne la certificazione dei prodotti della pesca provenienti da paesi terzi, per facilitare il passaggio al regime previsto dalla direttiva 91/493/CEE del Consiglio (93/185/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (1), in particolare l'articolo 16, considerando che, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, lettera a) della direttiva 91/493/CEE, le condizioni d'importazione dei prodotti della pesca debbono comprendere una certificazione sanitaria, le cui modalità vanno stabilite per ogni paese terzo o gruppo di paesi terzi, dopo un controllo sul posto da parte di esperti della Commissione e degli Stati membri; considerando che i controlli veterinari sui prodotti della pesca importati debbono essere effettuati conformemente alla direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), modificata da ultimo dalla decisione 92/438/CEE (3); considerando che, in attesa che vengano adottate modalità d'applicazione relative alle condizioni d'importazione, è opportuno, per non interrompere gli scambi commerciali esistenti tra i paesi terzi e gli Stati membri, stabilire un modello unico di certificato sanitario, che dovrà accompagnare i prodotti della pesca introdotti nel territorio della Comunità e provenienti da paesi terzi; considerando che, a causa della loro situazione particolare, è opportuno non esigere il certificato sanitario suddetto per i prodotti della pesca di cui all'articolo 10, secondo comma della direttiva 91/493/CEE; considerando che occorre prevedere un periodo di adattamento al nuovo regime; che le misure transitorie previste dalla presente decisione sono necessarie, sia per quanto concerne la loro portata che la loro durata, per agevolare tale adeguamento; considerando che, conformemente all'articolo 10 della direttiva 91/493/CEE, occorre prevedere che il certificato sanitario provvisorio attesti che le condizioni di produzione, di conservazione e di trasporto dei prodotti della pesca destinati alla Comunità sono perlomeno equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva 91/493/CEE; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. Le partite di prodotti della pesca introdotte nei territori di cui all'allegato I della direttiva 90/675/CEE debbono essere accompagnate dal certificato sanitario il cui modello figura in allegato. 2. Questa esigenza non riguarda tuttavia: - i prodotti della pesca provenienti da un paese terzo per il quale le condizioni particolari d'importazione sono state fissate conformemente all'articolo 11, paragrafo 1 della direttiva 91/493/CEE; - i prodotti della pesca di cui all'articolo 10, secondo comma della direttiva 91/493/CEE. Articolo 2 Il certificato sanitario di cui all'articolo 1, paragrafo 1, consta di un unico foglio e deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali del paese in cui i prodotti sono introdotti nella Comunità e, se del caso, in una delle lingue del paese destinatario. Articolo 3 La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1993 sino al 31 dicembre 1994. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15. (2) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1. (3) GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27. ALLEGATO MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO relativo ai prodotti della pesca destinati alla Comunità economica europea Paese di partenza: Autorità competente (1): Servizio d'ispezione (1): Numero di riferimento del certificato sanitario: I. Identificazione dei prodotti della pesca Descrizione del prodotto: - specie (nome scientifico): - stato (2) o tipo di trattamento: Tipo di imballaggio: Numero di colli: Peso netto: Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto: II. Provenienza dei prodotti della pesca Indirizzo e numero dello stabilimento/degli stabilimenti di preparazione o di trasformazione autorizzati dall'autorità competente per l'esportazione: III. Destinazione dei prodotti della pesca I prodotti della pesca sono spediti da (luogo di partenza) a (paese e luogo di destinazione) con il seguente mezzo di trasporto: Nome e indirizzo dello speditore: Nome del destinatario e indirizzo nel luogo di destinazione: IV. Attestato sanitario Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica: 1) che i prodotti della pesca summenzionati sono stati manipolati, preparati o trasformati, conservati e trasportati in condizioni perlomeno equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca; 2) che inoltre, nel caso di molluschi bivalvi congelati o trasformati, questi molluschi sono stati ottenuti in zone di produzione soggette a condizioni perlomeno equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi. Fatto a , (luogo) il (data) (Firma dell'ispettore ufficiale) (nome in stampatello, titolo e qualifica) (1) Nome e indirizzo. (2) Vivo destinato direttamento all'alimentazione umana, preparato trasformato, ecc.